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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14721/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, destinatario di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2009, ha impugnato in primo grado un atto notificato nel 2016 che riproponeva il medesimo contenuto di un precedente avviso notificato nel 2012 e già oggetto di contenzioso. L'accertamento si fondava sulle movimentazioni dei conti correnti intestati o cointestati al contribuente. In primo grado erano stati dedotti: carenza di motivazione, mancanza dei presupposti per integrazione/modifica dell'atto, omesso contraddittorio con la cointestataria dei conti, decadenza dell'Ufficio, illegittimità dell'utilizzo dei prelevamenti dopo la sentenza costituzionale n. 228/2014, mancanza di prova sugli assegni versati, insussistenza del presupposto IRAP e duplicazione della pretesa per mancato annullamento del precedente avviso. La CTP accolse il ricorso ritenendo l'atto del 2016 una duplicazione del precedente. In appello la CTR riconobbe invece che si trattava dello stesso avviso rinotificato per sanare vizi della notifica del 2012, dichiarò cessata la materia del contendere solo per la parte relativa ai prelevamenti e l'IRAP, e confermò il resto della pretesa. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR ammesso un motivo di appello dell'Ufficio ritenuto nuovo, poiché l'Agenzia avrebbe modificato la propria difesa passando dall'autotutela sostitutiva alla mera rinotifica dello stesso avviso; 2) violazione delle norme sull'autotutela e sulla decadenza per avere l'Ufficio rinotificato l'avviso senza prima annullare quello precedente, con rischio di duplicazione di giudicati e di pluralità di controversie sul medesimo tributo. Il ricorrente ha inoltre richiamato la successiva sentenza della CTR in altro giudizio, passata in giudicato, che aveva annullato per vizi di notifica l'avviso originario del 2012.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello dell'Ufficio non introduceva una pretesa nuova né mutava la causa petendi, ma si limitava a correggere/precisare la difesa già svolta in primo grado: non vi era violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, nel caso di mera rinotifica dello stesso avviso per sanare vizi della notifica originaria, l'ordinamento non impone all'Ufficio un previo annullamento in autotutela dell'atto già notificato; la notificazione è condizione di efficacia e non elemento di esistenza dell'avviso, sicché il vizio della notifica non travolge il potere impositivo e può essere sanato con rinnovazione tempestiva. La Corte ha inoltre escluso che il giudicato formatosi nel diverso giudizio sull'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, nel quale l'avviso originario del 2012 era stato annullato per vizi della notifica, potesse incidere sul presente giudizio, perché quella decisione aveva riguardato soltanto un vizio procedimentale e non il merito della pretesa tributaria. Il ricorso è stato respinto con condanna del contribuente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Il divieto di ius novorum in appello nel processo tributario opera nei confronti del contribuente quanto alle nuove domande e, per l'Ufficio, impedisce di mutare in giudizio i termini della pretesa impositiva rispetto a quelli contenuti nell'atto, ma non impedisce di precisare o chiarire una difesa che non introduca una pretesa diversa.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma invocata dal contribuente sulla motivazione dell'avviso, senza che la Corte ne ravvisi violazione nel caso concreto.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    La rinotifica del medesimo avviso è stata ritenuta legittima perché effettuata entro il termine di decadenza applicabile; la Corte ha considerato decisivo che il potere impositivo non fosse ancora spirato.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata quale base dell'accertamento del reddito del contribuente mediante movimentazioni bancarie.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    Norma richiamata quale base dell'accertamento del reddito del contribuente mediante movimentazioni bancarie.

  • art. 2 d.l. 564/1994

    Richiamato dal ricorrente in tema di autotutela; la Corte esclude che imponga l'annullamento del primo avviso prima della rinotifica del medesimo atto.

  • art. 2-quater d.l. 564/1994

    Richiamato dal ricorrente in tema di autotutela; la Corte non ne ricava un obbligo di ritiro dell'atto originario nel caso di semplice rinotifica dello stesso avviso.

  • art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che, nel caso concreto, la rinotifica è avvenuta tempestivamente rispetto ai termini applicabili.

  • artt. 2 e 4 d.M. 11 febbraio 1997 n. 37

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi dell'obbligo di ritiro del primo atto; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'Amministrazione finanziaria non può mutare in giudizio la causa petendi della pretesa rispetto a quella espressa nell'atto impugnato; sono però consentite mere precisazioni difensive che non introducano una pretesa nuova.
  • Il divieto di nuove eccezioni o domande in appello non impedisce alla parte resistente di chiarire o rendere specifiche difese già implicitamente contenute nella linea difensiva originaria, purché non si allarghi il thema decidendum.
  • La mera rinotifica del medesimo avviso di accertamento, disposta per sanare un vizio della notifica originaria, è distinta dall'autotutela sostitutiva: in quest'ultima ipotesi il primo atto viene sostituito da un nuovo atto contenutisticamente diverso, mentre nella rinotifica resta fermo il contenuto dell'atto originario.
  • La notificazione dell'avviso di accertamento è una condizione di efficacia e non un elemento di esistenza dell'atto; la sua nullità o irregolarità non travolge il potere impositivo e può essere sanata mediante rinnovazione tempestiva della notifica.
  • L'annullamento in un diverso giudizio di un avviso per un vizio procedimentale della notifica non determina, di per sé, un giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa tributaria quando il merito dell'accertamento non sia stato esaminato.
  • La rinotifica del medesimo avviso è legittima se interviene entro i termini di decadenza del potere accertativo; il mancato previo ritiro dell'atto originario non comporta automaticamente illegittimità della seconda notifica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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