Cassazione Civile, Ordinanza n. 08873/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione allo stato passivo proposta da una società in amministrazione straordinaria nei confronti del fallimento della società cedente di un ramo d'azienda. La società opponente sosteneva che, per effetto della cessione d'azienda, fosse subentrata nei contratti pendenti relativi a conti correnti postali aperti presso Poste Italiane e destinati alla riscossione di entrate comunali; deduceva inoltre che il fallimento non avesse titolo per intestarsi tali rapporti e per trattenere le somme ivi confluite. In sede di legittimità, la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso principale ritenendo che i motivi non avessero censurato in modo specifico l'interpretazione della domanda data dal giudice di merito. Con il ricorso per revocazione la società ha dedotto errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione avesse erroneamente supposto l'esistenza di un'interpretazione della domanda da parte del Tribunale e che tale presupposto avesse condotto alla declaratoria di inammissibilità per asserita mancata specifica contestazione. In sostanza, ha censurato la decisione di legittimità per avere trattato come esistente un'attività interpretativa del giudice di merito che, secondo la ricorrente, sarebbe stata inesistente o comunque immotivata, e per avere quindi qualificato erroneamente i motivi come carenti di specificità.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso per revocazione non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare la correttezza giuridica della precedente ordinanza di inammissibilità, cioè un asserito error in iudicando. Ha quindi affermato che l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile degli atti, non può riguardare attività interpretativa o valutativa, deve essere decisivo e deve investire solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Poiché la doglianza investiva proprio la valutazione compiuta dalla precedente ordinanza sulla specificità dei motivi e sull'interpretazione della domanda, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come base del preteso subentro della cessionaria nei contratti pendenti relativi all'azienda ceduta.
È richiamato quale norma sulla domanda di ammissione al passivo, la cui interpretazione da parte del giudice di merito era oggetto di censura.
È richiamato quale norma sull'opposizione allo stato passivo, rispetto alla quale la ricorrente lamentava un'erronea interpretazione della domanda.
È evocato dalla ricorrente quale parametro dell'asserita extrapetizione, ma la Corte rileva che la sua censura attingeva in realtà la valutazione di merito sulla domanda.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte precisa che l'errore revocatorio consiste in una falsa percezione dei fatti, evidente e decisiva, non può investire l'attività interpretativa o valutativa e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato ai fini dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È menzionato insieme alle altre norme sull'ermeneutica come parametro di sindacato in cassazione dell'interpretazione della domanda o dell'atto processuale.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione sia frutto di una falsa percezione di un fatto risultante incontestabilmente dagli atti, non quando si contesti la valutazione giuridica o interpretativa compiuta dal giudice.
- L'interpretazione della domanda giudiziale o di un atto processuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione per omesso esame di fatti decisivi o della violazione dei criteri legali di interpretazione.
- Chi intenda contestare in cassazione l'interpretazione data dal giudice di merito a una domanda o a un atto processuale deve indicare in modo specifico quali criteri ermeneutici siano stati violati o quali fatti decisivi siano stati omessi; in difetto, la censura è inammissibile.
- Non è configurabile errore di fatto revocatorio quando la doglianza mira, in sostanza, a rimettere in discussione la correttezza della precedente pronuncia di inammissibilità per asserita carenza di specificità dei motivi.
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