Cassazione Civile, Ordinanza n. 07348/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato IVA, IRES e IRAP nei confronti di una società consortile poi fallita. Il curatore ha impugnato gli atti deducendo, in sintesi: (i) la nullità degli avvisi per difetto di motivazione e per violazione del contraddittorio endoprocedimentale; (ii) l’erronea ricostruzione del rapporto tra consorzio e consorziate e la conseguente illegittimità dell’applicazione dell’IVA agevolata al 10% su alcune operazioni passive e sui costi “ribaltati”; (iii) l’erronea applicazione delle norme IVA di favore per i servizi dipendenti da appalto; (iv) l’illegittimo disconoscimento di costi ai fini IRES, in particolare per prestazioni di gestione tecnica e amministrativa rese da una consorziata, con contestazioni anche sulla valutazione dei documenti e sull’omessa pronuncia per l’anno 2013; (v) l’erronea esclusione di costi ai fini IRAP, qualificati dall’Ufficio come costi di personale distaccato; (vi) la mancata rimodulazione della base imponibile IRES in conseguenza della maggiore IRAP accertata. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati quasi tutti i motivi: ha escluso il vizio di motivazione dell’avviso perché il ricorso non riportava i passaggi significativi degli atti impugnati e, comunque, la motivazione era sufficiente; ha negato la violazione del contraddittorio per l’IVA perché il contribuente non aveva allegato concrete ragioni di resistenza e comunque vi era stata interlocuzione; ha dichiarato inammissibili le censure sulla ricostruzione del rapporto consortile e sull’interpretazione delle norme IVA e dello statuto, perché formulate come mera contrapposizione di una lettura alternativa e non come vera violazione dei canoni ermeneutici o come omesso esame di un fatto storico decisivo; ha respinto le doglianze sulla IRES per il 2012 e sulla ratio degli avvisi, mentre ha accolto il quarto motivo solo per l’annualità 2013, rilevando un’omessa pronuncia specifica della sentenza d’appello su quel punto; ha ritenuto inammissibili le censure IRAP e sulla rimodulazione dell’IRES perché richiedevano una nuova valutazione del merito o non indicavano compiutamente le norme asseritamente violate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso limitatamente all’annualità 2013, ha rigettato il quinto e il decimo motivo, e ha dichiarato inammissibili tutti gli altri. La sentenza della CTR è stata cassata solo in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisorio favorevole al ricorrente riguarda esclusivamente l’omessa pronuncia sui costi IRES relativi al 2013; tutte le altre contestazioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.
Norme richiamate
I motivi di ricorso devono essere specifici; il vizio di cui al n. 5 riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera diversa lettura delle prove o delle argomentazioni difensive.
La sentenza deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni devolute; l’omessa pronuncia su un capo specifico determina cassazione sul punto.
La censura non può tradursi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio da parte della Cassazione.
Il vizio è configurabile solo nei limiti dell’erronea regola di valutazione della prova, non come semplice dissenso sull’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
La violazione dei canoni ermeneutici contrattuali va dedotta specificando in che modo il giudice se ne sia discostato.
L’interpretazione complessiva delle clausole non può essere censurata in Cassazione con una mera proposta interpretativa alternativa.
Il canone di conservazione del contratto deve essere invocato indicando con precisione l’errore ermeneutico del giudice di merito.
Richiamato quale parametro della dedotta violazione del contraddittorio e della motivazione degli atti impositivi.
Il termine dilatorio di 60 giorni non opera per gli accertamenti eseguiti a tavolino senza accesso presso la sede del contribuente.
È richiamato solo per evidenziare la disciplina successiva che ha introdotto l’obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale.
Ai fini della deducibilità dei costi IRES occorrono certezza, obiettiva determinabilità e inerenza; in mancanza di fattura, prova del pagamento e prova dell’effettività delle prestazioni il costo non è deducibile.
Ai fini IRAP non sono deducibili i costi per personale dipendente o assimilato; la qualificazione contabile come costo per personale impedisce di trattarlo come costo per servizi amministrativi.
Il riferimento alle voci di bilancio è decisivo per distinguere i costi del personale da altri componenti negativi.
Le imposte sono deducibili secondo regole legate al pagamento o agli accantonamenti nei limiti previsti dalla norma, qui ritenuti non integrati.
Richiamato per la disciplina della deduzione dell’IRAP dall’IRES, che secondo la Corte fa riferimento alla deduzione e non a una generica rimodulazione automatica della base imponibile.
Richiamato, insieme all’art. 2 d.l. 201/2011, quale base normativa della deduzione IRES per effetto dell’IRAP.
Richiamato solo per il patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
Tabella A, parte III, nn. 127 quinquies, 127 sexies, 127 septies
L’aliquota IVA del 10% si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alle opere indicate; la Corte valorizza la connessione funzionale concreta delle prestazioni con l’appalto e la trasferibilità del medesimo regime fiscale nel meccanismo del ribaltamento dei costi.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione dell’avviso di accertamento è inammissibile se il ricorrente non trascrive almeno i passaggi essenziali dell’atto impugnato che assume male interpretati o pretermessi.
- Il contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi armonizzati, richiede la deduzione concreta degli elementi difensivi che il contribuente avrebbe potuto far valere e una vera prova di resistenza; non basta un richiamo generico alle doglianze già svolte in precedenza.
- L’interpretazione del contratto o dello statuto è sindacabile in cassazione solo se si denuncia specificamente la violazione dei canoni ermeneutici; non è sufficiente opporre una lettura alternativa del testo negoziale.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valorizzazione di singoli documenti o la diversa ponderazione delle prove.
- L’omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si sia pronunciato su un capo o una questione autonoma devoluta; la censura deve indicare con precisione dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito.
- Ai fini IRES, la deduzione di un costo presuppone prova dell’effettività della prestazione, della sua certezza e della sua obiettiva determinabilità, oltre all’inerenza; la mera ammissione al passivo fallimentare non è di per sé decisiva.
- Ai fini IRAP, la qualificazione contabile del costo come costo per personale è decisiva e impedisce di trattarlo come spesa per servizi, quando la norma esclude la deduzione dei costi del personale.
- Nel meccanismo consortile di ribaltamento dei costi, il regime IVA della prestazione originaria può riflettersi sui costi ribaltati, quando le prestazioni restano funzionalmente dipendenti dal contratto di appalto.
- Nel processo tributario di merito, il giudice può rideterminare l’imposta, ma resta necessario che le questioni di deduzione o riduzione della base imponibile siano correttamente introdotte e supportate dalle allegazioni richieste dalla disciplina applicabile.
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