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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00350/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Lo studio associato di commercialisti aveva prestato consulenza e assistenza fiscale a una società cliente. Secondo i giudici di merito, lo studio aveva omesso di trasmettere telematicamente la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2002 e, solo in un momento successivo, aveva tentato di recuperare il credito IVA maturato nel 2002 mediante una dichiarazione/correzione tardiva, senza successo, con conseguente perdita del credito e danno per la cliente. La Corte d’appello aveva confermato la condanna dello studio al risarcimento e aveva rigettato la domanda di manleva verso l’assicuratore, ritenendo non coperto il sinistro dalla polizza prodotta e comunque tardiva/inidonea la prova della polizza riferita al periodo 2003-2004. In Cassazione lo studio articolava sei motivi: (1) difetto di prova del danno e omesso esame di fatti decisivi; (2) erronea esclusione della possibilità di recuperare il credito IVA nella dichiarazione successiva; (3) mancato rilievo della possibilità di rimborso entro il termine di 48 mesi ex art. 38 d.P.R. 602/1973; (4) omessa considerazione delle regole sul diniego di rimborso nel processo tributario e della mancata prova del pagamento IVA e dell’impugnazione del diniego; (5) erronea interpretazione della polizza assicurativa e della clausola claims made, ritenuta immeritevole; (6) nullità della polizza per illiceità della causa e per il termine di decadenza imposto all’assicurato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per i primi motivi, che le doglianze si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e non cogliessero la ratio della decisione di merito; per i motivi dal secondo al quarto, ha rilevato la mancata specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul dovere di diligenza dello studio di attivare tutte le procedure utili al recupero del credito finché il rapporto professionale era ancora in essere; per il quinto e il sesto motivo, ha osservato che lo studio non si confrontava con il rilievo decisivo della tardiva produzione della polizza del 2003-2004 e che, una volta preclusa tale produzione, non era possibile sindacarne validità e clausole. Sono state poste le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato in relazione alla diligenza professionale del consulente fiscale e al dovere di rimediare all’errore con l’attivazione delle iniziative utili al recupero del credito del cliente.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato ai fini della deduzione del danno conseguenza dell’inadempimento professionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato rispetto al riparto dell’onere della prova sul danno e sulla sua dimostrazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione delle prove.

  • art. 5 d.lgs. 471/1997

    Invocato dal ricorrente per sostenere la possibilità di recupero del credito IVA tramite dichiarazione successiva.

  • artt. 19, 27, 28, 30, 55 d.P.R. 633/1972

    Richiamati dal ricorrente per fondare la tesi del recupero del credito IVA secondo la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

  • artt. 2 e 8 d.P.R. 322/1998

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la tempestività della dichiarazione integrativa o tardiva ai fini del recupero del credito IVA.

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    Invocato per sostenere la proponibilità dell’istanza di rimborso entro il termine di 48 mesi.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamati per sostenere la impugnabilità del diniego di rimborso e i termini del ricorso tributario.

  • art. 1917 c.c.

    Richiamato con riferimento alla domanda di manleva verso l’assicuratore.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1370 e 1375 c.c.

    Richiamati per sostenere una diversa interpretazione della polizza assicurativa e della clausola claims made.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato in relazione alla produzione della polizza del 2003-2004 in appello e ai limiti delle preclusioni istruttorie.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela dell’affidamento e alla valutazione della clausola assicurativa.

  • art. 3, comma 5, lett. e), d.l. 138/2011

    Richiamato in tema di clausole claims made e profili di validità della copertura assicurativa.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato per sostenere la non meritevolezza della clausola claims made priva di copertura per il periodo successivo alla scadenza della polizza.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato per prospettare la nullità/inefficacia di clausole vessatorie o particolarmente onerose della polizza.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato per dedurre la nullità della polizza per illiceità della causa.

  • art. 2965 c.c.

    Richiamato per sostenere l’illegittimità della decadenza contrattuale imposta dalla polizza.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la censura che non attacca la ragione effettiva della decisione si risolve in un 'non motivo' ed è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c.
  • Non è ammesso trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: le doglianze che contestano l’apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito non integrano, di regola, violazione di legge e, se non circoscrivono fatti storici decisivi omessi, non sono idonee a fondare il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.
  • In materia di responsabilità professionale del consulente fiscale, il dovere di diligenza impone non solo di evitare l’errore originario, ma anche di attivarsi tempestivamente per utilizzare tutte le procedure astrattamente idonee a rimediare al pregiudizio arrecato al cliente, finché il rapporto professionale è ancora in essere.
  • Quando la decisione di merito fonda il rigetto di una pretesa sulla tardività o inammissibilità della produzione di un documento, il sindacato di legittimità non può investire la validità sostanziale di quel documento se il motivo non contesta prima e specificamente la preclusione processuale che ne ha impedito l’esame.
  • Le questioni sulla copertura assicurativa e sulla validità di una clausola claims made non possono essere esaminate in cassazione se il ricorrente non supera la preliminare ratio processuale della mancata rituale produzione della polizza rilevante nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniContenzioso tributarioIntermediazione finanziariaRisarcimento e indennizzo
RamiResponsabilità civileProcesso civileTributiContrattiAssicurazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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