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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32414/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra due lavoratori e un consorzio di bonifica. In giudizi precedenti, ormai definiti, era stata accertata la nullità del termine apposto ai contratti e ordinato il ripristino del rapporto. I lavoratori hanno quindi agito per ottenere il risarcimento del danno da mancata riammissione in servizio. La Corte d'appello ha però ritenuto, sulla base di plurimi elementi indiziari, che vi fosse stata una concorde volontà delle parti di sciogliere il vincolo, escludendo quindi il diritto al risarcimento. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazione degli artt. 1362 c.c. e 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse lacunosa e contraddittoria, che alcuni elementi valorizzati dalla Corte territoriale fossero irrilevanti o travisati, che il consorzio avesse chiesto la risoluzione per mutuo consenso senza rispettare le forme della domanda riconvenzionale ex art. 418 c.p.c., e che non fossero state considerate la clausola di salvaguardia inserita nei successivi contratti e le richieste di reintegra inviate al datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura investisse essenzialmente il merito dell'accertamento sulla sussistenza del mutuo consenso risolutorio, accertamento riservato al giudice di merito e sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione nei termini attuali dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre evidenziato che, quando la volontà comune di scioglimento viene desunta da fatti noti mediante presunzioni, si applicano gli artt. 2727 e 2729 c.c., e che il ricorso non rispettava gli oneri di autosufficienza perché non indicava adeguatamente dove e quando fossero state dedotte alcune circostanze decisive, in particolare le asserite richieste di riammissione in servizio e la clausola di salvaguardia. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato nel dispositivo, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro ermeneutico, ma la Corte lo menziona solo nel contesto della doglianza, ritenendola in sostanza diretta a contestare un accertamento di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare la supposta lacunosità/contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La censura è ricondotta formalmente a violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale, ma la Corte osserva che il ricorso mira in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per desumere la comune volontà di sciogliere il contratto da fatti noti.

  • art. 2729 c.c.

    Il ragionamento presuntivo del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti dell'assoluta illogicità/contraddittorietà o dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 418 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'asserita domanda di risoluzione per mutuo consenso avrebbe dovuto rispettare i requisiti formali della riconvenzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di contratti a tempo determinato, l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del rapporto costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei termini vigenti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando la volontà di risolvere il rapporto viene desunta da una pluralità di elementi fattuali tramite presunzioni semplici, la parte che impugna la decisione non può limitarsi a prospettare una diversa lettura del materiale istruttorio o un diverso peso degli indizi, ma deve evidenziare una vera illogicità del percorso inferenziale o l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le presunzioni semplici costituiscono prova piena e possono anche sorreggere da sole il convincimento del giudice di merito, cui spetta selezionare le fonti di prova, valutarne attendibilità e concludenza e stabilire se ricorrano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente dove e quando i fatti decisivi siano stati allegati nei gradi di merito e come siano stati riproposti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La deduzione della risoluzione consensuale del rapporto non richiede un formale richiamo alla disciplina della domanda riconvenzionale se la questione è trattata come fatto estintivo o come tema di accertamento del giudice, ma resta ferma la necessità di una corretta allegazione e prova nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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