Cassazione Civile, Ordinanza n. 14718/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata dopo varie cartelle, deducendo in origine la mancata notifica della cartella presupposta n. 09720090060820168000. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello l'agente della riscossione aveva ottenuto riforma della decisione, con rigetto anche dell'appello incidentale sulle spese. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto provata la notifica degli atti interruttivi della prescrizione sulla base della sola produzione di copie di relate non autenticate, senza dimostrazione adeguata dell'identità degli atti notificati e della loro idoneità interruttiva; 2) violazione degli artt. 56, 57 e 58 del d.lgs. n. 546/1992 per asserita introduzione in appello di documenti nuovi in violazione del divieto di ius novorum; 3) violazione dell'art. 2702 c.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito rilievo probatorio alla schermata informatica dell'archivio dell'agente della riscossione; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 72 del d.lgs. n. 507/1993 per omessa pronuncia sulla doglianza di tardiva iscrizione a ruolo; 5) omesso esame e violazione dell'art. 112 c.p.c., della l. n. 212/2000 e dell'art. 3 l. n. 241/1990 per mancata pronuncia sulla dedotta carenza di elementi essenziali dell'intimazione e della cartella presupposta.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la notifica dell'intimazione e delle cartelle presupposte era comunque sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., poiché l'atto era stato conosciuto dal destinatario e impugnato; inoltre ha ribadito che, nel processo tributario, è ammissibile in appello la produzione di documenti a supporto della difesa dell'agente della riscossione, nei limiti previsti dall'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nel testo previgente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che non si fondava solo sulla schermata informatica ma soprattutto sulla ricevuta di ritorno della raccomandata. I motivi quarto e quinto sono stati rigettati perché la CTR aveva implicitamente disatteso le relative censure e, comunque, i vizi inerenti alla cartella di pagamento non potevano essere fatti valere in sede di impugnazione della sola intimazione se la notifica della cartella era stata ritenuta regolare. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve colpire la reale ratio decidendi; l'omessa pronuncia non ricorre quando la decisione contenga una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione.
È invocato dal ricorrente per contestare la prova della notifica; la Corte ritiene infondata la censura perché la prova documentale era sufficiente.
La ripartizione dell'onere della prova non è violata quando l'agente della riscossione produce la documentazione idonea a dimostrare la notificazione.
I vizi della notificazione sono sanati se l'atto ha raggiunto il suo scopo, cioè se è pervenuto a conoscenza del destinatario, come accertato nel caso concreto.
Richiamato in tema di nullità della notificazione; la Corte esclude l'inesistenza della notifica e riconduce l'eventuale vizio alla nullità sanabile.
Il richiamo alle regole del codice di procedura civile sulle notificazioni consente l'applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c. anche agli atti impositivi.
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
La cartella di pagamento ha natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere; per questa sua natura è applicabile la sanatoria della notificazione.
artt. 56, 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la produzione documentale in appello è in linea di principio consentita; il divieto di ius novorum riguarda le eccezioni in senso stretto e non la mera difesa documentale dell'agente della riscossione.
Nel testo previgente consentiva la produzione di nuovi documenti in appello senza restrizioni sostanziali; la Corte ribadisce l'orientamento consolidato e ne richiama la disciplina transitoria successiva, ritenendo confermata la precedente lettura giurisprudenziale.
La censura è inammissibile perché non si confronta con la motivazione effettiva della sentenza, che fondava la prova anche su altre risultanze documentali.
Invocato per la tardiva iscrizione a ruolo; la Corte rileva che, in presenza di notifica valida della cartella, il relativo vizio andava fatto valere nel giudizio relativo alla cartella stessa.
Richiamata dal ricorrente per la pretesa carenza di elementi essenziali dell'intimazione, ma la censura è respinta perché il vizio attiene alla cartella presupposta.
Invocato per difetto di motivazione degli atti; la Corte ritiene che, una volta accertata la regolare notifica della cartella, tali doglianze non possono essere esaminate nel giudizio sull'intimazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la notifica di una cartella di pagamento o di un'intimazione può ritenersi validamente sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo ed è stato conosciuto dal destinatario, anche quando siano dedotti vizi formali della relata o del procedimento notificatorio.
- La cartella di pagamento, per la sua funzione di atto della riscossione con contenuto assimilabile a titolo esecutivo e precetto, è soggetta alla regola della sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo, sicché non ogni irregolarità comporta inesistenza della notifica.
- Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è in linea di principio ammessa nel regime previgente dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, salvo i limiti derivanti dalle eccezioni in senso stretto; la produzione documentale difensiva dell'agente della riscossione non integra di per sé un divieto di ius novorum.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non confronta la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare una valutazione probatoria non decisiva o marginale.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata, pur senza espressa statuizione su ogni singola censura, contenga una statuizione implicita di rigetto incompatibile con l'accoglimento della doglianza non esaminata espressamente.
- I vizi propri della cartella di pagamento non possono essere utilmente dedotti nel giudizio avente ad oggetto la sola intimazione di pagamento, se la cartella presupposta risulta validamente notificata e non è stata tempestivamente contestata.
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