Cassazione Civile, Ordinanza n. 35207/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a II.DD. e IVA 2007 notificati a una società e a due soci. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi dei contribuenti; la CTR Lombardia, sezione di Brescia, aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo, da un lato, che gli atti fossero decaduti perché emessi oltre il termine ordinario di cui all'art. 43 d.P.R. 600/1973 e che non operasse il raddoppio dei termini, e, dall'altro, che gli avvisi fossero insufficientemente motivati per relationem a un verbale dell'ufficio doganale di Como. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo più motivi: in via prioritaria ha censurato la violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973, 57 d.P.R. 633/1972, 2, comma 3, d.lgs. 128/2015 e 1, commi 130-132, l. 208/2015, sostenendo che la CTR avesse errato nell'escludere il raddoppio dei termini di decadenza per accertamenti connessi a reati tributari; gli altri motivi riguardavano la legittimità dell'accertamento integrativo, il vizio motivazionale e la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 109 d.P.R. 917/1986 e 19 d.P.R. 633/1972.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale sul raddoppio dei termini, osservando che, pur essendo sufficiente in astratto l'obbligo di denuncia penale e non la sua effettiva presentazione, nel caso concreto il PVC era stato notificato dopo il 2 settembre 2015, dunque oltre il limite temporale rilevante secondo il regime transitorio applicabile; per questo la motivazione della CTR andava corretta, ma la decisione di merito restava conforme a diritto sul punto. Rigettato il primo motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la sentenza si fondava su una pluralità di rationes decidendi autonome e una di esse era ormai definitiva. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
Nel testo applicabile ratione temporis, disciplina il termine di decadenza per l'accertamento delle imposte dirette; il raddoppio richiede i presupposti previsti dalla normativa penale-tributaria e dal relativo regime transitorio.
Nel testo applicabile ratione temporis, disciplina il termine di decadenza per l'accertamento IVA; opera il medesimo meccanismo del raddoppio in presenza dei presupposti di legge e nei limiti temporali previsti.
È rilevante quale obbligo di denuncia penale per fatti potenzialmente costituenti reato tributario; la Corte ribadisce che conta l'insorgenza dell'obbligo, non la presentazione effettiva della denuncia.
Costituisce il catalogo dei reati tributari che possono far insorgere l'obbligo di denuncia e quindi il raddoppio dei termini di accertamento, ove ricorrano i presupposti temporali applicabili.
art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015
È richiamato quale disciplina transitoria che esclude l'applicazione della nuova regolazione a specifici avvisi, inviti a comparire e PVC già conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015.
art. 1, commi 130-132, l. 208/2015
Introduce modifiche al regime del raddoppio dei termini e un regime transitorio; la Corte afferma che, per i periodi d'imposta precedenti al 2016, tali modifiche non incidono sui casi già coperti dal precedente regime transitorio.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone però fermo il dispositivo perché la decisione è comunque conforme a diritto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto dedotto dall'Agenzia.
È invocato nei motivi residui, ma questi restano assorbiti/inammissibili per il difetto di interesse derivante dal rigetto della prima ratio decidendi.
Richiamato nei motivi residui relativi al ragionamento presuntivo, ma non esaminato nel merito per inammissibilità sopravvenuta.
Richiamato nei motivi residui relativi alle presunzioni semplici, ma non esaminato nel merito per inammissibilità sopravvenuta.
Norma richiamata nei motivi residui sull'accertamento del reddito, rimasti inammissibili.
Norma richiamata nei motivi residui sull'IVA, rimasti inammissibili.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nei testi applicabili ratione temporis, richiede che i fatti contestati integrino ipotesi penalmente rilevanti tali da far sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata entro i termini ordinari.
- Per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta anteriori alla disciplina transitoria del 2015, occorre verificare se il PVC o l'atto presupposto sia stato conosciuto dal contribuente entro la data limite prevista dal regime transitorio; se tale requisito manca, il raddoppio non opera.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse resiste al controllo di legittimità, le censure contro le altre rationes diventano inammissibili per difetto di interesse, perché non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione.
- La Corte di cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, quarto comma, c.p.c., mantenendo fermo il dispositivo quando il risultato decisorio è comunque conforme a diritto.
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