Cassazione Civile, Ordinanza n. 00293/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha poi deciso la causa nel merito, annullando il diniego di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2016 e 2017. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei due gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP pagata per gli anni 2016 e 2017, sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta perché privo di una propria autonoma organizzazione. In particolare, affermava di svolgere l'attività professionale di consulenza solo per conto della società KPMG Advisory, in forza di un contratto di collaborazione con clausola di esclusiva, senza clienti propri, senza collaboratori e senza beni strumentali significativi. Il diniego formatosi per silenzio-rifiuto era stato respinto in primo grado e solo parzialmente riformato in appello quanto alle spese. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la sentenza d'appello avesse messo in dubbio un fatto pacifico e fosse priva di motivazione comprensibile, oltre che in contrasto con il principio di non contestazione; 2) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, perché la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere integrato il presupposto dell'autonoma organizzazione; 3) ancora violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione perplessa o incomprensibile sull'onere della prova.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione del principio di non contestazione e della valutazione del fatto pacifico
art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria e la sua asserita perplessità o incomprensibilità
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come fondamento formale dei motivi di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come fondamento formale della censura di violazione di legge tributaria
art. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997
"esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"
la Corte ribadisce che l'IRAP colpisce l'attività autonomamente organizzata, cioè una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva rispetto al mero lavoro professionale
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
consente, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito dopo la cassazione
art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all'art. 384 c.p.c. come base per la decisione nel merito nel processo tributario
indicato per la trattazione in camera di consiglio
non citato espressamente come norma, ma il testo richiama il tema dell'onere della prova sull'insussistenza del presupposto impositivo
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP il presupposto dell'autonoma organizzazione richiede che il contribuente sia non solo inserito in una struttura organizzativa, ma anche responsabile e titolare della stessa; non è sufficiente l'utilizzazione di una struttura riferibile ad altro soggetto.
- Il professionista che operi stabilmente all'interno dell'organizzazione di una società di cui sia socio o dipendente non è di per sé soggetto a IRAP se la struttura organizzativa è imputabile ad un diverso soggetto giuridico, sotto il profilo sia gestionale sia operativo.
- Nel caso di attività professionale svolta per un ente o una società già dotati di autonoma organizzazione, l'imponibilità IRAP richiede che la struttura sia "autonoma" rispetto al professionista anche in senso gestionale; la mera fruizione dei suoi mezzi non basta.
- Per escludere o affermare il presupposto IRAP non assumono rilievo decisivo, da soli, l'ammontare dei compensi o dei costi sostenuti dal professionista, se non mostrano un effettivo potenziamento organizzativo proprio.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito, annullando l'atto impositivo o il diniego di rimborso.
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