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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17555/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Nel 1997 un Comune agì in rivendicazione di alcuni immobili sostenendo di esserne divenuto titolare per effetto di un lascito testamentario relativo a un palazzo, con vincolo di destinarlo a casa di riposo per anziani, salvo un appartamento e una parte di giardino. Il Tribunale respinse la domanda ritenendo che i beni controversi fossero pertinenze dell'appartamento e avessero seguito la sorte di quest'ultimo lungo una catena di trasferimenti tra privati. In appello, il Comune censurò l'interpretazione del testamento e sostenne che i beni, essendo destinati a uso pubblico assistenziale, appartenessero al patrimonio indisponibile e quindi non fossero usucapibili. I convenuti resistettero e proposero ricorsi incidentali, contestando l'interpretazione della clausola testamentaria che aveva escluso le pertinenze non espressamente menzionate e ne aveva affermato la devoluzione al Comune. In cassazione il Comune dedusse, con due motivi, la violazione degli artt. 1159 e 826 c.c., sia per l'affermazione dell'usucapione abbreviata, sia per avere la Corte territoriale ritenuto la buona fede degli acquirenti; i controricorrenti proposero un unico motivo ciascuno, denunciando la violazione dell'art. 818 c.c. sull'interpretazione del testamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del Comune perché il primo motivo introduceva una questione nuova, non specificamente dedotta nei gradi di merito, relativa alla non usucapibilità dei beni in quanto appartenenti al patrimonio indisponibile dell'ente; inoltre il ricorrente non aveva indicato in quale atto tale questione fosse stata sollevata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla buona fede degli acquirenti, presunto dalla Corte e riservato al giudice di merito. I ricorsi incidentali sono stati dichiarati inefficaci perché notificati tardivamente rispetto alla notificazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 818 c.c.

    Le pertinenze seguono la cosa principale, salvo diversa volontà del disponente; nella controversia la norma era richiamata per sostenere che la menzione espressa solo di una parte del giardino escludesse le altre pertinenze dal lascito.

  • art. 826 c.c.

    È richiamato per sostenere che i beni destinati a uso pubblico assistenziale rientrerebbero nel patrimonio indisponibile dell'ente e sarebbero sottratti all'usucapione; la Corte però ha dichiarato inammissibile la censura perché la questione era nuova e richiedeva accertamenti di fatto non compiuti.

  • art. 1159 c.c.

    Disciplina l'usucapione abbreviata; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che contestava la sua applicazione, sia per novità della questione sia perché la buona fede dell'acquirente è presunta ed è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    I ricorsi incidentali tardivi sono inefficaci se notificati oltre il termine previsto rispetto alla notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la nuova formulazione per escludere che sia ormai denunciabile in cassazione il vizio motivazionale con riguardo all'accertamento della buona fede.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente principale.

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore somma prevista dall'art. 13, comma 1-quater.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere esaminate questioni nuove, quando la censura presuppone accertamenti di fatto non compiuti nei precedenti gradi; il ricorrente deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta in merito.
  • Quando si invoca la sottrazione di un bene all'usucapione per la sua appartenenza al patrimonio indisponibile, occorre che il relativo vincolo e la concreta destinazione al pubblico uso risultino accertati in fatto nel giudizio di merito.
  • La buona fede richiesta per l'usucapione abbreviata si presume e il suo accertamento appartiene al giudice di merito; in cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una nuova valutazione del fatto.
  • I ricorsi incidentali notificati oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata sono inefficaci ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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