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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08875/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatori)

La controversia

I coniugi avevano presentato un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 CCII, fondato sul sovraindebitamento derivante da un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della prima casa. Dopo il decreto ex art. 70, comma 1, CCII e la contestazione del creditore ipotecario sulla convenienza della proposta, il tribunale aveva negato l'omologa. I debitori avevano quindi proposto reclamo alla Corte d'Appello, la quale si era dichiarata incompetente ritenendo applicabile la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 136/2024. Riassunto il giudizio, il tribunale ha sollevato conflitto negativo sostenendo che il rigetto dell'omologa, superata la fase di ammissibilità, dovesse essere impugnato con reclamo alla Corte d'Appello e non dinanzi al tribunale. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava quindi l'individuazione del giudice competente a decidere sul reclamo avverso il diniego di omologa del piano del consumatore dopo la novella del CCII.

La decisione

La Corte ha risolto il conflitto negativo di competenza dichiarando competente la Corte d'Appello di Napoli e rimettendo le parti dinanzi a tale giudice. Ha ritenuto che l'art. 70, comma 8, CCII preveda che il provvedimento che si pronuncia sull'omologa assuma la forma di sentenza ed è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII, senza distinguere tra accoglimento e rigetto. Ha inoltre escluso che il meccanismo del reclamo al tribunale previsto dall'art. 70, comma 1, CCII per i casi di inammissibilità possa estendersi al diniego di omologa nel merito, che interviene dopo l'instaurazione del contraddittorio con i creditori. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 66 CCII

    richiamato come base normativa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • art. 67 CCII

    richiamato come base normativa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

  • art. 70, comma 1, CCII

    "se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato"

    la previsione riguarda la fase preliminare di verifica dell'ammissibilità del piano, prima dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori, e non si applica al diniego dell'omologa nel merito

  • art. 70, comma 8, CCII

    il provvedimento che si pronuncia sull'omologa assume la forma della sentenza ed è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII, senza distinzione tra accoglimento e rigetto

  • art. 70, comma 10, CCII

    la nuova disciplina non prevede più, in caso di diniego dell'omologa, il regime accessorio che era collegato al decreto di rigetto

  • art. 45 cod. proc. civ.

    richiamato per affermare che il regolamento di competenza d'ufficio non deriva dalla volontà delle parti e non comporta soccombenza rilevante ai fini delle spese

  • art. 51 CCII

    indicato come rimedio impugnatorio applicabile alla sentenza che pronuncia sull'omologazione

Massime di principio

  • Nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la disciplina dell'impugnazione va distinta a seconda della fase: il reclamo al tribunale riguarda il solo vaglio preliminare di ammissibilità, mentre la decisione conclusiva sull'omologazione segue il diverso regime impugnatorio previsto per la sentenza.
  • Il diniego di omologa, quando interviene dopo il contraddittorio con i creditori e attiene al merito della proposta, non può essere attratto nel rimedio previsto per le inammissibilità prima facie della domanda.
  • Se la norma stabilisce che il provvedimento sull'omologazione ha forma di sentenza e richiama l'art. 51 CCII, il rimedio impugnatorio deve essere individuato in modo unitario sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto.
  • Nel conflitto negativo di competenza sollevato d'ufficio, le parti restano partecipi coatte del procedimento e non vi è pronuncia sulle spese; analogamente non è dovuto il raddoppio del contributo unificato in assenza di iniziativa impugnatoria delle parti.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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