Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda un terreno di proprietà privata occupato dal Comune per un progetto di opera pubblica mai realizzata. Il proprietario ha chiesto in primo grado l'accertamento della cessazione del vincolo di destinazione pubblica, la declaratoria di decadenza della pubblica utilità, il riconoscimento della proprietà in suo capo e la restituzione del fondo. Il Comune si è difeso richiamando una precedente transazione del 2003, conclusa a definizione di un diverso giudizio instaurato nel 1996, sostenendo che in quella sede le parti avevano preso atto dell'acquisto originario del bene da parte dell'ente e che il proprietario aveva già ottenuto una somma a titolo risarcitorio. In appello il proprietario ha riproposto la domanda di rivendica e, in via subordinata, ha chiesto l'annullamento o la nullità della transazione per errore sul presupposto giuridico, temerarietà della pretesa e invalidità del titolo sottostante, deducendo che l'occupazione acquisitiva non era un valido modo di acquisto e che era intervenuta la revoca del vincolo pubblicistico. La Corte d'appello ha dichiarato tardive e quindi inammissibili le domande di annullamento della transazione proposte con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. e ha respinto nel merito le ulteriori doglianze. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi, centrati soprattutto: sulla violazione delle norme processuali in tema di ammissibilità delle domande conseguenti alle difese del convenuto; sulla omessa pronuncia sulle domande relative alla transazione; sull'erronea applicazione del concetto di giudicato implicito; sulla motivazione apparente; e sulla disciplina codicistica della transazione, anche alla luce dell'illegittimità dell'istituto dell'occupazione acquisitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che le domande relative alla transazione erano state proposte in conseguenza delle difese del Comune e che, nel caso concreto, la questione della tardività non era stata correttamente trattata in appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti, poiché attinenti al contenuto e alla validità della transazione, questioni che dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio secondo cui le nullità derivanti dalla tardiva proposizione di domande o dal mancato rilievo della relativa preclusione devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione, altrimenti si sanano.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia su domande ed eccezioni.
art. 183 c.p.c.
La Corte ha affermato che le domande nuove conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto devono essere proposte nella prima udienza di trattazione, mentre la prima memoria serve a precisare o modificare le domande già proposte.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma processuale di riferimento per le censure di violazione di legge dedotte in ricorso.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Richiamata per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Evocato dal ricorrente per denunciare una motivazione apparente.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 1965 c.c.
Norma sulla transazione evocata per contestare la qualificazione della vicenda negoziale.
art. 1969 c.c.
Richiamato per la dedotta annullabilità della transazione per errore di diritto sul presupposto della controversia.
art. 1971 c.c.
Richiamato per la dedotta annullabilità della transazione per pretesa temeraria della controparte.
art. 1972 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità della transazione fondata su titolo nullo.
art. 158 c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per affermare che le nullità non dedotte tempestivamente si convertono in motivi di impugnazione e, se non denunciate, si sanano.
art. 161 c.p.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 158 c.p.c. sul regime della nullità delle sentenze e degli atti processuali.
art. 25 L. 241/1990
Menzionata solo nel racconto difensivo sul diniego di accesso agli atti amministrativi.
d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato con riferimento alla disciplina dell'acquisizione sanante e all'impossibilità di fondare l'acquisto sul vecchio schema dell'occupazione acquisitiva.
Massime di principio
- Le domande nuove che siano conseguenza delle difese riconvenzionali o delle eccezioni del convenuto devono essere proposte nella prima udienza di trattazione; la prima memoria ex art. 183 c.p.c. non può essere usata per introdurre autonomamente tali domande, ma solo per precisare o modificare quelle già introdotte.
- Se il giudice di primo grado decide nel merito una domanda proposta tardivamente senza rilevarne la preclusione, la relativa nullità deve essere fatta valere con l'impugnazione; in mancanza di specifica censura in appello, il vizio si sana.
- Quando la decisione di merito sull'assetto proprietario dipende dalla validità di una transazione, l'eventuale erronea declaratoria di inammissibilità delle domande che ne contestano il fondamento travolge anche l'esame delle censure sostanziali, che restano assorbite.
- La qualificazione della transazione e dei suoi presupposti deve essere letta in funzione della vicenda sostanziale effettivamente controversa; non ogni richiamo a un precedente assetto fattuale comporta automaticamente giudicato su questioni diverse e successive.
- Il giudice di appello non può dichiarare inammissibili, per tardività, questioni già esaminate nel merito dal primo giudice senza confrontarsi con il regime delle preclusioni e con la deduzione tempestiva del relativo vizio.
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