Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03654/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria su beni relitti da due de cuius. Nel corso del giudizio, la originaria attrice è deceduta ed è stata sostituita dai suoi eredi, i quali hanno proseguito l'azione divisoria. Uno dei condividenti originari si è costituito contestando la nullità del testamento della de cuius; successivamente un terzo è intervenuto in giudizio perché aveva ricevuto per donazione dalla madre la quota di comproprietà sugli immobili oggetto di divisione. Il Tribunale, dopo avere respinto l'eccezione di nullità del testamento, ha ritenuto necessaria ulteriore documentazione sulla provenienza dei beni e sulle formalità ipotecarie e catastali; la documentazione è stata depositata dagli attori, ma il Tribunale ha poi rigettato la domanda di divisione per tardività e insufficienza delle produzioni. La Corte d'appello ha confermato. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 713 e ss. c.c. e degli artt. 784, 785 e 789 c.p.c., sostenendo che, in assenza di contestazioni sul diritto alla divisione, il giudice non avrebbe potuto respingere la domanda per asserita carenza di prova della proprietà, ma al più dichiararne l'inammissibilità o improcedibilità in termini processuali; 2) violazione degli artt. 713 c.c., 184-bis, 153, comma 2, e 294, commi 2 e 3, c.p.c., lamentando che la Corte di merito non avesse considerato la peculiarità probatoria del giudizio divisorio, l'irrilevanza delle regole rigorose della rivendicazione e la possibilità di acquisire e valutare anche elementi indiziari e verifiche del CTU; 3) violazione degli artt. 713 e ss. c.c. per non avere riconosciuto, alla luce di Cass. S.U. n. 25021/2019, la necessità di una rimessione in termini rispetto al mutamento giurisprudenziale sulla natura costitutiva della divisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva respinto la domanda di divisione per una pretesa intempestività/insufficienza della documentazione sulla titolarità dei beni e sulle trascrizioni/iscrizioni, senza considerare che nel giudizio divisorio, in presenza di comunione e quote non contestate, la prova della comproprietà non è soggetta ai rigidi criteri dell'azione di rivendicazione e può essere fornita anche in via indiziaria, con rilievo delle verifiche espletate dal consulente tecnico d'ufficio. Ha inoltre ribadito che la produzione dei certificati ipotecari e catastali non costituisce un onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda di divisione, neppure quando si debba procedere alla vendita dell'immobile comune. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 713 c.c.

    La divisione ereditaria non richiede, nel giudizio divisorio, la prova rigorosa propria della rivendicazione quando la comunione e le quote non siano contestate; la controversia va risolta tenendo conto delle peculiarità del procedimento divisionale.

  • artt. 784, 785 e 789 c.p.c.

    Le regole del procedimento di divisione non consentono di trasformare la mancanza o tardività di alcune produzioni documentali in una causa di rigetto sostanziale della domanda, ove il diritto alla divisione non sia contestato.

  • art. 183 c.p.c.

    I termini di preclusione istruttoria non possono essere applicati in modo da precludere, nel giudizio di divisione, l'acquisizione della documentazione necessaria alla corretta definizione delle operazioni divisionali, specie nell'interesse comune dei condividenti.

  • art. 184-bis c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla richiesta di rimessione in termini, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    È evocato quale base normativa della rimessione in termini rispetto al mutamento giurisprudenziale, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma per assorbimento.

  • art. 294, commi 2 e 3, c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti nel contesto del terzo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 757 c.c.

    La divisione conserva la retroattività reale dell'assegnazione, con acquisto dei singoli condividenti che si considera verificato al momento iniziale della comunione.

  • art. 1113 c.c.

    La partecipazione di creditori e aventi causa dei condividenti serve a rendere opponibili nei loro confronti le statuizioni divisionali, non a costituire una condizione di validità della divisione stessa.

  • art. 567 c.p.c.

    La documentazione richiesta per la vendita esecutiva del bene pignorato non si applica automaticamente alla divisione; i relativi certificati non sono richiesti a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda divisoria.

  • art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato per chiarire che la natura costitutiva-traslativa della divisione rileva nel diverso ambito della disciplina urbanistica degli immobili abusivi.

  • art. 40, comma 2, L. n. 47 del 1985

    Richiamato in connessione con la nullità degli atti di scioglimento della comunione per profili urbanistici, senza mutare la disciplina probatoria del giudizio divisorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è soggetta al rigoroso standard probatorio dell'azione di rivendicazione, soprattutto quando l'esistenza della comunione e le quote dei partecipanti non siano contestate.
  • La domanda di divisione ha natura comune a tutti i condividenti e il giudice deve valorizzare le peculiarità del procedimento divisorio, potendo utilizzare anche prove indiziarie e le verifiche del consulente tecnico d'ufficio a vantaggio della collettività dei partecipanti.
  • La produzione della documentazione relativa a trascrizioni e iscrizioni sugli immobili da dividere non costituisce, di per sé, un onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda di divisione, neppure quando si debba procedere alla vendita del bene comune.
  • La chiamata in giudizio di creditori e aventi causa dei condividenti è funzionale all'opponibilità degli esiti della divisione nei loro confronti e non integra una condizione di validità dell'atto divisorio.
  • La natura costitutiva-traslativa della divisione, richiamata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, non comporta l'applicazione integrale delle regole proprie dei contratti traslativi ai fini della prova della proprietà nel giudizio divisorio.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.