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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00292/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario l'estratto di ruolo relativo a più cartelle di pagamento, chiedendone l'annullamento. Aveva dedotto, in sintesi, la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti erariali e l'illegittimità delle pretese per mancata o irregolare notificazione delle cartelle. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la decisione favorevole residua era stata confermata o comunque l'appello del contribuente era stato respinto. In cassazione il ricorrente articolava cinque motivi: 1) violazione delle norme sul disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni dei referti di notifica, per avere la CTR ritenuto utilizzabili le copie prodotte dall'agente della riscossione senza querela di falso; 2) omessa pronuncia sul disconoscimento di autenticità dei referti e sul mancato procedimento di verificazione; 3) violazione delle norme sulla notificazione delle cartelle, perché per alcune cartelle la CTR aveva ritenuto valida la notifica eseguita a persona diversa dal destinatario senza avviso di ricevimento della raccomandata informativa; 4) nullità della sentenza per avere ritenuto notificate le medesime cartelle, censura ritenuta in realtà ripropositiva del motivo precedente; 5) nullità per violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non riproposte in appello le questioni di prescrizione e decadenza già trattate in primo grado.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha affermato che lo ius superveniens sull'impugnazione dell'estratto di ruolo non poteva incidere sul giudicato interno formatosi sull'ammissibilità dell'azione, poiché il giudice di primo grado aveva ritenuto ammissibile il ricorso e la questione non era stata devoluta in appello dall'agente della riscossione. Nel merito dei motivi: ha ritenuto infondato il primo, perché il disconoscimento della copia e il diniego di originale richiedono, per rimuovere l'efficacia probatoria della scrittura, la querela di falso, non proposta; ha ritenuto infondato il secondo, perché non vi era omessa pronuncia ma rigetto implicito; ha ritenuto infondato il terzo, chiarendo che nelle notifiche effettuate mediante consegna a persona diversa dal destinatario la raccomandata informativa era stata comunque indicata e che l'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973 richiede la sola lettera raccomandata, non l'avviso di ricevimento; ha dichiarato inammissibile il quarto perché sostanzialmente sovrapposto a censure di merito e comunque non riconducibile a un vizio motivazionale oggi deducibile; ha dichiarato inammissibile il quinto per difetto di autosufficienza, non essendo dimostrato che le questioni di prescrizione e decadenza fossero state effettivamente riproposte con l'appello relativamente alle cartelle ancora in contestazione. La ricorrente è stata quindi condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021

    La sopravvenienza normativa sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire non può incidere sul giudicato interno già formatosi sulla sussistenza dell'interesse, quando la decisione di merito sia stata resa e non impugnata sul punto.

  • art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021

    convertito con l. n. 215 del 2021

    Norma che ha introdotto la disciplina richiamata sull'impugnazione dell'estratto di ruolo e sull'interesse ad agire.

  • L. n. 215 del 2021

    Legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021 richiamata per lo ius superveniens.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato per i motivi fondati su violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo in caso di totale omissione di decisione sul capo di domanda o eccezione.

  • art. 2702 c.c.

    Per rimuovere l'efficacia probatoria di una scrittura privata, quando sia contestata l'esistenza stessa del documento o la sua autenticità, è necessario il ricorso alla querela di falso.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Richiamati in tema di disconoscimento e verificazione delle scritture private e delle sottoscrizioni.

  • art. 139, comma 4, c.p.c.

    La notifica eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa.

  • art. 60, comma 1, lett. a, d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente la notificazione delle cartelle tramite messi comunali o messi speciali autorizzati.

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede la spedizione di una lettera raccomandata; la Corte ribadisce che non è richiesta la raccomandata con avviso di ricevimento, che sarebbe adempimento superfluo.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Il motivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra in modo autosufficiente di avere riproposto in appello le questioni già trattate in primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Lo ius superveniens in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo non può travolgere il giudicato interno formatosi sull'ammissibilità dell'azione e sulla sussistenza dell'interesse ad agire, quando tale statuizione non sia stata impugnata dalla parte interessata.
  • Il disconoscimento della mera copia di un documento non coincide con la contestazione della sua esistenza o paternità: per eliminare l'efficacia probatoria della scrittura privata in quanto tale, occorre la querela di falso; in mancanza, il giudice può accertare la conformità della copia all'originale anche tramite presunzioni e altri elementi di prova.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con la pretesa o eccezione non espressamente esaminata: in tal caso la reiezione può essere implicita.
  • Nella notificazione della cartella di pagamento eseguita mediante consegna a persona diversa dal destinatario, è necessario l'inoltro della raccomandata informativa; tuttavia, ove la disciplina speciale richieda la sola spedizione di una raccomandata, non è imposto anche l'avviso di ricevimento.
  • In cassazione le censure che, sotto veste di nullità della sentenza o vizio motivazionale, mirano in realtà a rivalutare il merito della decisione sono inammissibili; inoltre, la riproposizione in appello delle questioni devolute deve essere dimostrata in modo specifico e autosufficiente dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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