Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un intervento edilizio eseguito su un immobile confinante: il giudice di primo grado, accogliendo la domanda dei proprietari vicini, aveva ordinato alla proprietaria convenuta di ripristinare la copertura a falda del proprio fabbricato, in parte trasformata in terrazza con parapetto. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che l'opera integrasse una ristrutturazione e non una nuova costruzione, poiché non vi era stato aumento di volumetria né della sagoma d'ingombro; ha inoltre escluso che gronde e muretto/parapetto rilevassero ai fini delle distanze. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/illogica; 2) omessa motivazione e violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 3 e 6 d.P.R. 380/2001 e d.lgs. 222/2016, sostenendo che la Corte territoriale avesse travisato gli accertamenti del CTU, confuso grondaia e sporto di gronda, e omesso di considerare che il rifacimento del tetto e la terrazza avrebbero alterato la sagoma alzata e richiesto titoli edilizi; 3) nullità della sentenza e del procedimento per mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. La resistente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto decisive e non censurabili le accertate circostanze di fatto secondo cui l'intervento non aveva comportato aumento di volumetria né della sagoma d'ingombro, per cui correttamente la Corte d'appello lo aveva qualificato come ristrutturazione e non come nuova costruzione soggetta alla disciplina sulle distanze. Ha inoltre osservato che le doglianze sulla motivazione miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che non ricorreva alcuna motivazione apparente o anomalia costituzionalmente rilevante. È stato ritenuto inammissibile anche il motivo sulla mancata rinnovazione della CTU, poiché il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente il diniego di nuova consulenza, essendo tale valutazione rimessa al merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La violazione dei parametri costituzionali non può essere dedotta direttamente come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c.; il contrasto va fatto valere tramite la norma di legge applicata e, se del caso, mediante questione di legittimità costituzionale.
art. 3 d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione alla qualificazione dell'intervento edilizio e alla distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione.
art. 6 d.P.R. 380/2001
È evocato dai ricorrenti per sostenere la necessità di un titolo edilizio; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto, perché ciò che rileva per le distanze è la concreta incidenza su volumetria e sagoma.
d.lgs. 222/2016, Tab. A
È richiamato dai ricorrenti in chiave edilizia; la Corte non lo reputa dirimente rispetto alla qualificazione dell'intervento ai fini delle distanze.
art. 196 c.p.c.
La mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé nullità, rientrando la valutazione sulla necessità di nuova consulenza nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 31, primo comma, lett. d), L. 457/1978
È richiamato quale criterio per distinguere ristrutturazione e ricostruzione: la ristrutturazione presuppone il permanere delle componenti essenziali dell'edificio, mentre la ricostruzione e la nuova costruzione sono concetti diversi, con rilievo delle variazioni di volumetria.
Massime di principio
- Ai fini della disciplina delle distanze tra edifici, rileva come nuova costruzione ogni intervento che determini un incremento della volumetria o della sagoma d'ingombro; in difetto di tali modifiche, l'opera può essere qualificata come ristrutturazione anche se comporta una parziale trasformazione del tetto.
- La qualificazione edilizia rilevante per le distanze non dipende in modo decisivo dal titolo abilitativo richiesto o rilasciato dall'amministrazione, ma dalla concreta incidenza dell'intervento su volumetria, sagoma e consistenza dell'edificio preesistente.
- Gli elementi tecnologici o accessori, come gronde e sporti di gronda, non assumono rilevanza autonoma ai fini del calcolo delle distanze e del volume d'ingombro, salvo che incidano realmente sulla sagoma o sulla volumetria.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di motivazione; il sindacato della Cassazione sulla motivazione è limitato alle sole anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
- Il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, trattandosi di scelta istruttoria rimessa al suo apprezzamento discrezionale, purché risulti che le critiche tecniche siano state effettivamente considerate.
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