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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08892/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, con recupero di IVA e IRES per l'anno d'imposta 2012. La società sosteneva che l'IVA contestata fosse già stata trasferita alla controllante nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 e d.m. 13 dicembre 1979, n. 11065, e che la controllante avesse effettivamente versato l'imposta. Inoltre, la ricorrente lamentava: mancata considerazione delle prove documentali sulla partecipazione al gruppo IVA e sul versamento; omesso esame di un fatto decisivo; omessa pronuncia sul rilievo del giudicato relativo ad annualità precedenti; violazione delle regole sul contraddittorio preventivo; motivazione apparente su sanzioni, diritto al rimborso in capo alla controllante, vizi formali della cartella (responsabile del procedimento, sottoscrizione, notifica PEC, compensi di riscossione, formazione del ruolo) e omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'Agenzia resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, sotto veste di violazioni di legge e omesso esame, a ottenere una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, in presenza di doppia conforme. Ha respinto il motivo sul giudicato esterno perché la precedente decisione riguardava annualità diverse e presupposti fattuali differenti. Ha escluso la violazione del contraddittorio preventivo, osservando che nel controllo automatizzato la comunicazione di irregolarità non è sempre necessaria e, nel caso concreto, era stata comunque inviata; ha inoltre negato che vi fosse motivazione apparente sulle sanzioni, sul rimborso in favore della controllante e sui vizi formali della cartella, rilevando tra l'altro la mancanza di specificità di alcune censure, la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo emanante, la sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo e l'assorbimento implicito del difetto di motivazione. Ha quindi confermato la legittimità della pretesa fiscale, valorizzando il fatto che la contribuente aveva omesso la compilazione del quadro VK della dichiarazione, impedendo il corretto trasferimento dell'IVA alla controllante.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La liquidazione automatizzata consente il recupero delle somme risultanti dal controllo della dichiarazione; la cartella può seguire la verifica documentale dei dati dichiarati.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Per l'IVA la riscossione automatizzata è legittima nei limiti del controllo formale e documentale della dichiarazione.

  • art. 73, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972

    La procedura di IVA di gruppo è meramente endoprocedimentale; le controllate restano soggetti passivi e la compensazione opera solo per crediti effettivamente confluiti nella dichiarazione della controllante.

  • art. 1 d.m. 13 dicembre 1979, n. 11065

    Regola le modalità operative della liquidazione di gruppo; la mancata compilazione delle parti specifiche della dichiarazione impedisce di ritenere perfezionato il trasferimento dell'imposta.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo sufficiente a superare la soglia del 'minimo costituzionale'; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta adeguata.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può essere usata per ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito sulla ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità della sentenza o del procedimento; qui i vizi dedotti sono stati ritenuti insussistenti o assorbiti.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità, specie in presenza di doppia conforme, è inammissibile la censura che mira a riesaminare il merito senza indicare specifiche divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate differenti ragioni di fatto tra le due sentenze di merito.

  • art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000

    Il contraddittorio preventivo non è imposto indistintamente in ogni ipotesi di iscrizione a ruolo da controllo automatizzato; occorre verificare la ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000

    L'invito al contraddittorio è dovuto solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione; nel caso concreto la comunicazione di irregolarità ha comunque soddisfatto le esigenze partecipative.

  • art. 24 l. n. 4 del 1929

    Richiamato dalla parte per sostenere l'obbligatorietà del contraddittorio, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla parte, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla parte, ma la Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla parte, ma non è stata ravvisata lesione dei principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la questione è assorbita o implicitamente rigettata dalla decisione di merito.

  • art. 21, comma 2, l. n. 546 del 1992

    La richiesta di rimborso in favore della controllante non è stata accolta anche per difetto di legittimazione della parte ricorrente e perché la controllante non era parte del giudizio.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000

    Il difetto di motivazione della cartella è stato escluso perché l'atto derivava da liquidazione automatizzata e il contenuto essenziale della pretesa era comunque comprensibile.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    L'omessa sottoscrizione del ruolo non comporta, di per sé, invalidità, in assenza di specifica sanzione normativa.

  • art. 21-octies l. n. 241 del 1990

    I vizi del provvedimento sono irrilevanti quando l'atto ha natura vincolata e non vi è margine discrezionale.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    Il rinvio alle norme sulla notificazione comporta l'applicazione, in caso di irritualità, dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Attraverso il rinvio alle regole della notificazione civile, l'irregolarità della notifica può essere sanata se il destinatario si costituisce e si difende.

  • art. 156 c.p.c.

    L'irritualità della notificazione della cartella è sanata quando l'atto raggiunge lo scopo, come avvenuto nella specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Alla soccombenza segue l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime dell'IVA di gruppo la procedura ha natura esclusivamente endoprocedimentale: le società controllate conservano la propria soggettività passiva e il trasferimento/compensazione dell'imposta è opponibile all'Amministrazione solo se risulta correttamente confluito nella dichiarazione della controllante secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formulate come violazione di legge, omesso esame o motivazione apparente in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, soprattutto in presenza di doppia conforme.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la comunicazione di irregolarità non è sempre condizione di validità della cartella; essa rileva soprattutto quando emergano errori nella dichiarazione o incertezze rilevanti, mentre il mero mancato versamento di quanto dichiarato può essere recuperato direttamente.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, decidendo sul merito della pretesa o su una questione logicamente incompatibile, abbia implicitamente rigettato la censura formale o preliminare.
  • L'omessa sottoscrizione del ruolo o altri vizi formali dell'atto di riscossione non determinano automaticamente invalidità, ove manchi una espressa sanzione normativa e l'atto sia comunque riferibile all'organo amministrativo competente.
  • L'irritualità della notificazione della cartella è sanata se il destinatario ha comunque raggiunto lo scopo di conoscere l'atto e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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