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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva respinto l'opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione notificato nel settembre 2022. Ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 13 e 19, comma 2, lett. c), T.U. immigrazione, nonché degli artt. 29 e 30 Cost. e dell'art. 8 CEDU, deducendo anche difetto di motivazione, motivazione apparente, errore nei presupposti e manifesta ingiustizia; con il secondo ha dedotto la violazione del divieto di espulsione ex art. 19, comma 2, lett. c), T.U. immigrazione e la lesione del diritto all'unità familiare e del fanciullo; con il terzo ha lamentato la violazione del divieto di automatismi tra condanne penali e giudizio di pericolosità sociale, oltre ai principi di proporzione e ragionevolezza ex art. 8 CEDU. La Prefettura intimata non ha svolto difese in Cassazione.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione: il ricorrente aveva depositato telematicamente una copia dell'ordinanza impugnata, formata originariamente su supporto analogico, priva di attestazione di conformità. Secondo la Corte, ciò viola l'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., che richiede il deposito del provvedimento impugnato in forma idonea. La Corte richiama inoltre l'art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, poi abrogato e sostanzialmente recepito nell'art. 196-novies disp. att. c.p.c., per affermare la necessità dell'attestazione di conformità nelle copie digitali di atti analogici. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, poiché l'intimata non si è costituita. È stato anche precisato che, trattandosi di procedimento esente da contributo unificato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    il deposito del provvedimento impugnato deve avvenire in modo conforme ai requisiti di forma richiesti; la mancanza dell'attestazione di conformità della copia telematica di un provvedimento analogico determina improcedibilità del ricorso

  • art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012

    "Il difensore ... quando depositano con modalità telematiche la copia informatica ... di un atto processuale ... o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico ... attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme"

    la copia informatica di un provvedimento analogico depositata telematicamente deve essere munita di attestazione di conformità

  • l. n. 221 del 2012

    legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012 richiamata in relazione alla disciplina della conformità delle copie

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    ha abrogato l'art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012, recependone il contenuto

  • l. n. 197 del 2022

    richiamata come intervento modificativo del d.lgs. n. 149 del 2022

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    norma vigente che recepisce il contenuto già previsto dall'art. 16-decies d.l. n. 179 del 2012 in tema di attestazione di conformità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile al caso, poiché il procedimento è esente dal contributo unificato

  • artt. 13 e 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamati nei motivi di ricorso come norme sul decreto di espulsione e sui divieti di espulsione

  • artt. 29 e 30 Cost.

    invocati dal ricorrente a tutela dell'unità familiare e dei diritti connessi

  • art. 8 CEDU

    invocato dal ricorrente per censurare l'espulsione in relazione alla vita familiare e ai principi di proporzione e ragionevolezza

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il deposito telematico di una copia informatica di un provvedimento del giudice formato in origine su supporto analogico richiede l'attestazione di conformità; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
  • L'onere di produrre un valido documento impugnato ex art. 369 c.p.c. grava sul ricorrente e non può essere assolto con una mera copia informale priva di certificazione di conformità.
  • La Corte può dichiarare l'improcedibilità senza esaminare i motivi di merito quando difetti il deposito rituale del provvedimento impugnato.
  • Se la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese; inoltre, l'esenzione dal contributo unificato esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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