Cassazione Civile, Ordinanza n. 03648/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva acquistato un appartamento da una società chiedendo l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% per la prima casa, sostenendo che l'immobile non fosse di lusso. L'Agenzia, ritenendo non spettante l'agevolazione, notificava due avvisi di liquidazione per il recupero della maggiore IVA e delle sanzioni collegate. La CTP respingeva i ricorsi; la CTR accoglieva l'appello solo sulle sanzioni, annullandole. In cassazione la contribuente articolava cinque motivi: 1) violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dei principi costituzionali e unionale, lamentando che l'atto impositivo fosse stato emesso senza previo contraddittorio; 2) violazione degli artt. 5 e 6 del D.M. 2 agosto 1969, assumendo erronea applicazione del criterio di lusso dell'immobile; 3) nullità per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione; 4) omesso esame del dato documentale e della perizia tecnica; 5) motivazione assente o apparente per mancata risposta al motivo preliminare sul thema decidendum.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la dedotta violazione del contraddittorio non era assistita dalla prova di resistenza: la ricorrente non aveva indicato né dimostrato quale diverso esito del procedimento sarebbe potuto derivare dal contraddittorio preventivo, e la perizia richiamata non costituiva prova ma solo elemento valutabile dal giudice. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, secondo quanto ammesso dalla stessa ricorrente, le questioni erano state introdotte solo in appello e quindi integravano motivi nuovi vietati nel processo tributario. Ha ritenuto inammissibili il quarto e il quinto motivo: il quarto perché mirava a una nuova valutazione del merito, il quinto perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. non era deducibile senza indicare le diverse rationes dei due giudici di merito; comunque la motivazione della CTR era ritenuta comprensibile e sufficiente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriori conseguenze ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato per i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È richiamato per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia.
È richiamato per il vizio di omesso esame e per il vizio motivazionale; in presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle sentenze di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio preventivo.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio preventivo.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente e poi evocato dalla Corte nel negare la rilevanza di nuove difese in appello nel processo tributario.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio preventivo.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
La Corte lo menziona nel quadro del principio generale del contraddittorio endoprocedimentale di matrice unionale.
art. 5 D.M. 2 agosto 1969
Norma invocata per definire le caratteristiche dell'immobile di lusso ai fini dell'agevolazione prima casa.
art. 6 D.M. 2 agosto 1969
Norma invocata insieme all'art. 5 per contestare la qualificazione dell'immobile ai fini dell'IVA agevolata.
Richiamato per la dedotta omessa pronuncia della CTR su un motivo di impugnazione.
Richiamato per lamentare motivazione assente o apparente.
Richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado.
artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte li applica per affermare che nel processo tributario d'appello non sono ammesse difese nuove o motivi aggiunti volti ad ampliare il thema decidendum.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé l'invalidità dell'atto impositivo: è necessario che il contribuente alleghi e dimostri, in concreto, che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso, secondo la logica della prova di resistenza.
- Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotte questioni nuove, neppure mediante memorie illustrative, se esse ampliano la materia del contendere rispetto ai motivi dedotti in primo grado; tali deduzioni si traducono in motivi aggiunti vietati.
- In presenza di sentenza di appello conforme a quella di primo grado, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, se la censura non denuncia un vero errore di diritto o un vizio motivazionale deducibile nei limiti di legge.
- La perizia di parte o comunque allegata in giudizio non costituisce prova vincolante, ma soltanto un elemento di valutazione rimesso al libero apprezzamento del giudice di merito.
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