Cassazione Civile, Ordinanza n. 00239/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, pronunciata su istanza di più creditori, tra cui banche. La vicenda processuale è stata particolarmente complessa: dopo una prima declaratoria di fallimento e varie impugnazioni, questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte d’appello per illegittima composizione del collegio e rinviato alla Corte d’appello di Bari. In sede di rinvio, la Corte territoriale ha nuovamente esaminato il merito e ha confermato la sussistenza dei presupposti del fallimento, valorizzando, tra l’altro, l’esistenza di crediti bancari coperti da giudicati o decreti ingiuntivi definitivi, altri crediti non contestati, la grave esposizione debitoria, la cessazione dell’attività, la mancanza di beni agevolmente liquidabili e la pendenza di procedure esecutive immobiliari. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con tre motivi. Con il primo hanno denunciato violazione di norme processuali e del giudicato, sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto limitarsi alle questioni non assorbite e non riesaminare integralmente il merito, inoltre contestando la valutazione delle nullità collegate alla partecipazione di giudici ricusati o asseritamente incompatibili e l’utilizzo di atti istruttori del giudice delegato. Con il secondo motivo hanno lamentato la violazione di norme costituzionali e convenzionali, deducendo che la causa sarebbe stata decisa da un collegio non corretto per tabella e che la ricusazione del collegio sarebbe stata illegittimamente gestita. Con il terzo motivo hanno dedotto nullità della sentenza e vizio di motivazione, affermando che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente spiegato l’esistenza dei crediti bancari, avrebbe utilizzato atti nulli e avrebbe omesso di considerare un sequestro penale della sentenza di fallimento. Hanno inoltre chiesto l’acquisizione dei fascicoli di merito, la rimessione della causa alla pubblica udienza, la produzione di nuovi documenti e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, domande tutte respinte o ritenute irrilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso la necessità di acquisire i fascicoli di merito perché i motivi erano inammissibili; ha ritenuto inammissibili le nuove produzioni documentali in cassazione; ha respinto l’istanza di pubblica udienza e l’eccezione di difetto di procura. Nel merito delle censure, ha affermato che il giudice di rinvio, a seguito della cassazione per nullità del precedente giudizio d’appello, doveva riesaminare le questioni non definite e poteva valutare ex novo le eccezioni pretermesse; ha osservato che le doglianze sulla composizione del collegio, sulla ricusazione e sull’incompatibilità di singoli magistrati erano generiche, non specifiche o prive di interesse, e che la mera assegnazione tabellare del processo a un collegio diverso non integra difetto di costituzione del giudice. Ha inoltre rilevato che la censura sulla motivazione pretendeva un nuovo apprezzamento del merito, inammissibile in sede di legittimità. Le questioni sollevate con richiesta di rinvio pregiudiziale e di legittimità costituzionale sono state dichiarate prive di rilevanza perché attinenti a profili estranei all’oggetto del giudizio, che riguardava solo i presupposti della dichiarazione di fallimento. Ai ricorrenti sono state poste a carico le spese di lite, con raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato quale base dell'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, applicabile ratione temporis
richiamato nel percorso procedurale precedente relativo al reclamo contro il rigetto dell'istanza di fallimento
indicato quale termine annuale per la dichiarazione di fallimento, decorrente dalla cessazione dell'attività o dalla cancellazione dal registro delle imprese
la mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio non incide se il fascicolo non è indispensabile ai fini della decisione
in cassazione sono inammissibili i documenti nuovi, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso/controricorso
ha regolato la trattazione camerale e le memorie depositate dalle parti
la disciplina dell'asseverazione di conformità riguarda l'ipotesi di costituzione telematica e documenti nativi cartacei copiati per immagine
richiamato in tema di asseverazione di conformità nella costituzione telematica
la procura per il ricorso per cassazione deve essere speciale, ma la specialità è integrata dalla collocazione topografica della procura
invocato quale criterio di conservazione dell'atto, preferendo l'interpretazione che ne consenta l'efficacia
richiamato in funzione di conservazione della validità dell'atto processuale
evocato nel primo motivo per contestare l'interesse e l'ammissibilità del riesame del merito
evocato nel primo motivo in relazione all'efficacia del giudicato e al vincolo per il giudice di rinvio
richiamato nel primo motivo come parametro processuale, ma ritenuto improprio dalla Corte
art. 111 Cost.
evocato dai ricorrenti, ma la Corte ha affermato che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione
art. 3 Cost.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 25 Cost.
richiamato nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 6 CEDU
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha escluso la rilevanza della deduzione nel contesto della censura
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la Corte di merito deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione solo sulle questioni già decise; per le questioni rimaste assorbite o non definite deve procedere a un nuovo esame del fatto e delle eccezioni pretermesse.
- La mera assegnazione di una controversia a un collegio diverso da quello tabellarmente previsto non integra di per sé un difetto di costituzione del giudice; tale vizio ricorre solo quando gli atti siano compiuti da soggetti estranei all'ufficio giudiziario.
- L'istanza di ricusazione, se tardiva o manifestamente infondata, non determina automaticamente un vizio di costituzione del giudice né travolge gli atti del collegio.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove o delle risultanze di merito.
- La produzione di documenti nuovi in cassazione è preclusa, salvo i casi tassativi relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
- La procura al ricorso per cassazione è valida quando, per collocazione e contenuto complessivo, risulti riferibile al giudizio di cassazione; nei casi dubbi si privilegia l'interpretazione conservativa dell'atto.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità con il diritto UE devono essere rilevanti ai fini della decisione; se attengono a profili estranei al thema decidendum sono inammissibili o irrilevanti.
- Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento la sussistenza dei presupposti dell'insolvenza può essere desunta da una pluralità di indici, tra cui crediti definitivamente accertati, esposizione debitoria, cessazione dell'attività, assenza di beni liquidabili e procedure esecutive pendenti.
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