Cassazione Civile, Ordinanza n. 00289/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due istanze di rimborso del 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990-1992, presentate da soggetti residenti nel Comune di Catania e fondate sulle agevolazioni fiscali riconosciute per gli eventi calamitosi del dicembre 1990. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, i contribuenti avevano impugnato il diniego. In primo grado la commissione tributaria aveva riunito i ricorsi assumendo erroneamente che i due ricorrenti omonimi fossero la stessa persona e aveva accolto le domande, riconoscendo però il rimborso solo per una delle posizioni. In appello l'Ufficio contestava sia la riunione dei giudizi, per assenza di connessione ma solo di omonimia, sia il merito, sostenendo che i richiedenti svolgevano attività d'impresa e che il rimborso fosse ostacolato dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato. La CTR ha invece riconosciuto entrambe le pretese, ritenendo applicabile il regime de minimis e valorizzando dichiarazioni sostitutive dei contribuenti circa l'assenza di altri aiuti di Stato nel periodo considerato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, da un lato, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'istanza di separazione dei ricorsi e violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 546/1992; dall'altro, la violazione delle norme interne e UE sugli aiuti de minimis, contestando sia la soglia applicata dalla CTR, sia il periodo di riferimento utilizzato per verificare il rispetto del massimale e l'onere probatorio gravante sui contribuenti.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, affermando che la decisione di riunire o separare cause è atto processuale preparatorio rimesso alla discrezionalità del giudice e non sindacabile in sede di gravame. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che, in materia di aiuti di Stato de minimis, la verifica deve essere compiuta con riferimento al regolamento UE vigente al momento della concessione del beneficio, cioè quando il diritto all'agevolazione sorge nel regime giuridico nazionale applicabile, e non alla data di effettiva erogazione. Ha inoltre ribadito che per i benefici riconducibili alla normativa siciliana/rimborsi per calamità occorre applicare ratione temporis il Reg. CE n. 69/2001, non il successivo Reg. CE n. 1998/2006 né il Reg. CE n. 1407/2013, non retroattivamente applicabili al caso; il periodo triennale va inoltre valutato su base mobile. Poiché la CTR aveva valutato il rimborso senza confrontarlo con la soglia applicabile ratione temporis e con un riferimento temporale non corretto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame sul superamento o meno del massimale e per la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato per censurare l'omessa pronuncia, ma la Corte esclude la nullità della sentenza perché la riunione o separazione delle cause è rimessa alla discrezionalità del giudice e non integra un vizio decisorio sindacabile
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in relazione alla riunione/separazione dei ricorsi tributari; la Corte ritiene legittimo il mantenimento della riunione
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
disposizione nazionale che prevede l'agevolazione fiscale invocata dai contribuenti; la sua applicazione va verificata alla luce del regime UE sugli aiuti di Stato vigente al momento della concessione del beneficio
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
norma richiamata nel ricorso, collegata al quadro dei rimborsi per gli eventi calamitosi e alla disciplina degli aiuti di Stato
Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015
dichiara incompatibili con il mercato interno le misure di aiuto indicate, salvo che si tratti di aiuti individuali conformi alle condizioni dei regolamenti de minimis o di altri regimi approvati nei limiti della relativa intensità massima
artt. 107, 108 e 288 TFUE
sono richiamati per fondare il divieto degli aiuti di Stato e il quadro di efficacia/obbligatorietà delle decisioni e dei regolamenti UE
Reg. CE n. 69 del 2001
ritenuto applicabile ratione temporis alla fattispecie; la Corte afferma che la verifica del regime de minimis deve avvenire con riferimento alla soglia vigente al momento della concessione del beneficio
Reg. CE n. 1998 del 2006
ritenuto non applicabile retroattivamente alla fattispecie; il suo massimale e le sue regole transitorie valgono solo per gli aiuti concessi dal 1 gennaio 2007, salvo eccezioni espressamente previste
Reg. CE n. 1407 del 2013
ritenuto non applicabile al caso, non incidendo sulle regole intertemporali del regolamento precedente e non potendo giustificare retroattivamente l'agevolazione
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova circa la non percezione di altri aiuti di Stato e il rispetto della soglia de minimis; la Corte censura l'erronea valutazione della CTR
Massime di principio
- In materia di aiuti di Stato de minimis, la soglia e le condizioni applicabili devono essere verificate secondo il regolamento UE vigente al momento in cui il beneficio è giuridicamente concesso, cioè quando matura il diritto all'agevolazione nel regime nazionale applicabile, e non con riferimento alla sola data di erogazione.
- Gli aiuti individuali possono beneficiare della deroga de minimis solo se, cumulati con eventuali altri aiuti rilevanti nel periodo di riferimento, restano entro il massimale previsto; in caso di superamento della soglia, l'intero beneficio ricade nel divieto degli aiuti di Stato.
- Il periodo triennale rilevante per il controllo del massimale de minimis va calcolato su base mobile, considerando l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso e i due esercizi precedenti.
- I regolamenti UE successivi in materia di de minimis non si applicano retroattivamente agli aiuti già sorti sotto la vigenza del regolamento precedente, salvo che una disposizione transitoria lo preveda espressamente per specifiche categorie di imprese.
- La riunione o separazione delle cause è una valutazione processuale discrezionale del giudice e non integra, di regola, un vizio di omessa pronuncia sindacabile come nullità della sentenza.
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