Cassazione Civile, Ordinanza n. 00288/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La creditrice aveva stipulato con la debitrice un contratto di fornitura di servizi aziendali avente ad oggetto il lavaggio, ritiro e consegna della biancheria, sostenendo che tale rapporto avesse di fatto comportato l’esternalizzazione dell’attività aziendale della debitrice. Il credito per le prestazioni rese veniva insinuato al passivo del fallimento con richiesta di prededuzione. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano escluso la prededuzione, ritenendo che le fatture si riferissero a prestazioni eseguite in pendenza di una precedente procedura di concordato preventivo poi dichiarata improcedibile e che non vi fosse consecuzione tra quella procedura, una successiva domanda di concordato e il fallimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 69-bis, 111 e 161, comma 7, l. fall., sostenendo che il mero iato temporale tra le procedure non bastasse a escludere la consecuzione senza un accertamento di discontinuità dell’insolvenza; (2) violazione dell’art. 111 l. fall., lamentando che il tribunale non avesse comunque valutato la funzionalità del credito rispetto alla seconda procedura poi sfociata in fallimento; (3) violazione degli artt. 111 e 161, comma 7, l. fall., contestando la negata prededucibilità dei crediti sorti da atti compiuti nel preconcordato e la rilevanza attribuita alla data di esigibilità anziché al momento del compimento dell’atto generatore del credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero decentrate rispetto alla reale ratio decidendi del decreto impugnato, poiché il Tribunale non aveva fondato il rigetto solo sul dato temporale, ma sulla discontinuità causale dell’insolvenza e sulla mancanza di consecuzione tra le procedure. Inoltre ha osservato che l’accertamento sulla consecuzione è giudizio di merito non sindacabile in cassazione se congruamente motivato, e che le doglianze erano anche generiche e non autosufficienti, soprattutto quanto alla dedotta funzionalità del credito alla seconda procedura e alla qualificazione dell’atto come ordinario anziché straordinario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La ricorrente aveva incardinato i motivi come violazione di legge; la Corte ha però rilevato che le censure non colpivano la ratio decidendi del provvedimento impugnato e risultavano quindi inammissibili.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla prededuzione in caso di successione tra procedure concorsuali.
La Corte ha evidenziato che la prededuzione richiede il rispetto dei presupposti di legge; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso che ricorressero i presupposti per l’istituto.
Invocato per la prededuzione dei crediti sorti da atti legalmente compiuti nella fase di concordato con riserva; la Corte ha reputato non pertinenti e generiche le censure, anche perché non era stato adeguatamente allegato che si trattasse di atti ricompresi nella fattispecie normativa.
Citato dalla ricorrente nella prospettazione difensiva; la Corte non ha ravvisato che la questione fosse stata correttamente posta rispetto alla ratio del decreto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato conseguente all’esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità le censure sono inammissibili se non colpiscono la reale ratio decidendi della sentenza o del decreto impugnato, ma si limitano a contestare un presupposto argomentativo solo apparente o non decisivo.
- L’accertamento della consecuzione tra procedure concorsuali è un giudizio di merito: se il giudice di merito lo motiva in modo congruo e conforme a diritto, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del fatto.
- La prededucibilità dei crediti sorti in pendenza di procedure concorsuali presuppone la ricorrenza rigorosa dei requisiti normativi invocati; la sola sequenza temporale tra procedure non basta, occorrendo la continuità causale dell’insolvenza o i presupposti specificamente previsti dalla legge.
- Chi deduce la prededucibilità di un credito deve indicare in modo specifico il fatto costitutivo del beneficio e il nesso tra il credito e la procedura concorsuale di riferimento; censure generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
- La qualificazione di un atto come ordinario o straordinario ai fini concorsuali dipende dalla sua natura concreta e dagli effetti sulla gestione dell’impresa, non dalla sola etichetta attribuita dalla parte.
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