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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32402/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore della collaboratrice familiare di un'impresa familiare, del diritto alla partecipazione agli utili e alla quantificazione della quota spettante in relazione all'attività svolta nell'azienda. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto la partecipazione agli utili per il periodo successivo a novembre 2004 e fino a giugno 2009, determinando la quota di partecipazione nel 40% e, all'esito della compensazione con un controcredito dell'altra parte, aveva condannato la collaboratrice al pagamento di una somma residua. La ricorrente principale ha impugnato la sentenza lamentando, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe errato: nella determinazione della quota di partecipazione all'impresa familiare, non valorizzando correttamente la qualità e quantità del lavoro prestato; nella stima dell'incremento aziendale, trascurando acquisti di beni immobili e spese di viaggio che proverebbero una capacità economica più elevata rispetto ai redditi dichiarati; nell'avere riconosciuto un debito della ricorrente per distrazione di somme, nonostante l'allegato accordo tra i coniugi e l'asserito impiego delle somme per risanare il conto corrente personale; infine, nella regolazione delle spese di lite. La controparte ha proposto ricorso incidentale sostenendo, tra l'altro, che la domanda di compensazione sarebbe stata tardiva e che la Corte d'appello avrebbe valutato documenti e questioni mai ritualmente introdotte, oltre a ridurre il debito della ricorrente in assenza di prova del versamento invocato; anch'essa ha censurato la statuizione sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati in modo promiscuo, confondendo censure di merito e censure di legittimità, e che, in ogni caso, le doglianze sollecitassero una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo principale, la Corte ha anche richiamato il limite derivante dalla doppia conforme di merito e ha escluso la deducibilità, in concreto, di un vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. Per il profilo relativo alla compensazione dei crediti, ha rilevato che l'eccezione di tardività era a sua volta tardiva e che vi era già stato un accertamento di controcredito fin dal primo grado, con conseguente interesse alla compensazione. Anche le censure sulle spese sono state dichiarate inammissibili perché miravano solo a una diversa valutazione del merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con aggravio dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 230 bis c.c.

    Norma richiamata per la disciplina della partecipazione del familiare collaboratore all'impresa familiare; la censura che mira a ridiscutere la valutazione della quantità e qualità del lavoro svolto o la quota di partecipazione è inammissibile in cassazione se richiede una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi che mescolano violazione di legge e vizi di merito/motivazione in modo non chiaro sono inammissibili; inoltre, il vizio ex n. 5 non può essere usato per ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte osserva che le censure in realtà mirano a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    Le doglianze fondate su tali norme sono state reputate inammissibili perché dirette a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e non a denunciare un errore di sussunzione o un vizio processuale specifico.

  • artt. 1241, 1242, 1243 c.c.

    Richiamati in tema di compensazione dei crediti; la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di inammissibilità della compensazione e ha valorizzato l'esistenza di un controcredito già dedotto in primo grado.

  • artt. 345 e 437 c.p.c.

    Richiamati per contestare la deduzione in appello di questioni e documenti; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché tardiva e comunque volta a rivalutare il merito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Le censure sulla regolazione delle spese sono state dichiarate inammissibili poiché richiedevano una nuova valutazione della vicenda senza evidenziare una violazione della disciplina legale delle spese.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato per escludere, in presenza di doppia conforme di merito, la deducibilità del vizio motivazionale nei limiti prospettati nel ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Quando un motivo cumula in modo non distinguibile censure di violazione di legge e doglianze sul fatto, il ricorso è inammissibile se la formulazione non consente di separare con chiarezza i diversi profili.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una rilettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già accertati in modo congruente dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto, la censura motivazionale incontra ulteriori limiti di deducibilità.
  • L'eccezione di tardività di una domanda o di una difesa può essere a sua volta tardiva se proposta per la prima volta in cassazione, specie quando la questione non sia stata devoluta nei gradi di merito.
  • Le doglianze sulle spese di lite sono inammissibili quando si limitano a contestare la concreta regolazione equitativa o la valutazione di soccombenza senza individuare una violazione della disciplina legale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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