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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17561/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

La controversia

Una proprietaria conveniva in giudizio i vicini deducendo che un manufatto con camino-barbecue, realizzato sul fondo confinante, era stato costruito a distanza non legale e provocava immissioni di fumo verso la sua abitazione. Chiedeva la rimozione del manufatto, la cessazione delle immissioni e il risarcimento del danno. Il tribunale aveva respinto la domanda di demolizione o spostamento ma aveva ordinato ai convenuti di adottare accorgimenti tecnici idonei a evitare che i fumi raggiungessero continuativamente l’abitazione dell’attrice. La corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dell’attrice. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 873 c.c. e della norma urbanistica locale, sostenendo che il manufatto, essendo cementificato al suolo e stabile, dovesse qualificarsi come costruzione e quindi rispettare le distanze legali; 2) violazione degli artt. 844, 890, 2043 e 2059 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, contestando l’esclusione del danno non patrimoniale e la valutazione delle immissioni come sporadiche; 3) violazione degli artt. 844, 1222 e 1346 c.c. e vizio motivazionale, per l’indeterminatezza dei rimedi ordinati ai fini della riduzione delle immissioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso che il manufatto fosse una costruzione solo sulla base della normativa edilizia comunale. Ha ribadito che, ai fini dell’art. 873 c.c., la nozione di costruzione è unitaria e non può essere derogata da regolamenti locali, i quali possono solo imporre distanze maggiori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; il terzo motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    costruzione; distanze legali; rinvio ai regolamenti locali limitato alla facoltà di stabilire una distanza maggiore

    La nozione di costruzione è unica e comprende qualsiasi opera non completamente interrata dotata di solidità e immobilizzazione rispetto al suolo; i regolamenti locali non possono restringerla o escludere la natura di costruzione di un manufatto ai fini delle distanze legali.

  • art. 844 c.c.

    La disciplina delle immissioni richiede un accertamento fattuale sulla tollerabilità delle stesse, insindacabile in cassazione se correttamente motivato dal giudice di merito.

  • art. 890 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente rispetto alle questioni dedotte e non risultante oggetto di specifica censura nei giudizi di merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato a sostegno della domanda risarcitoria, ma la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché presupponeva un diverso accertamento di fatto.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato a sostegno della domanda di danno non patrimoniale, ma non scrutinabile in cassazione per la necessità di un diverso vaglio fattuale.

  • art. 1222 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo insieme agli altri articoli sulla disciplina delle immissioni e dei rimedi, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 1346 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all’indeterminatezza dei rimedi ordinati, ma la censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Ai fini delle distanze legali tra costruzioni, la nozione di "costruzione" dell’art. 873 c.c. è unitaria e comprende ogni opera non completamente interrata che presenti solidità e stabile immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva utilizzata.
  • Le norme edilizie o regolamentari comunali non possono derogare in senso restrittivo alla nozione civilistica di costruzione per escludere l’applicazione delle distanze legali; il rinvio dell’art. 873 c.c. ai regolamenti locali consente solo di stabilire distanze maggiori.
  • La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo esame del fatto quando la decisione impugnata dipende da un accertamento di merito sulle caratteristiche dell’opera o sull’intensità delle immissioni.
  • In tema di immissioni, la valutazione della tollerabilità e dell’esistenza del danno richiede un apprezzamento complessivo delle circostanze concrete e delle risultanze istruttorie, che è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.

Come è indicizzato

MaterieProprietàResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiDiritti realiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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