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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20991/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava, in cassazione, la sentenza della CTR che aveva confermato in larga parte un avviso di accertamento analitico-induttivo per IVA, IRES e IRAP relativo al 2010, emesso sulla base di un PVC della Guardia di Finanza e di indagini bancarie sui conti della società, dei soci e di soggetti a questi collegati. La CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento per gravi e ripetute irregolarità contabili, aveva considerato sufficiente la motivazione per relationem al PVC consegnato alla parte, aveva ritenuto corretta la ricostruzione induttiva dei ricavi e dei costi (con costi determinati all'80% e residuo 20% quale imponibile) e aveva attribuito alla società, salvo alcune esclusioni, le movimentazioni sui conti dei soci e su carte ricaricabili. Con cinque motivi la ricorrente deduceva: 1) falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e dell'art. 116 c.p.c., contestando la sussistenza dei presupposti per il metodo induttivo puro; 2) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso, per relationem al PVC, mancata indicazione delle aliquote, della percentuale di ricarico, parzialità della verifica e difetto di contraddittorio; 3) ulteriore violazione delle norme sulla motivazione, lamentando l'omessa indicazione delle aliquote applicate; 4) falsa applicazione delle norme sull'accertamento induttivo e sull'art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto corretta la percentuale del 20% e addossato alla contribuente l'onere di provare la ricarica corretta; 5) falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 7 del d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto non provata l'estraneità alla società di alcune movimentazioni bancarie e per non avere disposto una consulenza tecnica.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi, terzi e quinti motivi per difetti di autosufficienza, genericità o improprio cumulo di censure eterogenee; ha ritenuto infondato il quarto motivo, confermando che, in presenza di contabilità gravemente inattendibile, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo puro e ricostruire il reddito anche con presunzioni semplici o supersemplici, determinando induttivamente anche le componenti negative per evitare di tassare il profitto lordo. Ha inoltre ribadito la legittimità della motivazione per relationem al PVC già conosciuto dalla contribuente e la possibilità di imputare alla società le movimentazioni bancarie dei conti dei soci e di soggetti collegati, salvo prova contraria specifica a carico del contribuente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo nei limiti in cui si denunci la violazione del criterio legale di valutazione della prova; non consente una rivalutazione del merito delle prove documentali.

  • art. 112 c.p.c.

    L'eventuale omessa pronuncia non impedisce alla Corte di decidere nel merito se la questione è di puro diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in ossequio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo.

  • art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo idoneo; la motivazione può essere soddisfatta anche per relationem se il contribuente conosce o ha ricevuto l'atto richiamato e se ne è riprodotto il contenuto essenziale.

  • art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    È richiamato come norma generale sulla motivazione, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione dell'atto tributario quando consenta di individuare la pretesa e le sue ragioni.

  • art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di allegazione degli atti richiamati riguarda quelli non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; se il PVC è stato consegnato, l'allegazione non è necessaria.

  • art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Consente, in presenza di contabilità gravemente, numerose e ripetute irregolarità, il ricorso all'accertamento induttivo puro e alla determinazione dell'imponibile sulla base di elementi anche meramente indiziari.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per distinguere le presunzioni semplici utilizzabili nel metodo analitico-induttivo; nel metodo induttivo puro l'Ufficio può andare oltre le presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici con i requisiti di gravità, precisione e concordanza sono proprie dell'accertamento analitico-induttivo; nell'accertamento induttivo puro possono essere utilizzati anche meri indizi.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente dove il documento sia stato prodotto e trascriverne o riassumerne il contenuto; la violazione di tale onere comporta inammissibilità del motivo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La mescolanza di censure eterogenee rende inammissibile il motivo; per i vizi motivazionali, dopo la riforma del 2012, è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione del minimo costituzionale.

  • art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    Autorizza l'accertamento basato su indagini bancarie, anche su conti formalmente intestati a terzi ma riferibili al contribuente; una volta dimostrata la pertinenza del rapporto, grava sul contribuente la prova contraria della estraneità delle singole operazioni.

  • art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

    In materia IVA consente l'utilizzo delle indagini bancarie per la ricostruzione del volume d'affari e dei maggiori ricavi non dichiarati.

  • art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    Nel processo tributario la prova documentale deve essere specificamente allegata e indicata; la doglianza generica sulla valutazione delle prove non è scrutinabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 53 Cost.

    È richiamato per affermare che l'accertamento induttivo deve tener conto anche dei costi, così da tassare il reddito netto e non il profitto lordo.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Fondamento del principio di ragionevole durata del processo che giustifica, in certe ipotesi, la decisione nel merito senza rinvio.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo puro è legittimo quando le scritture contabili presentano irregolarità gravi, numerose e ripetute tali da renderle complessivamente inattendibili; in tale ipotesi l'Ufficio può prescindere, in tutto o in parte, dalla contabilità ed utilizzare anche meri indizi.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa per relationem al PVC della Guardia di Finanza se il PVC è conosciuto dal contribuente o gli è stato consegnato e se l'atto richiamato consente di individuare la pretesa fiscale e i suoi elementi essenziali.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo che denunci l'omessa o errata valutazione di documenti è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove i documenti sono stati prodotti e non ne trascrive o riassume il contenuto; il principio di autosufficienza è decisivo.
  • Quando il contribuente contesta la riferibilità alla propria attività di operazioni emergenti da conti intestati a soci o a soggetti collegati, una volta dimostrata la pertinenza di quei rapporti bancari all'impresa, grava su di lui l'onere di provare la specifica estraneità di ciascuna movimentazione.
  • Nell'accertamento induttivo il reddito va ricostruito considerando anche le componenti negative, eventualmente determinate in via forfettaria, per evitare una tassazione del solo margine lordo.
  • Le censure che mescolano vizi di violazione di legge, nullità e vizio motivazionale senza una distinta e chiara articolazione sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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