Cassazione Civile, Ordinanza n. 00236/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’apertura della liquidazione giudiziale di una società dopo che il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di accesso al concordato preventivo. Il tribunale aveva prima concesso il termine ex art. 44, comma 1, lett. a, CCII per il deposito del piano e, prima della sua scadenza, aveva poi revocato l’autorizzazione sul rilievo che non erano stati depositati il fondo spese e la prima informativa prevista dall’art. 44 CCII. Il socio unico e amministratore unico della società ha proposto reclamo, poi rigettato dalla corte d’appello, la quale ha ritenuto assorbente e sufficiente da sola il mancato deposito del fondo spese, osservando anche che sul punto la reclamante non aveva svolto specifiche contestazioni. Con il ricorso per cassazione è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 44 CCII, sostenendo che la corte territoriale non avrebbe valutato la gravità delle mancate informazioni ex comma 2 dell’art. 44 CCII e che la revoca dell’autorizzazione sarebbe intervenuta quando era ancora pendente il termine per il versamento del fondo spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso contemporaneamente inammissibile e infondato. Ha affermato che la ratio decidendi della sentenza impugnata era costituita dal mancato deposito del fondo spese, circostanza assorbente rispetto alle doglianze sulle informative. Le censure relative alla mancata valutazione della gravità delle omissioni informative sono state dichiarate inammissibili perché estranee alla ratio decidendi. Le censure sul fondo spese sono state dichiarate inammissibili per genericità e difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale dove e come la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito. In ogni caso, tali censure sono state ritenute manifestamente infondate perché, essendo il termine concesso il 23.11.2023, il termine per il deposito del fondo spese era scaduto il 3.12.2023, mentre la revoca era intervenuta solo il 7.12.2023. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, lett. a; comma 1, lett. c; comma 1, lett. d; comma 2
Il termine assegnato per l’accesso al concordato e gli adempimenti connessi vanno rispettati nei termini previsti; la mancata prestazione del fondo spese costituisce una ragione autonoma e assorbente di revoca/inammissibilità, indipendentemente dalle contestazioni sulle informative.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, una censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata è inammissibile perché estranea alla base logica della decisione.
- La doglianza che contesta un accertamento in fatto o un’eccezione processuale deve essere specifica: occorre indicare in modo puntuale dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito e come sia stata trattata dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da una ragione assorbente autonoma, le ulteriori censure su profili diversi non possono condurre alla cassazione se non incidono su quella ragione autonoma.
- Ai fini della procedura di concordato preventivo, il mancato deposito del fondo spese entro il termine assegnato può legittimare da solo la revoca dell’autorizzazione o la declaratoria di inammissibilità, se il termine risulta scaduto al momento del provvedimento impugnato.
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