Cassazione Civile, Ordinanza n. 14720/2025 del 01/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva presentato istanza di liquidazione del proprio compenso per l'attività difensiva svolta in un processo penale in favore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale aveva inizialmente respinto l'istanza rilevando d'ufficio la prescrizione del credito; in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 il rigetto era stato confermato, ma la Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva cassato tale decisione perché fondata su un rilievo officioso di una questione mista di fatto e diritto non previamente sottoposta al contraddittorio, rinviando al giudice di merito. Nel giudizio di rinvio il tribunale ha nuovamente respinto l'istanza ritenendo che, nella fase di liquidazione del compenso, la prescrizione potesse essere rilevata d'ufficio anche in ragione della natura pubblicistica dell'erogazione di denaro pubblico e ha altresì affermato che il credito era già prescritto alla data dell'istanza. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione dell'art. 2938 c.c., perché la prescrizione non opposta non può essere rilevata d'ufficio neppure nel procedimento di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che avrebbe natura giurisdizionale e non amministrativa; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo al tempestivo deposito dell'istanza entro dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza del giudizio presupposto; 3) violazione degli artt. 2225 e 2935 c.c. per la decorrenza della prescrizione dal momento erroneamente individuato dal tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il decreto di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato abbia natura giurisdizionale e non amministrativa, sicché la prescrizione del credito è soggetta alla regola dell'art. 2938 c.c. e non è rilevabile d'ufficio dal giudice, né in sede di liquidazione né in sede di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Poiché il Ministero della giustizia era rimasto contumace e non aveva eccepito la prescrizione, il tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda di liquidazione del compenso senza pronunciare sul punto prescritttivo. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo, relativi alla decorrenza della prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente, come avvenuto per il ricorrente
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha natura contenziosa e interamente devolutiva
art. 2938 c.c.
la prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dalla parte interessata
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma richiamata per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per la censura di omesso esame di un fatto decisivo
art. 2225 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il dies a quo della prescrizione del credito professionale
art. 2935 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il momento di decorrenza della prescrizione
d.P.R. n. 115 del 2002
disciplina il patrocinio a spese dello Stato e il procedimento di liquidazione del compenso del difensore
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il decreto del giudice ha natura giurisdizionale e decisoria, non meramente amministrativa.
- La prescrizione del credito professionale non è rilevabile d'ufficio dal giudice, né nella fase di liquidazione né nel giudizio di opposizione: opera il divieto di cui all'art. 2938 c.c. e la relativa eccezione spetta al debitore.
- La circostanza che il debitore sia la pubblica amministrazione o che il procedimento non preveda un immediato contraddittorio non incide sulla regola della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione.
- Nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, il difensore può far valere le proprie ragioni in un giudizio contenzioso pienamente devolutivo, ma il giudice non può supplire alla mancata eccezione di prescrizione da parte del Ministero contumace.
- Quando il motivo accolto assorbe gli altri, le ulteriori questioni sul termine di prescrizione e sul suo dies a quo restano non esaminate nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14715/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14716/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14717/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14718/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14719/2025 del 01/06/2025
- ordinanza_civile · 1 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14721/2025 del 01/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →