Cassazione Civile, Ordinanza n. 17595/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato due intimazioni di pagamento notificate nel 2014 e le cartelle presupposte, deducendo: mancata notifica delle cartelle prodromiche, prescrizione del credito tributario, decadenza dal potere di accertamento e carenza di motivazione degli atti. La CTR aveva accolto l'appello della concessionaria ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle tramite estratti informatici e copie delle relate prodotte in appello. In cassazione il contribuente ha proposto otto motivi, lamentando principalmente: omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello; omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di contraddittorio per mancata chiamata dell'ente impositore; violazione delle norme sulla notificazione e sulla prova documentale (mancata produzione degli originali, disconoscimento delle copie, inesistenza di prova valida della notifica, difetto di potere di autenticazione della concessionaria, uso di soggetti non abilitati alla spedizione); omessa pronuncia sulla mancata prova della notificazione delle intimazioni. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione da cui emergeva lo sgravio di una delle cartelle e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che una delle cartelle prodromiche rientrava nell'annullamento automatico previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018, perché riferita a un carico affidato nel periodo 2000-2010 e di importo residuo entro la soglia di legge; tale annullamento opera ipso iure e determina l'estinzione del processo per la parte relativa. Quanto all'altra intimazione, riferita a più cartelle per Tarsu 2009, la Corte ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse del contribuente per effetto estensivo dello sgravio/annullamento delle cartelle sottese agli atti impugnati. Ha quindi compensato integralmente le spese e ha escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché la definizione è dipesa da fatti sopravvenuti e non dall'infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria d'appello.
invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte non decide nel merito delle censure perché sopravviene la cessazione della materia del contendere.
richiamato in relazione al dedotto difetto di contraddittorio nel giudizio di appello.
richiamato con riferimento alla prova e alle modalità di notificazione delle cartelle e degli atti di riscossione.
richiamato insieme alle norme sulla notificazione degli atti tributari.
richiamato a sostegno delle doglianze sulla ripartizione dell'onere probatorio della notificazione.
art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992
richiamato in tema di produzione documentale e copie nel processo tributario.
richiamati per contestare l'efficacia probatoria delle copie prodotte dalla concessionaria.
richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di prova della notificazione in assenza degli originali.
artt. 4, commi 1 e 5, d.lgs. 261/1999
richiamati nel quinto motivo per contestare le modalità di spedizione della raccomandata e la legittimazione del soggetto utilizzato.
richiamato per contestare l'idoneità probatoria delle copie e delle attestazioni prodotte.
richiamato per lamentare l'omessa prova della notificazione delle intimazioni di pagamento.
applicato dalla Corte per affermare l'annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010, con estinzione del processo per cessata materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ritenuto non applicabile l'ulteriore contributo unificato in ragione della definizione per sopravvenienze e non per soccombenza sul ricorso.
Massime di principio
- L'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, previsto per i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo indicato dalla legge, opera ipso iure e può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
- Ai fini dello stralcio automatico rileva il singolo carico affidato e non l'importo complessivo della cartella; non si computano interessi di mora e aggio della riscossione.
- Quando l'atto presupposto è annullato ex lege, il processo tributario relativo alle pretese fondate su quell'atto si estingue per cessata materia del contendere, senza necessità di un formale provvedimento di sgravio avente natura costitutiva.
- L'annullamento o sgravio di una cartella presupposta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse anche rispetto agli atti successivi che su quella cartella si fondano.
- La definizione del giudizio per effetto di sopravvenienze estintive non giustifica l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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