Cassazione Civile, Ordinanza n. 03651/2025 del 13/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva acquistato un fabbricato a destinazione abitativa nel Comune di Negrar, chiedendo l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4% per l'agevolazione "prima casa" e dichiarando che l'immobile non aveva caratteristiche di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969. L'Ufficio, dopo il controllo, aveva rilevato una superficie di mq 569, superiore al limite di mq 240 previsto dal decreto, e aveva quindi emesso avviso di liquidazione con recupero dell'Iva e irrogazione delle sanzioni. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte, con annullamento delle sanzioni per buona fede; in appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Agenzia e rigettato quello incidentale del contribuente. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse adeguatamente motivato; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) violazione delle norme sopravvenute (art. 33 D.Lgs. 175/2014 e art. 3 D.Lgs. 472/1997), assumendo che la nuova disciplina, più favorevole, avesse escluso la sanzionabilità della condotta e determinato una sorta di abolitio di fatto per gli atti anteriori al 2014.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la CTR aveva comunque svolto un accertamento in fatto chiaro e sufficiente sulla notevole estensione dell'immobile, tale da rendere intellegibile la ratio decidendi; il motivo, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Ha respinto il secondo motivo perché la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale era stata prospettata in modo meramente formale, senza indicare quali difese concrete il contribuente avrebbe potuto svolgere se interpellato prima dell'atto. Ha respinto anche il terzo motivo affermando che la modifica normativa intervenuta dal 2014, pur avendo spostato il parametro di individuazione degli immobili agevolabili dal criterio delle caratteristiche di lusso al dato catastale, non ha inciso retroattivamente sulle sanzioni riferite alle dichiarazioni mendaci rese per atti anteriori: l'illecito resta strutturalmente fondato sul mendacio, che non viene meno per il solo mutamento dell'oggetto della dichiarazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è stata esclusa perché la sentenza impugnata conteneva un accertamento fattuale sufficiente a rendere comprensibile la decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato quale norma processuale di riferimento per i motivi di violazione di legge dedotti in cassazione.
art. 12, comma 7, Statuto del contribuente
La sua violazione non comporta invalidità dell'atto se il contribuente non indica in concreto quali difese avrebbe potuto far valere nel contraddittorio preventivo.
art. 33 D.Lgs. 175/2014
La modifica normativa del 2014 ha riallineato la disciplina agevolativa, ma non ha prodotto effetti retroattivi tali da eliminare la sanzionabilità delle dichiarazioni mendaci relative ad atti anteriori.
art. 3 D.Lgs. 472/1997
Non è stata ravvisata alcuna abolitio dell'illecito sanzionato, perché l'elemento essenziale resta la dichiarazione falsa sui presupposti dell'agevolazione.
art. 10, comma 5, D.Lgs. 23/2011
È richiamato per spiegare che, dal 2014, per l'IVA l'agevolazione è ancorata al solo dato catastale e non più alle caratteristiche concrete di lusso del bene.
D.M. 2 agosto 1969
Costituiva il parametro previgente per individuare gli immobili di lusso sulla base della superficie utile e delle altre caratteristiche del bene.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità per motivazione apparente non sussiste quando la sentenza di merito contenga un accertamento in fatto idoneo a rendere intellegibile la ratio decidendi, anche se la parte ricorrente pretende una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La deduzione della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale non è sufficiente in sé: chi la invoca deve indicare quali difese concrete e non pretestuose avrebbe potuto svolgere prima dell'adozione dell'atto, e come la lesione abbia inciso sul diritto di difesa.
- Le modifiche normative che cambiano i parametri di accesso a un'agevolazione fiscale non determinano automaticamente retroattività favorevole né abolitio della sanzione per i fatti anteriori, se l'illecito è strutturalmente fondato sulla dichiarazione mendace e non sul solo criterio tecnico mutato.
- Quando il bene agevolato è individuato mediante caratteristiche oggettive poi sostituite da un diverso parametro legale, la sanzionabilità delle false attestazioni rese in passato resta ferma se permane immutato il nucleo dell'infrazione, cioè il mendacio sui requisiti per ottenere il beneficio.
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