Cassazione Civile, Ordinanza n. 08877/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto delle rinunce depositate dalle parti e della relativa accettazione, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, poiché il processo si è estinto per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'azione promossa dal fallimento di una società calcistica contro gli amministratori e i sindaci succedutisi nel tempo per il risarcimento dei danni asseritamente derivanti da mala gestio. In particolare, venivano contestate violazioni degli obblighi collegati alla gestione societaria in situazione di crisi, tra cui il mancato versamento di IVA e contributi e l'avvio di nuove operazioni dopo il venir meno delle condizioni di operatività. Il Tribunale aveva accolto la domanda ex art. 146 l. fall. e condannato uno degli amministratori, insieme ad altri, al pagamento di somme rilevanti a titolo risarcitorio. In appello, alcune posizioni erano state riformate o confermate solo parzialmente; la Corte territoriale aveva comunque mantenuto una condanna nei confronti degli eredi di un amministratore per il periodo 1.7.2003-1.9.2003. Avverso la sentenza d'appello gli eredi dell'amministratore proponevano ricorso per cassazione, mentre il fallimento e un altro resistente proponevano ricorsi incidentali. Nel corso del giudizio di legittimità è tuttavia intervenuta la rinuncia al ricorso principale e la rinuncia/accettazione ai ricorsi incidentali, con richiesta di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 2446 c.c.
La norma è richiamata come parametro degli obblighi gestori in caso di perdita del capitale o di situazione di crisi, la cui violazione veniva posta a fondamento della domanda risarcitoria.
art. 146 l. fall.
È la base dell'azione risarcitoria esercitata dal fallimento nei confronti degli amministratori e dei sindaci, azione poi esaminata nei gradi di merito ma non nel merito dalla Cassazione per effetto della rinuncia.
Massime di principio
- Quando tutte le parti interessate depositano rinuncia al ricorso principale e ai ricorsi incidentali, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza pronunciarsi sui motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, non vi è luogo a statuizione sulle spese se le parti chiedono espressamente che non vi si provveda.
- L'azione del fallimento contro amministratori e sindaci per mala gestio può fondarsi sull'art. 146 l. fall. anche per violazioni degli obblighi gestori connessi alla crisi societaria, ma la decisione di legittimità non ne affronta il merito quando il processo si estingue.
- Le contestazioni relative a mancati adempimenti fiscali e contributivi e all'assunzione di nuove operazioni in assenza delle condizioni di operatività integrano, in astratto, profili di responsabilità gestoria rilevanti nel giudizio di merito, ma non possono essere valutate in cassazione se il ricorso viene rinunciato.
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