Cassazione Civile, Ordinanza n. 32405/2025 del 12/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una lavoratrice-creditrice per ottenere la condanna del figlio della debitrice originaria al pagamento di un credito retributivo già accertato con precedente sentenza nei confronti della madre. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che il convenuto non fosse legittimato passivo, poiché aveva rinunciato all'eredità materna e non risultavano atti idonei a integrare un'accettazione espressa o tacita; inoltre, dal compendio ereditario dovevano escludersi alcuni beni e l'azienda rispetto ai quali la ricorrente cercava di collegare la responsabilità del chiamato. Con il primo motivo la ricorrente deduceva violazione degli artt. 485 e 2565 c.c., in relazione agli artt. 2555, 2195, 2094 e 2099 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente confuso la proprietà dell'immobile in cui si svolgeva l'attività con la proprietà dell'azienda, e che dagli atti risultasse invece che l'azienda era stata data in fitto o comodato a terzi e poi volturata al figlio del resistente, con medesima ditta, sede e attività di ristorazione. Con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 476 c.c., assumendo che la corte d'appello avesse omesso di esaminare il comportamento di tacita accettazione dell'eredità desumibile dall'esito negativo di numerose notifiche di precetti eseguite nei confronti del resistente sul titolo giudiziale ottenuto contro la madre.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto a ottenere una nuova valutazione di merito delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, e comunque perché riproduceva censure di vizio motivazionale inibite in presenza di doppia conforme di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo nella parte in cui sollecitava un diverso coordinamento delle prove e la rivalutazione dei fatti, e lo ha comunque ritenuto infondato poiché la corte territoriale aveva esaminato gli atti di precetto negativamente notificati e aveva correttamente escluso che i comportamenti richiamati riguardassero beni ereditari, trattandosi di beni di proprietà del resistente, privi quindi di valore ai fini della configurabilità di un'accettazione tacita dell'eredità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 485 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la responsabilità dell'asserito erede; la Corte non ne accoglie la lettura perché il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito
art. 2565 c.c.
richiamato insieme alle norme sull'azienda per contestare l'identificazione tra immobile e azienda; non viene ritenuto fondato
art. 2555 c.c.
utilizzato per la nozione di azienda; la Corte non rivede l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di appello
art. 2195 c.c.
menzionato nel motivo sulla qualificazione dell'attività d'impresa
art. 2094 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel contesto della qualificazione dell'attività lavorativa/aziendale
art. 2099 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel contesto del rapporto di lavoro e del credito retributivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
serve a incanalare la censura di violazione di legge; la Corte osserva però che il motivo maschera una richiesta di nuovo esame del merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
evocato in modo sostanziale; la Corte rileva che tali censure sono precluse in presenza di doppia conforme
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
richiamato per affermare la preclusione del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in caso di doppia pronuncia conforme
art. 360, quarto comma, c.p.c.
menzionato quale disciplina attuale della preclusione al vizio di motivazione nelle ipotesi di doppia conforme
art. 476 c.c.
norma sull'accettazione tacita dell'eredità; la Corte esclude che gli atti valorizzati integrassero accettazione tacita perché riferiti a beni propri del resistente
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedotta omessa pronuncia; la Corte ritiene invece che la questione sia stata sostanzialmente esaminata
art. 91 c.p.c.
base della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito.
- Quando vi è doppia conforme di merito fondata sulle stesse ragioni di fatto, è precluso alla Corte di cassazione il riesame della motivazione nei limiti del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo i casi specificamente ammessi dall'ordinamento.
- La tacita accettazione dell'eredità richiede comportamenti univoci compatibili solo con la volontà di accettare e riferibili a beni o diritti ereditari; atti compiuti su beni di proprietà personale del chiamato non sono idonei a integrare tale fattispecie.
- La deduzione di omessa pronuncia non può fondarsi su una mera insoddisfazione rispetto alla valutazione del materiale probatorio quando la questione risulti comunque affrontata, anche implicitamente, dal giudice di merito.
- In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dovuto l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte.
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