Cassazione Civile, Ordinanza n. 03713/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La lite nasce da un avviso/ruolo relativo a IVA e altro per l'anno d'imposta 2011, con successiva cartella di pagamento notificata dalla riscossione. La contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la pretesa sotto vari profili: vizi della notificazione della cartella, tardività della notificazione rispetto ai termini decadenziali, mancata chiamata in causa dell'ente impositore, difetto di motivazione della cartella, carenza di prova della notificazione dell'avviso presupposto e irregolarità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione. In cassazione ha proposto nove motivi, poi ha rinunciato al terzo e all'ottavo, insistendo soprattutto su: difetto di legittimazione processuale/rappresentanza dell'agente della riscossione; motivazione apparente della sentenza; tardiva notifica della cartella; nullità per omessa prova della notifica e per produzione documentale asseritamente invalida; mancata partecipazione dell'ente impositore; insussistenza della sanatoria ex art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato irrilevanti per rinuncia il terzo e l'ottavo motivo; ha dichiarato inammissibile la censura proposta solo con memoria; ha ritenuto tardiva e comunque infondata la doglianza sulla legittimazione processuale dell'agente della riscossione, rilevando che la procura notarile e la rappresentanza erano ritualmente comprovate e che, in ogni caso, per l'ente in questione era consentito il patrocinio di avvocati del libero foro. Ha reputato inammissibili o infondati gli altri motivi perché: la cartella derivava da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 e risultava notificata tempestivamente; la mancata chiamata dell'ente impositore non arrecava pregiudizio al contribuente; non era necessario un previo avviso di accertamento; la contestazione delle notifiche era priva di autosufficienza; eventuali vizi notificatori erano comunque sanati dal tempestivo ricorso ex art. 156 c.p.c.; la documentazione prodotta in appello era ammissibile ex art. 58 d.lgs. 546/1992. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La nullità della notificazione della cartella è sanata se l'atto raggiunge il suo scopo, in particolare quando il contribuente lo impugna tempestivamente.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario in appello possono essere prodotti documenti anche preesistenti al primo grado; la produzione documentale dell'agente della riscossione è quindi ammissibile.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
La cartella impugnata derivava da controllo automatizzato; in tale ipotesi non è necessario un previo avviso di accertamento.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla CTR in modo non corretto, ma la Cassazione ha ritenuto la censura priva di interesse perché la cartella risultava comunque tempestiva secondo il termine corretto.
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato per la disciplina della cartella di pagamento e dei termini di notificazione.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
L'omessa chiamata in causa dell'ente impositore rileva nei rapporti interni tra ente e agente della riscossione e non pregiudica il contribuente.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
La cartella di pagamento è atto impugnabile nel processo tributario.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La sua disciplina di notificazione, tramite rinvio, consente l'applicazione dei principi del processo civile, incluso l'art. 156 c.p.c.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma di rinvio alle regole sulle notificazioni del processo civile.
Il difetto di rappresentanza sostanziale incide sulla legittimazione processuale.
Richiamato in relazione alla validità della procura alle liti.
Invocato per omessa pronuncia, ma le censure sono state reputate inammissibili o infondate.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova in tema di rappresentanza e notificazione.
art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982
Richiamato dalla ricorrente sulla procedura notificatoria.
art. 18 d.P.R. n. 445 del 2000
Invocato dalla ricorrente per contestare la validità delle copie prodotte.
Richiamato sulla motivazione degli atti tributari.
Richiamato sulla motivazione e sull'obbligo di giustificazione dell'atto amministrativo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per lamentare motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 11, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Riguarda la rappresentanza processuale dell'agente della riscossione; la Corte lo distingue dalla difesa tecnica disciplinata dall'art. 12.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
Disciplina la difesa tecnica nel processo tributario, distinta dalla rappresentanza processuale.
art. 25, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione al termine di decadenza per la notifica della cartella.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione in appello di documenti preesistenti è consentita dall'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, sicché non può dirsi illegittima la decisione di merito fondata su documenti prodotti nel secondo grado.
- La nullità della notificazione di una cartella di pagamento non travolge l'atto se il contribuente lo ha comunque ricevuto in tempo utile e lo ha impugnato, poiché opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- Il vizio di notificazione incide soltanto sulla notificazione e non sul contenuto sostanziale dell'atto tributario: per ottenere l'annullamento dell'atto occorre dedurre specifici vizi propri dell'atto medesimo.
- Nel giudizio tributario l'omessa chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione non determina, di per sé, un pregiudizio per il contribuente, trattandosi di questione rilevante soprattutto nei rapporti interni tra ente e agente.
- Quando la cartella deriva da controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, non è necessario un avviso di accertamento presupposto; la verifica si concentra sulla corretta formazione del ruolo e sulla tempestività della cartella.
- Le contestazioni sulla legittimazione processuale o sulla procura della parte costituita devono essere proposte tempestivamente nei gradi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione mediante memoria o deduzione tardiva.
- In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, se il potere rappresentativo deriva da atti soggetti a pubblicità legale, incombe alla parte che contesta il potere dimostrarne l'irregolarità; la controparte non ha l'onere di provare ogni volta la propria qualità, salvo contestazione tempestiva e specifica.
- L'agente della riscossione può stare in giudizio, nei casi previsti, anche con avvocati del libero foro; per gli enti diversi dall'Agenzia delle entrate-Riscossione non opera il medesimo regime speciale di avvalimento dell'Avvocatura dello Stato.
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