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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17595/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato due intimazioni di pagamento notificate nel 2014 e le cartelle presupposte, deducendo: mancata notifica delle cartelle prodromiche, prescrizione del credito tributario, decadenza dal potere di accertamento e carenza di motivazione degli atti. La CTR aveva accolto l'appello della concessionaria ritenendo provata la regolare notificazione delle cartelle tramite estratti informatici e copie delle relate prodotte in appello. In cassazione il contribuente ha proposto otto motivi, lamentando principalmente: omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello; omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di contraddittorio per mancata chiamata dell'ente impositore; violazione delle norme sulla notificazione e sulla prova documentale (mancata produzione degli originali, disconoscimento delle copie, inesistenza di prova valida della notifica, difetto di potere di autenticazione della concessionaria, uso di soggetti non abilitati alla spedizione); omessa pronuncia sulla mancata prova della notificazione delle intimazioni. In prossimità dell'udienza il ricorrente ha inoltre prodotto documentazione da cui emergeva lo sgravio di una delle cartelle e ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha rilevato che una delle cartelle prodromiche rientrava nell'annullamento automatico previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018, perché riferita a un carico affidato nel periodo 2000-2010 e di importo residuo entro la soglia di legge; tale annullamento opera ipso iure e determina l'estinzione del processo per la parte relativa. Quanto all'altra intimazione, riferita a più cartelle per Tarsu 2009, la Corte ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse del contribuente per effetto estensivo dello sgravio/annullamento delle cartelle sottese agli atti impugnati. Ha quindi compensato integralmente le spese e ha escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato, perché la definizione è dipesa da fatti sopravvenuti e non dall'infondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria d'appello.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte non decide nel merito delle censure perché sopravviene la cessazione della materia del contendere.

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato in relazione al dedotto difetto di contraddittorio nel giudizio di appello.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    richiamato con riferimento alla prova e alle modalità di notificazione delle cartelle e degli atti di riscossione.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    richiamato insieme alle norme sulla notificazione degli atti tributari.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a sostegno delle doglianze sulla ripartizione dell'onere probatorio della notificazione.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992

    richiamato in tema di produzione documentale e copie nel processo tributario.

  • artt. 2712 e 2719 c.c.

    richiamati per contestare l'efficacia probatoria delle copie prodotte dalla concessionaria.

  • art. 2917 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di prova della notificazione in assenza degli originali.

  • artt. 4, commi 1 e 5, d.lgs. 261/1999

    richiamati nel quinto motivo per contestare le modalità di spedizione della raccomandata e la legittimazione del soggetto utilizzato.

  • art. 18 d.P.R. 445/2000

    richiamato per contestare l'idoneità probatoria delle copie e delle attestazioni prodotte.

  • art. 4, comma 3, l. 890/1982

    richiamato per lamentare l'omessa prova della notificazione delle intimazioni di pagamento.

  • art. 4 d.l. 119/2018

    applicato dalla Corte per affermare l'annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 e il 2010, con estinzione del processo per cessata materia del contendere.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ritenuto non applicabile l'ulteriore contributo unificato in ragione della definizione per sopravvenienze e non per soccombenza sul ricorso.

Massime di principio

  • L'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, previsto per i carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo indicato dalla legge, opera ipso iure e può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.
  • Ai fini dello stralcio automatico rileva il singolo carico affidato e non l'importo complessivo della cartella; non si computano interessi di mora e aggio della riscossione.
  • Quando l'atto presupposto è annullato ex lege, il processo tributario relativo alle pretese fondate su quell'atto si estingue per cessata materia del contendere, senza necessità di un formale provvedimento di sgravio avente natura costitutiva.
  • L'annullamento o sgravio di una cartella presupposta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse anche rispetto agli atti successivi che su quella cartella si fondano.
  • La definizione del giudizio per effetto di sopravvenienze estintive non giustifica l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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