Cassazione Civile, Ordinanza n. 32412/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da precedenti giudizi nei quali era stata accertata la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un consorzio di bonifica e alcuni lavoratori, con conseguente ordine di ripristino del rapporto e condanna risarcitoria ex art. 32 della legge n. 183/2010. Nei successivi giudizi, i lavoratori hanno chiesto il risarcimento del danno per la mancata riammissione in servizio fino alla definitiva reintegra avvenuta solo nel 2016, mentre il consorzio ha sostenuto in cassazione: 1) che i rapporti si sarebbero sciolti per mutuo consenso, perché i lavoratori non avevano chiesto tempestivamente la riammissione; 2) che le sentenze pregresse non potevano produrre effetti prima del passaggio in giudicato e che la pretesa risarcitoria sarebbe quindi insussistente; 3) che la liquidazione del danno era errata perché non sarebbero stati usati i conteggi corretti né decurtata l’indennità di disoccupazione, con necessità di consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l’accertamento dell’assenza di un mutuo consenso risolutorio è valutazione di merito, non sindacabile in cassazione se congruamente motivata, e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente escluso la prova di una volontà comune di scioglimento. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per violazione degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso, perché non erano state trascritte né puntualmente localizzate le sentenze pregresse richiamate. Sul terzo motivo ha parimenti dichiarato l’inammissibilità, osservando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e dei conteggi, mentre la sentenza impugnata aveva già affermato che la liquidazione era stata effettuata secondo il CCNL e con le necessarie decurtazioni; nessuna errata attribuzione dell’onere della prova risultava ravvisabile. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
Il rapporto contrattuale può sciogliersi per mutuo consenso solo se sia accertata una concorde volontà delle parti; l’accertamento della sussistenza di tale volontà è valutazione di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le denunciate violazioni di legge, ma non consente di riesaminare il merito delle valutazioni probatorie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto è limitato nei casi e nei limiti previsti dalla norma vigente.
art. 282 c.p.c.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’inefficacia anticipata delle sentenze pregresse, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 112 c.p.c.
È evocato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la Corte non entra nel merito per l’inammissibilità del motivo.
art. 476 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel contesto dell’efficacia delle sentenze pregresse; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda, con adeguata localizzazione processuale.
art. 369, n. 4, c.p.c.
L’onere di deposito degli atti richiamati deve essere assolto mediante precisa indicazione e reperibilità degli stessi nel fascicolo.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione fatti non provati perché considerati notori o di propria scienza, oppure omette di esaminare prove decisive esplicitamente dedotte.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesta la mera valutazione delle prove.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 32 L. n. 183/2010
È richiamato nella ricostruzione dei giudizi precedenti come base della condanna risarcitoria connessa alla nullità del termine.
Massime di principio
- In tema di contratti di lavoro a termine, l’eventuale scioglimento per mutuo consenso richiede la prova di una volontà concorde, desumibile da elementi univoci; la relativa valutazione è di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- Nel giudizio di cassazione le censure che presuppongono l’esame di atti e documenti devono rispettare in modo rigoroso gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando il contenuto essenziale degli atti e la loro precisa collocazione nel fascicolo di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi tassative, non potendo essere usata per sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere probatorio; non è configurabile quando si contesti semplicemente la valutazione delle prove o dei conteggi effettuati dal giudice di merito.
- La quantificazione del danno, ove motivata con riferimento alla disciplina collettiva applicabile e con le dovute decurtazioni di somme già percepite, non può essere rimescolata in sede di legittimità mediante una generica richiesta di nuova consulenza tecnica.
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