Cassazione Civile, Ordinanza n. 08905/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La società aveva impugnato un'intimazione di pagamento per complessivi euro 325.464,54, fondata su numerose cartelle di pagamento e avvisi di addebito presupposti. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi. Ha censurato: la trattazione del giudizio di primo grado in camera di consiglio nonostante richiesta di pubblica udienza; il mancato rilievo del difetto di giurisdizione del giudice tributario per alcuni avvisi di addebito e cartelle di natura previdenziale/assistenziale; l'omessa fissazione dell'udienza sulla sospensione cautelare; la ritenuta ritualità della costituzione tardiva dell'agente della riscossione; la legittimazione del difensore del libero foro dell'agente; la condanna alle spese e la quantificazione delle stesse; la ritualità della notifica via PEC dell'intimazione da indirizzo non inserito nei pubblici registri.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati o inammissibili i singoli motivi, correggendo in parte la motivazione della sentenza di appello sul tema del difetto di giurisdizione: la questione era ormai coperta da giudicato interno/implicito perché la parte interessata a farla valere era l'agente della riscossione, soccombente solo virtualmente su quel profilo, che avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale. Ha inoltre escluso che la mancata decisione sull'istanza cautelare e la trattazione in camera di consiglio abbiano leso il diritto di difesa, ha confermato la ritualità della costituzione tardiva della resistente, la possibilità per l'agente di avvalersi del libero foro nei casi previsti, la correttezza della notifica PEC e ha dichiarato inammissibile la censura sulle spese per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
È richiamato nel motivo relativo alla trattazione in camera di consiglio, ma la Corte esclude la lesione del diritto di difesa in assenza di specifiche allegazioni di pregiudizio.
art. 101 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla trattazione del ricorso, ma non ritenuto violato.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla trattazione del ricorso, ma non ritenuto violato.
La trattazione in camera di consiglio in presenza di istanza di pubblica udienza integra nullità processuale, ma non comporta retrocessione del giudizio in primo grado.
Richiamato nel motivo sul rito camerale; la Corte non ravvisa violazione utile all'accoglimento.
art. 34-bis d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo sul rito camerale; non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 16, comma 4, D.L. n. 119/2018
Richiamato nel motivo sul rito camerale; non comporta l'esito invocato dalla ricorrente.
La giurisdizione va ripartita in base alla natura del credito azionato; le controversie sui tributi rientrano nel giudice tributario.
Richiamato come censura di omessa pronuncia, ma la Corte lo ritiene assorbito/infondata la doglianza principale.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
La Corte evidenzia la promiscuità del motivo quando vengono cumulate violazione di legge ed error in procedendo nello stesso mezzo.
Il vizio processuale non dedotto con impugnazione si converte in motivo di gravame; in difetto si consolida con giudicato interno.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata sul tema del difetto di giurisdizione.
La mancata pronuncia sull'istanza cautelare non determina nullità se il merito viene deciso, poiché gli effetti della sospensione cessano con la sentenza di primo grado.
Richiamato con riferimento alla sospensione dell'esecuzione in appello; la mancata fissazione dell'udienza cautelare non lede di per sé il diritto di difesa.
Richiamato in relazione alla sospensione dell'atto impugnato in appello; la Corte esclude un concreto pregiudizio difensivo.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato per la sospensione delle sanzioni; la censura è respinta.
La tardiva costituzione del resistente non è sanzionata con nullità o inammissibilità; comporta solo eventuali decadenze dalle attività precluse.
art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il termine ivi previsto per il deposito documentale deve essere rispettato; nel caso non risultava violato.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Conferma la possibilità di produrre documenti anche in appello.
Riguarda la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; non esclude il conferimento della difesa tecnica ad avvocato del libero foro nei casi consentiti.
Distingue la difesa tecnica dalla rappresentanza processuale; consente il patrocinio tecnico nei limiti di legge e convenzione.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
È richiamato come ipotesi di conflitto o indisponibilità dell'Avvocatura che giustifica il ricorso al libero foro.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la liquidazione può comprendere le spese e, per gli avvocati, l'importo ridotto del 20% in taluni casi previsti.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Consente la liquidazione delle spese a favore dell'ufficio/ente assistito da propri funzionari; la riduzione del 20% riguarda gli onorari di avvocato.
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Il principio di soccombenza regola la condanna alle spese; la nuova disciplina sulle spese per documenti decisivi prodotti nel corso del giudizio si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023
La nuova disciplina sulle spese non si applica al giudizio in esame, instaurato prima del 4 gennaio 2024.
La regola più rigorosa sulle notifiche telematiche riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati; non incide in modo decisivo sulla notifica dell'agente della riscossione al destinatario se l'atto è comunque conoscibile.
Richiamato in tema di notificazione telematica e pubblici elenchi.
Richiamato nel motivo sulla notifica PEC; non conduce all'invalidità della notifica nel caso concreto.
Richiamato nel motivo sulla notifica PEC; la Corte esclude la nullità dedotta.
La notifica da indirizzo non iscritto nei registri non è nulla se ha raggiunto lo scopo e non ha inciso sul diritto di difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la trattazione in camera di consiglio in presenza di una valida istanza di pubblica udienza può integrare nullità processuale, ma non determina la regressione del giudizio al primo grado: il giudice d'appello deve comunque decidere nel merito, salvo tassative ipotesi di rimessione previste dalla legge.
- La parte che intenda far valere in appello un vizio processuale rilevabile d'ufficio, implicitamente rigettato dal primo giudice che abbia deciso nel merito, deve proporre specifica impugnazione; in difetto si forma giudicato interno sulla questione processuale.
- Il mancato esame dell'istanza cautelare nel processo tributario non comporta di per sé nullità della sentenza di merito, poiché gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado e occorre allegare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La tardiva costituzione del resistente nel processo tributario non determina nullità o inammissibilità della difesa; produce soltanto le decadenze espressamente previste dalla legge per le attività processuali precluse.
- L'agente della riscossione può avvalersi dell'avvocato del libero foro nei casi consentiti dalla convenzione con l'Avvocatura dello Stato; la distinzione tra rappresentanza processuale e difesa tecnica consente tale assetto senza particolari formalità, fuori dai casi di riserva esclusiva o indisponibilità dell'Avvocatura.
- La notifica via PEC non è invalida per il solo fatto che l'indirizzo del mittente non risulti nei pubblici registri, se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto, ne ha compreso provenienza e contenuto e non dimostra un concreto pregiudizio difensivo.
- In materia di spese nel processo tributario, la censura di illegittima liquidazione è inammissibile se non indica in modo specifico le singole voci tariffarie o gli importi contestati; il sindacato di legittimità non può essere sollecitato in modo generico.
- La disciplina sopravvenuta sulla compensazione delle spese per documenti decisivi prodotti nel corso del giudizio si applica solo ai procedimenti instaurati dal momento di efficacia della nuova normativa, non retroattivamente ai giudizi già pendenti.
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