Cassazione Civile, Ordinanza n. 32401/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (partecipante familiare)
La controversia
La controversia riguarda un'impresa familiare esercitata nel settore della macelleria al dettaglio. La Corte d'appello, confermando il tribunale, aveva riconosciuto alla partecipante familiare il diritto alla partecipazione agli utili nella misura del 40% per il periodo gennaio 2011-febbraio 2012, rigettando invece la domanda di risarcimento del danno connessa allo scioglimento del rapporto di partecipazione conseguente alla separazione personale dei coniugi. Il titolare dell'impresa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 230 bis c.c. e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato come eccezione in senso stretto, e non come mera difesa, la deduzione delle spese di mantenimento della famiglia da detrarre dagli utili; ha inoltre sostenuto che spettasse alla controparte provare la consistenza del patrimonio familiare e dimostrare che i costi del ménage fossero stati sostenuti con fonti economiche diverse dall'impresa. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per omesso esame di domanda/eccezione ex art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello si fosse concentrata sull'onere di allegazione trascurando l'onere di prova relativo alle spese familiari. La Suprema Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che, pur essendo il diritto alla quota di utili autonomo rispetto al diritto al mantenimento, il calcolo degli utili va fatto al netto delle spese di mantenimento solo se tali spese risultino tempestivamente allegate e provate come gravanti sul reddito d'impresa; nel caso concreto, la circostanza relativa all'incidenza delle spese familiari era emersa solo in appello e quindi non poteva essere utilmente valorizzata, con conseguente conferma del diritto della partecipante agli utili senza la pretesa decurtazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto alla partecipante all'impresa familiare il diritto alla quota di utili senza detrarre le spese di mantenimento della famiglia, ritenendo corretto il rilievo della Corte territoriale circa la tardività della deduzione dei relativi fatti. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come regola generale di riparto dell'onere della prova: il partecipante che agisce per ottenere la quota di utili deve provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta di partecipazione, mentre il familiare imprenditore deve provare i fatti contrari, incluso l'avvenuto pagamento degli utili dovuti pro quota.
art. 230 bis c.c.
Norma di riferimento per il diritto del partecipante all'impresa familiare alla quota di utili e per la disciplina dei rapporti interni all'impresa familiare.
art. 437 c.p.c.
Richiamato in relazione alle preclusioni del giudizio del lavoro e alla deduzione tempestiva dei fatti nei primi atti processuali.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedotto omesso esame di domanda/eccezione; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo che la questione fosse stata correttamente trattata come mera difesa e che non vi fosse omissione decisoria.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alla quota di utili dell'impresa familiare, il diritto del partecipante agli utili è autonomo rispetto al diritto al mantenimento, ma la quantificazione degli utili va effettuata al netto delle spese di mantenimento solo se il relativo fatto costitutivo sia stato tempestivamente allegato e provato.
- In tema di impresa familiare, l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta di partecipazione incombe sul partecipante che agisce per il pagamento degli utili; grava invece sul familiare imprenditore l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi e di contrastare la pretesa anche mediante prova contraria e presunzioni.
- Nel processo del lavoro, le circostanze di fatto rilevanti devono essere dedotte nei primi atti introduttivi secondo il sistema delle preclusioni; una deduzione tardiva in appello non può fondare una nuova difesa fattuale se il relativo fatto non era stato allegato tempestivamente.
- La deduzione dell'incidenza delle spese di mantenimento sul reddito d'impresa, ai fini della detrazione dagli utili spettanti al partecipante, costituisce mera difesa sul piano giuridico, ma presuppone la preventiva allegazione del fatto storico che ne giustifica l'applicazione.
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