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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17553/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

Una società aveva proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano in un giudizio pendente davanti al Tribunale di Milano promosso nei suoi confronti da una controparte privata. Successivamente, la società ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando di non avere più interesse alla decisione perché la controversia era stata definita transattivamente. La rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dalla controparte, rimasta intimata nel procedimento incidentale. Le Sezioni Unite sono quindi state chiamate a pronunciarsi sull’effetto della rinuncia accettata nel regolamento preventivo di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione comporta l’estinzione del giudizio, salvo che la controparte, avendo fatto propria l’istanza, non accetti la rinuncia. Nel caso concreto l’eccezione non ricorreva, perché la rinuncia era stata espressamente accettata dalla parte intimata. La Corte ha pertanto dichiarato l’estinzione del procedimento incidentale e, richiamando l’art. 391, comma 4, c.p.c., ha escluso la statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    l’accettazione della rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione determina l’estinzione del giudizio e rende non necessaria la pronuncia sulle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia al regolamento preventivo di giurisdizione estingue il giudizio incidentale, salvo che la controparte abbia fatto propria l’istanza di regolamento e non accetti la rinuncia.
  • L’accettazione espressa della rinuncia da parte dell’intimato impedisce ogni ulteriore pronuncia sul merito della questione di giurisdizione.
  • Quando la rinuncia è validamente accettata, il giudice deve dichiarare l’estinzione del procedimento senza provvedere sulle spese, secondo la disciplina dell’art. 391 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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