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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03713/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La lite nasce da un avviso/ruolo relativo a IVA e altro per l'anno d'imposta 2011, con successiva cartella di pagamento notificata dalla riscossione. La contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la pretesa sotto vari profili: vizi della notificazione della cartella, tardività della notificazione rispetto ai termini decadenziali, mancata chiamata in causa dell'ente impositore, difetto di motivazione della cartella, carenza di prova della notificazione dell'avviso presupposto e irregolarità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione. In cassazione ha proposto nove motivi, poi ha rinunciato al terzo e all'ottavo, insistendo soprattutto su: difetto di legittimazione processuale/rappresentanza dell'agente della riscossione; motivazione apparente della sentenza; tardiva notifica della cartella; nullità per omessa prova della notifica e per produzione documentale asseritamente invalida; mancata partecipazione dell'ente impositore; insussistenza della sanatoria ex art. 156 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato irrilevanti per rinuncia il terzo e l'ottavo motivo; ha dichiarato inammissibile la censura proposta solo con memoria; ha ritenuto tardiva e comunque infondata la doglianza sulla legittimazione processuale dell'agente della riscossione, rilevando che la procura notarile e la rappresentanza erano ritualmente comprovate e che, in ogni caso, per l'ente in questione era consentito il patrocinio di avvocati del libero foro. Ha reputato inammissibili o infondati gli altri motivi perché: la cartella derivava da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e risultava notificata tempestivamente; la mancata chiamata dell'ente impositore non arrecava pregiudizio al contribuente; non era necessario un previo avviso di accertamento; la contestazione delle notifiche era priva di autosufficienza; eventuali vizi notificatori erano comunque sanati dal tempestivo ricorso ex art. 156 c.p.c.; la documentazione prodotta in appello era ammissibile ex art. 58 d.lgs. 546/1992. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti preesistenti è consentita dall'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, sicché non può dirsi illegittima la decisione di merito fondata su documenti prodotti nel secondo grado.
  • La nullità della notificazione di una cartella di pagamento non travolge l'atto se il contribuente lo ha comunque ricevuto in tempo utile e lo ha impugnato, poiché opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
  • Il vizio di notificazione incide soltanto sulla notificazione e non sul contenuto sostanziale dell'atto tributario: per ottenere l'annullamento dell'atto occorre dedurre specifici vizi propri dell'atto medesimo.
  • Nel giudizio tributario l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione non determina, di per sé, un pregiudizio per il contribuente, trattandosi di questione rilevante soprattutto nei rapporti interni tra ente e agente.
  • Quando la cartella deriva da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, non è necessario un avviso di accertamento presupposto; la verifica si concentra sulla corretta formazione del ruolo e sulla tempestività della cartella.
  • Le contestazioni sulla legittimazione processuale o sulla procura della parte costituita devono essere proposte tempestivamente nei gradi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione mediante memoria o deduzione tardiva.
  • In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, se il potere rappresentativo deriva da atti soggetti a pubblicità legale, incombe alla parte che contesta il potere dimostrarne l'irregolarità; la controparte non ha l'onere di provare ogni volta la propria qualità, salvo contestazione tempestiva e specifica.
  • L'agente della riscossione può stare in giudizio, nei casi previsti, anche con avvocati del libero foro; per gli enti diversi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione non opera il medesimo regime speciale di avvalimento dell'Avvocatura dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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