Cassazione Civile, Ordinanza n. 00232/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un imprenditore commerciale operante nel settore degli empori e negozi non specializzati di prodotti non alimentari, a seguito di verifica fiscale. L’Ufficio ha rettificato la dichiarazione per l’anno 2017, recuperando a tassazione maggiori redditi d’impresa ai fini IRPEF e addizionali, maggior valore della produzione ai fini IRAP e maggiore IVA, oltre sanzioni e interessi, sulla base di un accertamento induttivo fondato su irregolarità e inattendibilità contabile, differenze di magazzino e applicazione di percentuali di ricarico. Il contribuente ha impugnato l’atto e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione degli artt. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973 e 55, comma 2, n. 3, d.P.R. 633/1972, sostenendo l’assenza dei presupposti per l’accertamento induttivo puro e contestando la ricostruzione del reddito basata su rimanenze, costi del venduto e presunzioni; 2) violazione delle stesse norme in relazione alla percentuale di ricarico, deducendo l’erroneità dell’uso di una percentuale unica e semplice per tutti i punti vendita e per merci eterogenee, invocando invece una media ponderata; 3) violazione degli artt. 109 TUIR e 53 Cost., per mancato riconoscimento di costi forfetari necessari alla produzione dei maggiori ricavi accertati; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che l’Amministrazione non avesse provato adeguatamente le violazioni e che non fossero stati valorizzati elementi difensivi (personale, ubicazione dei punti vendita, franchising, assenza di contanti o somme occultate, rimanenze).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché diretti in sostanza a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, mediante una richiesta di rivalutazione del compendio istruttorio non consentita in sede di legittimità. Ha considerato infondato il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva già dato conto del fatto che nell’accertamento erano stati considerati anche i costi del venduto, e che il contribuente non aveva offerto prova contraria idonea a giustificare ulteriori costi forfetari. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi sull’accertamento induttivo e sull’onere della prova: in presenza di scritture inattendibili e di presunzioni poste a base dell’atto, spettava al contribuente fornire elementi contrari, mentre non risultava alcuna violazione dell’art. 2697 c.c. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito e condannato il ricorrente alle spese, rilevando altresì i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
Consente, in presenza dei presupposti previsti, l’accertamento induttivo puro del reddito d’impresa anche prescindendo dalle scritture contabili e utilizzando presunzioni semplici non qualificate, purché la ricostruzione sia ragionevole.
art. 55, comma 2, n. 3), d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come base normativa per l’accertamento induttivo ai fini IVA in presenza dei presupposti di legge.
art. 25 d.lgs. n. 446/1997
È richiamato quale fondamento dell’accertamento del maggior valore della produzione ai fini IRAP.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato quale base per la rettifica della dichiarazione IVA.
art. 109 TUIR
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di riconoscere i costi inerenti alla produzione dei maggiori ricavi; la Corte ne esclude la violazione perché l’accertamento aveva già considerato i costi e mancava prova contraria di ulteriori costi.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente a presidio del principio di capacità contributiva; la Corte ritiene rispettato il principio poiché l’Ufficio aveva considerato costi e ricavi nella ricostruzione induttiva.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, in presenza di presunzioni poste a base dell’accertamento e di contabilità inattendibile, l’onere di fornire prova contraria grava sul contribuente.
art. 2729 c.c.
È richiamato nel ragionamento sulla distinzione tra presunzioni semplici qualificate e accertamento induttivo puro, che può fondarsi anche su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
È la norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.
È richiamato dalla Corte per qualificare correttamente come vizio di nullità, e non di violazione di legge, la doglianza sull’omessa pronuncia o motivazione in tema di costi forfetari.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso e per la memoria illustrativa depositata dal ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità consente all’Amministrazione di procedere con accertamento induttivo puro, fondato anche su presunzioni non qualificate, purché la ricostruzione sia ragionevole e coerente con la capacità contributiva.
- Quando il giudice di merito ha valutato le prove e ha ritenuto legittimo l’accertamento fiscale, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o in una diversa ricostruzione dei fatti.
- La censura relativa alla percentuale di ricarico è inammissibile in cassazione se mira solo a contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sui dati aziendali, sui punti vendita e sulle caratteristiche della merce.
- In caso di accertamento induttivo, non è necessario il riconoscimento automatico di costi forfetari ulteriori: è sufficiente che l’Amministrazione abbia considerato costi e ricavi nella ricostruzione presuntiva, restando a carico del contribuente l’onere di provare specifici costi ulteriori o l’erroneità dei dati utilizzati.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non sussiste quando il giudice di merito ritenga provati, sulla base di elementi presuntivi, i fatti costitutivi della pretesa fiscale e ponga correttamente a carico del contribuente la prova contraria.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di violazione di legge non comprende la deduzione di una mera erronea ricognizione della fattispecie concreta o una contestazione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito.
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