Cassazione Civile, Ordinanza n. 32437/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo ottenuto da cui risultavano 19 atti impositivi (cartelle esattoriali e avvisi di addebito) per complessivi € 139.141,66, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dei titoli e chiedendo l’accertamento della prescrizione e/o decadenza dei crediti ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, con annullamento del ruolo e del debito sottostante. In primo grado il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo regolari le notifiche, non maturata la prescrizione e tardive le ulteriori eccezioni, perché da far valere entro 40 giorni dalla conoscenza legale dei titoli. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto affermando, però, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo in assenza della deduzione e prova dei pregiudizi tassativamente previsti dall’art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge per avere la Corte d’appello escluso l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., nonostante la lesione concreta e attuale derivante dall’iscrizione alla piattaforma MePA per partecipare a gare pubbliche e dal pignoramento presso terzi subito; (2) violazione di legge per avere ritenuto infondata l’impugnazione degli avvisi di addebito, sostenendo che l’art. 12, comma 4-bis, DPR n. 602/1973 riguarderebbe solo le cartelle; (3) nullità della sentenza per asserita violazione dell’art. 276 c.p.c. e del protocollo d’intesa tra AdER e Avvocatura dello Stato del 22.6.2017, assumendo che per tali liti l’Agenzia dovesse avvalersi dell’Avvocatura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il terzo motivo, richiamando il principio per cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, salvo diversa previsione convenzionale, e che la scelta non richiede particolari formalità (Cass. S.U. n. 30008/2019). Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità, osservando che la Corte d’appello aveva accertato che il ricorrente non aveva dedotto in appello la specifica ragione di interesse all’impugnazione fondata sull’iscrizione alla piattaforma MePA e sul pignoramento presso terzi, senza che il ricorso per cassazione indicasse dove e quando tale deduzione fosse stata svolta. Per effetto della sorte del primo motivo, ha dichiarato inammissibile anche il secondo. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di INPS, INAIL e AdER, oltre al disposto sull’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
l’interesse ad agire deve essere concreto e attuale; nel caso di specie il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità perché la specifica allegazione dell’interesse non risultava dedotta nei gradi di merito
art. 12, comma 4-bis, DPR n. 602/1973
richiamato dalla Corte d’appello per affermare la non impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo la deduzione e prova dei pregiudizi tipizzati dalla norma
richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione di legge relativa all’impugnabilità degli atti della riscossione
richiamato dal ricorrente quale base della domanda di prescrizione e/o decadenza dei crediti portati dai titoli
richiamato dal ricorrente nel quadro delle censure sulla notifica dei titoli esattoriali
art. 60, comma 1, lett. b-bis, DPR n. 600/1973
richiamato dal ricorrente con riferimento alle modalità di notificazione
richiamato dal ricorrente con riferimento alle notifiche eseguite tramite avvocato
richiamato dal ricorrente nel contesto delle notificazioni telematiche
art. 57-bis d.lgs. n. 827/2005
richiamato dal ricorrente nel contesto delle notifiche e della prova delle stesse
art. 30, comma 14, DL n. 78/2010
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo come norma collegata alla disciplina dell’impugnazione
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo
richiamato dal ricorrente a fondamento del vizio di nullità della sentenza per asserita irregolarità della difesa dell’AdER
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sul vizio processuale dedotto nel terzo motivo
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass. S.U. n. 30008/2019
richiamata per affermare che AdER può stare in giudizio con avvocato del libero foro, salvo diversa riserva convenzionale all’Avvocatura dello Stato
Massime di principio
- In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, il giudice può dichiarare inammissibile il motivo se la specifica ragione di interesse ad agire non risulta allegata nei gradi di merito e viene introdotta solo per la prima volta in cassazione.
- La deduzione di un interesse concreto e attuale all’impugnazione deve essere tempestiva e specificamente provata; non basta invocarla in modo generico in sede di legittimità.
- La disciplina sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo opera salvo che il contribuente deduca e dimostri uno dei pregiudizi tipizzati dalla normativa applicabile.
- L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente rappresentata e difesa da un avvocato del libero foro nei giudizi di merito, salvo che una convenzione vigente riservi espressamente la difesa all’Avvocatura dello Stato.
- La mancata allegazione in appello di un determinato fatto costitutivo dell’interesse o della censura preclude la sua introduzione in cassazione, con conseguente inammissibilità del motivo per novità.
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