Cassazione Civile, Ordinanza n. 03657/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta da una privato avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di pagamento di un indennizzo, determinato sui valori di mercato, richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 257, l. n. 296 del 2006, in relazione a una concessione demaniale marittima concernente un cottage ad uso di residenza estiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione respingendola. L'erede della originaria attrice ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma in corso di giudizio ha depositato atto di rinuncia al ricorso; Roma Capitale ha accettato espressamente la rinuncia, mentre l'Agenzia del Demanio non ha fatto pervenire accettazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra tutte le parti, valorizzando la complessità della materia e l'incidenza nel corso del giudizio della sopravvenuta sentenza n. 70/2024 della Corte costituzionale. È stato altresì escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in conseguenza della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 1, comma 257, L. n. 296/2006
indennizzo, calcolato sui valori di mercato
la pretesa economica oggetto della lite veniva ricondotta a tale disposizione, ma la sentenza non entra nel merito della sua corretta applicazione perché il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
la Corte richiama la norma osservando che, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non seguita da accettazione della controparte, il processo si estingue ma non opera l'esclusione automatica della condanna alle spese in danno del rinunciante, restando un potere discrezionale del giudice di compensarle in presenza di specifiche circostanze.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
la declaratoria di estinzione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
viene richiamato per la modifica dell'art. 391, comma 4, c.p.c., nel contesto della disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche se non è accettata da tutte le parti intimate; in tale ipotesi viene meno l'interesse a contrastare l'impugnazione e la sentenza impugnata passa in giudicato.
- In caso di rinuncia non accettata da tutte le controparti, il giudice conserva il potere di regolare discrezionalmente le spese e può compensarle integralmente se ricorrono circostanze specifiche e motivate, come la complessità della controversia o sopravvenienze normative o giurisprudenziali rilevanti.
- La declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non affronta il merito dei motivi di ricorso, limitandosi a regolare gli effetti processuali della rinuncia stessa.
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