Cassazione Civile, Ordinanza n. 00259/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un imprenditore individuale operante nel settore dei giochi e biliardi, sulla base di indagini finanziarie svolte sui conti correnti intestati al contribuente, a suoi stretti congiunti e a società terze sulle quali aveva delega ad operare. L’Ufficio contestava maggiori ricavi d’impresa per l’anno 2009 ai fini IVA, IRAP e IRPEF, oltre a prelevamenti e versamenti non giustificati, costi non deducibili e sopravvenienze passive non documentate. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto sul presupposto dell’inapplicabilità del raddoppio dei termini; in appello la CTR riformava parzialmente la decisione, valorizzando una consulenza tecnica di parte e riconoscendo solo in parte le giustificazioni del contribuente, ma confermando diversi rilievi fiscali. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: difetto/mancanza di motivazione e omessa pronuncia; violazione delle norme sugli accertamenti bancari e sull’onere della prova; omessa pronuncia su un rilievo specifico relativo ai compensi del gestore. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale con cinque motivi: contestava la motivazione sull’IVA, l’applicazione del regime IVA esentativo alle operazioni collegate agli apparecchi da gioco, il mancato riconoscimento di costi presunti in caso di accertamento analitico-induttivo, l’indeducibilità di compensi corrisposti agli esercenti e un profilo di onere della prova legato alla mancata produzione del PVC. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del contribuente in tema di IVA e di deducibilità documentale, ma ha accolto i motivi dell’Ufficio sugli accertamenti bancari e sull’omessa pronuncia sui compensi del gestore, nonché i motivi incidentali del contribuente relativi alla possibilità di riconoscere costi presunti e alla necessità di verificare in concreto i costi degli "aggi corrisposti agli esercenti". La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame conforme ai principi richiamati e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale del contribuente; ha rigettato gli altri motivi di entrambi i ricorsi. In conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, affinché rivaluti la controversia attenendosi ai principi indicati, in particolare: verifica analitica delle giustificazioni delle movimentazioni bancarie, corretta applicazione della presunzione bancaria, riconoscimento dell’onere probatorio sul contribuente, possibilità di detrazione di costi presunti in caso di maggiori ricavi presunti e accertamento in fatto della certezza/inerenza dei costi contestati. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma sul sindacato di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge, nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ribadisce che non è consentito usare il vizio motivazionale per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la motivazione è nulla solo se meramente apparente o incomprensibile.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il requisito di motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente o mancante.
la Corte ribadisce che l’omessa pronuncia sussiste solo se vi è mancata decisione su una domanda o eccezione specificamente devoluta; non basta una critica alla motivazione o alla valutazione del merito.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina delle indagini bancarie e della presunzione legale sui movimenti non giustificati; impone al contribuente di dimostrare l’estraneità dei movimenti alla base imponibile.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
nel metodo analitico-induttivo il contribuente può opporre prova contraria anche presuntiva in ordine ai costi correlati ai maggiori ricavi presunti.
richiamato in relazione al presupposto dell’IVA e all’inquadramento delle operazioni imponibili.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
le risultanze bancarie possono fondare rettifiche IVA se il contribuente non dimostra che i dati sono stati considerati in dichiarazione o che non si riferiscono a operazioni imponibili; l’onere di prova è del contribuente.
richiamato sul riparto dell’onere della prova; nelle indagini bancarie il contribuente deve giustificare analiticamente i movimenti contestati.
richiamato per escludere che la perizia stragiudiziale non contestata assuma valore di fatto provato per effetto del principio di non contestazione.
art. 10, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633 del 1972
prevede l’esenzione IVA per le operazioni relative all’esercizio del gioco e alla raccolta delle giocate; la Corte ne afferma l’interpretazione restrittiva e richiede che il contribuente provi che i maggiori ricavi accertati rientrano specificamente in attività esenti.
art. 1, comma 497, L. n. 311 del 2004
estende l’esenzione IVA alla raccolta delle giocate con apparecchi da intrattenimento anche nei rapporti tra concessionari e terzi incaricati; interpretazione restrittiva, non automatica estensione a ogni prestazione connessa.
i componenti negativi di reddito sono deducibili se certi, effettivi e inerenti; la Corte esclude però che il giudice possa negare in astratto costi presunti in presenza di maggiori ricavi presunti, dovendo invece accertarne la misura in concreto.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato nel contesto del vizio di motivazione dell’avviso di accertamento e dell’allegazione del PVC, ma la questione proposta in cassazione è stata dichiarata nuova/inammissibile.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla sentenza impugnata sulla motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non entra nel merito della questione nuova sollevata in cassazione.
richiamato per descrivere l’attività di esercizio di apparecchi da intrattenimento; la Corte precisa che l’esenzione IVA non copre automaticamente tutte le operazioni connesse all’attività.
Massime di principio
- In materia di accertamenti bancari, una volta dimostrati dall’Ufficio i movimenti in entrata e in uscita sui conti del contribuente, opera una presunzione legale a favore dell’Amministrazione: il contribuente deve fornire prova analitica, per ciascun movimento contestato, della sua irrilevanza fiscale o della sua già avvenuta considerazione in dichiarazione.
- Nel giudizio di merito relativo a indagini bancarie, il giudice deve verificare specificamente la congruità delle giustificazioni offerte per ogni singola movimentazione e darne conto in motivazione; non è sufficiente un richiamo generico a una consulenza di parte o una valutazione globale e indistinta.
- La perizia stragiudiziale depositata dalla parte è un elemento difensivo di natura indiziaria e non è soggetta al principio di non contestazione come fatto provato; può fondare la decisione solo se il giudice ne esplicita le ragioni di attendibilità e persuasività.
- La motivazione è nulla solo quando sia meramente apparente, incomprensibile o mancante nel suo nucleo essenziale; non ricorre tale vizio quando la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le ragioni poste a base della decisione, restando eventualmente configurabili errori di diritto o di valutazione.
- Nel regime IVA delle attività di gioco e raccolta giocate, l’esenzione va interpretata restrittivamente: il contribuente che invochi l’esenzione sui maggiori ricavi accertati deve dimostrare che tali ricavi derivano proprio da operazioni esenti o non imponibili, non essendo sufficiente il mero richiamo all’attività complessivamente esercitata.
- Nel metodo analitico-induttivo, a fronte di maggiori ricavi presunti, il contribuente può opporre anche una prova presuntiva contraria circa l’esistenza di costi correlati; non è corretto negare in astratto la deduzione di costi solo perché mancanti di una documentazione piena, dovendosi accertare in concreto la loro misura, certezza e inerenza.
- In tema di spese o costi dell’impresa, l’assenza di fattura non esclude di per sé la deducibilità, ma il contribuente deve comunque dimostrarne l’effettività, l’inerenza e la riferibilità all’attività d’impresa.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando introduce per la prima volta una questione di fatto o di diritto non trattata nella sentenza impugnata senza indicare specificamente dove essa sia stata dedotta nei precedenti gradi di merito.
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