Cassazione Civile, Ordinanza n. 08891/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di un'associazione culturale. Il contribuente, già presidente dell'associazione fino allo scioglimento, aveva impugnato l'atto; la CTR ha però respinto l'appello ritenendo corretta la decisione di primo grado e affermando anche che il ricorso originario era tardivo e quindi inammissibile perché depositato oltre sessanta giorni. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell'art. 17-bis d.lgs. 546/1992, sostenendo che, in presenza di mediazione obbligatoria per controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso era stato notificato tempestivamente e la costituzione in giudizio era avvenuta nel termine di 90 giorni; (2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla nullità della sentenza di primo grado; (3) ancora omessa pronuncia sul litisconsorzio necessario; (4) violazione dell'art. 145 c.p.c. per incertezza sulla qualità in cui il ricorrente era stato destinatario della notifica; (5) violazione degli artt. 38 c.c., 145 c.p.c. e 36-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che l'eventuale responsabilità personale e solidale non poteva essere fatta valere con cartella da controllo automatizzato ma richiedeva un avviso di accertamento motivato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la CTR nell'aver dichiarato tardivo e inammissibile il ricorso introduttivo. Ha rilevato che, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di reclamo e resta improcedibile fino allo spirare di 90 giorni dalla notifica; la costituzione in giudizio del contribuente avvenuta dopo tale termine era quindi tempestiva. Conseguentemente, tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 17-bis d.lgs. n. 546 del 1992
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro il ricorso vale anche come reclamo; il giudizio non è procedibile prima di 90 giorni dalla notifica e la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza di tale termine.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
È il termine per proporre ricorso avverso l'atto impugnato; nel caso concreto il ricorso notificato entro sessanta giorni è stato ritenuto tempestivo.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Regola la costituzione in giudizio del ricorrente, che nel caso concreto è stata considerata avvenuta nei termini dopo il periodo di improcedibilità.
Invocato per omessa pronuncia sui motivi di appello; il motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Richiamato per dedurre incertezza sulla qualità del destinatario della notifica; questione non esaminata nel merito perché assorbita.
Richiamato con riferimento alla responsabilità collegata alla cessazione dell'ente e alla posizione del presidente; non deciso perché assorbito.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Norma del controllo automatizzato richiamata per contestare la possibilità di far valere una responsabilità personale e solidale con cartella emessa a seguito di tale procedura; motivo assorbito.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato solo per descrivere il controllo automatizzato da cui origina la cartella; non oggetto di autonoma decisione.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso introduttivo produce anche gli effetti di reclamo e la costituzione in giudizio del ricorrente è tempestiva solo dopo il decorso di 90 giorni dalla notifica, restando il ricorso improcedibile sino a quel momento.
- Il giudice di merito commette errore di diritto se qualifica come tardiva la costituzione del ricorrente senza considerare il meccanismo della mediazione obbligatoria previsto dall'art. 17-bis d.lgs. 546/1992.
- L'eventuale erronea declaratoria di tardività del ricorso assorbe le ulteriori censure di merito o processuali, che dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.
- La rubrica del motivo di ricorso non è vincolante: la qualificazione del vizio dipende dall'effettiva esposizione delle ragioni di diritto nella censura.
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