Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29079/2025 del 04/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto sia il ricorso principale del contribuente sia il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, dichiarando assorbiti gli altri motivi incidentali. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF 2010, tra l'altro deducendo il difetto di sottoscrizione dell'atto per mancanza di firma del capo dell'ufficio o di valida delega. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione e il contribuente si era visto dichiarare inammissibile l'appello incidentale sulla compensazione delle spese. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell'art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546/1992, perché la CTR aveva ritenuto tardivo il suo appello incidentale contro la statuizione sulle spese. L'Agenzia, a sua volta, ha proposto controricorso e ricorso incidentale con tre motivi: ha sostenuto la validità dell'avviso in quanto sottoscritto da soggetto legittimato, ha censurato l'interpretazione dell'atto organizzativo/delega, e ha dedotto ulteriori violazioni normative collegate alla sottoscrizione dell'atto. La Corte ha ritenuto fondato il motivo del contribuente sulla tempestività dell'appello incidentale, osservando che opera la sospensione dei termini ex art. 11, comma 9, D.L. n. 50/2017; ha poi ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, affermando che l'avviso risultava sottoscritto dal capo dell'ufficio e che per tale figura non era necessaria alcuna delega ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. I restanti motivi incidentali sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 15, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/1992

    La Corte ha ritenuto tempestivo l'appello incidentale del contribuente perché i termini di impugnazione risultavano sospesi dalla disciplina speciale richiamata.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo del contribuente è stato qualificato come violazione di legge.

  • art. 11, comma 9, D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017

    sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione

    Per le controversie tributarie definibili con l'Agenzia delle entrate sono stati sospesi per sei mesi i termini di impugnazione e di riassunzione decorrenti dal 24 aprile 2017 al 30 settembre 2017.

  • art. 6, comma 11, D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018

    sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione

    La Corte ha affermato la tempestività del ricorso incidentale dell'Agenzia in ragione della sospensione dei termini processuali prevista dalla norma.

  • art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato

    L'avviso è valido se sottoscritto dal capo dell'ufficio; la delega è necessaria solo per altro impiegato della carriera direttiva diverso dal capo ufficio.

  • artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamati dall'Agenzia a sostegno della legittimità dell'avviso e della rappresentanza processuale, ma i motivi incidentali ulteriori sono stati assorbiti.

  • art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della legittimazione del firmatario dell'avviso.

  • art. 24, comma 2, del Regolamento dell'Amministrazione

    Richiamato dall'Agenzia per sostenere la validità della firma e della delega interna.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dall'Agenzia in relazione all'organizzazione dell'ufficio e alla legittimità dell'atto amministrativo.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Richiamati dall'Agenzia per contestare l'interpretazione dell'atto organizzativo/delega, ma la Corte non ha accolto questa censura autonoma per assorbimento dei motivi restanti.

  • art. 21-septies L. n. 241/1990

    Richiamato dall'Agenzia nel terzo motivo incidentale, senza specifica statuizione autonoma per assorbimento.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari in cui opera una sospensione normativa dei termini processuali, la tempestività delle impugnazioni principali e incidentali va verificata tenendo conto della sospensione stessa, che può rendere tempestivo anche un gravame apparentemente tardivo.
  • L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto dal capo dell'ufficio senza necessità di delega; la delega è richiesta solo quando la firma provenga da un impiegato della carriera direttiva diverso dal capo dell'ufficio.
  • Quando il documento organizzativo prodotto dall'Amministrazione attesta il conferimento dell'incarico di capo ufficio al soggetto firmatario, tale documento è sufficiente a dimostrarne la legittimazione alla sottoscrizione dell'atto impositivo.
  • Se un motivo di ricorso è accolto e gli ulteriori motivi risultano logicamente superati dalla decisione sul primo, questi ultimi sono assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.