Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23892/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con rilievi ai fini IRES, IRAP e IVA per complessivi euro 155.972 oltre accessori. I contribuenti avevano impugnato l’atto sostenendo, in sintesi, che l’accertamento fondato sugli studi di settore non fosse legittimo e che la pretesa fiscale non fosse adeguatamente provata, anche per la crisi del settore metalmeccanico, il calo di produttività dell’impresa, la morte del socio fondatore, la riduzione del personale e la successiva liquidazione della società. Dopo un precedente giudizio di legittimità che aveva cassato la decisione di merito e rinviato alla CTR, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio, articolando quattro motivi: 1) tardività della riassunzione del giudizio di rinvio, assumendo applicabile il termine trimestrale introdotto dalla L. n. 69/2009; 2) nullità dell’avviso per violazione dell’art. 10 L. n. 146/1998, sul presupposto che, essendo la società in contabilità ordinaria, l’applicazione degli studi di settore avrebbe richiesto la notifica di un verbale di ispezione; 3) nullità della sentenza per violazione di norme processuali e vizio motivazionale, lamentando che l’Ufficio non avesse svolto indagini concrete sui ricavi non dichiarati e che la CTR non avesse rideterminato correttamente il tributo né colmato il vizio motivazionale già rilevato dalla precedente Cassazione; 4) violazione delle norme sugli studi di settore e sulle presunzioni semplici, deducendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non superata la presunzione di maggior reddito nonostante le deduzioni e la documentazione sulla crisi di settore, sugli investimenti, sull’organizzazione del lavoro, sulla contrazione del volume d’affari e sul decesso del fondatore, oltre all’uso da parte dell’Ufficio di dati di annualità diversa da quella accertata.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel periodo rilevante per la controversia, il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio previsto dal processo tributario era annuale e non trimestrale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto a censurare l’avviso di accertamento e non la sentenza impugnata; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché cumulava censure eterogenee e si risolveva in una contestazione di merito dell’apprezzamento compiuto dalla CTR; ha ritenuto infondato il quarto motivo perché la CTR aveva effettivamente motivato, escludendo la prova idonea a superare la presunzione derivante dallo studio di settore e rilevando l’insufficienza e genericità delle allegazioni dei contribuenti. La Corte ha inoltre considerato irrilevante, nel concreto, l’eventuale riferimento dell’Ufficio a dati di un anno diverso, osservando che i dati del 2006 erano persino più favorevoli alla società su costi del personale e investimenti. È stata confermata la condanna dei ricorrenti alle spese e disposto l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    l’Amministrazione finanziaria può fondare l’accertamento induttivo su gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio dell’attività, anche avvalendosi degli studi di settore.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    gli accertamenti condotti ai sensi dell’art. 54

    l’accertamento IVA può essere fondato anche su gravi incongruenze e, in tal caso, l’Ufficio può procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare.

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    col conseguente accertamento induttivo oltre le ipotesi già previste dal successivo art. 55

    la Corte richiama la deroga ulteriore rispetto ai limiti ordinari dell’accertamento induttivo.

  • art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    studi di settore, introdotti dal d.l. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies

    gli studi di settore sono supporti razionali e presuntivi utilizzabili dall’Ufficio e dal giudice, ma superabili da prova contraria del contribuente.

  • art. 62-sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    lo scostamento del reddito dagli studi di settore deve integrare una grave incongruenza per legittimare l’avvio della procedura di accertamento.

  • art. 10 L. 8 maggio 1998, n. 146

    art. 10, l. 8 maggio 1998, n.146

    la disposizione è richiamata come base normativa dell’accertamento tramite studi di settore e del contraddittorio; la Corte esclude però la nullità dell’avviso nei termini prospettati dai ricorrenti, trattandosi di censura rivolta all’atto e non alla sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    violazione dell'articolo 360, primo comma, num. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    la Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici e riferiti alla sentenza impugnata; il ricorso non può risolversi in una rivalutazione del merito.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il termine per la riassunzione a seguito del giudizio di rinvio in base all'art. 63 del d. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 era pari ad un anno

    nel regime applicabile alla controversia, il termine di riassunzione del giudizio tributario di rinvio è annuale; la modifica successiva non opera retroattivamente per la fattispecie esaminata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    obbligo di versare ... un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 2727 c.c.

    violazione degli artt. 62-bis e 62-sexies ... 2727 e 2729, cod. civ.

    le presunzioni semplici derivanti dagli studi di settore devono essere superate da prova contraria concreta e specifica.

  • art. 2729 c.c.

    violazione degli artt. 62-bis e 62-sexies ... 2727 e 2729, cod. civ.

    la CTR ha correttamente valutato la mancanza di elementi idonei a vincere la presunzione semplice posta dagli studi di settore.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il termine per la riassunzione del giudizio di rinvio va individuato secondo la disciplina applicabile ratione temporis; la modifica normativa successiva non può essere retroproiettata sulla controversia se il periodo di riferimento è anteriore.
  • L’accertamento fondato sugli studi di settore può legittimamente basarsi su gravi incongruenze tra il reddito dichiarato e i dati desumibili dall’attività esercitata, anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
  • Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e supporti razionali dell’azione accertativa: il contribuente può superarli solo con prova contraria concreta, specifica e documentata, non con allegazioni generiche o assertive.
  • In cassazione, le censure devono colpire la sentenza impugnata con adeguata specificità; motivi che si limitano a contestare l’avviso di accertamento o a sollecitare una nuova valutazione del merito sono inammissibili.
  • L’eventuale uso, da parte dell’Ufficio, di dati relativi ad annualità diversa può restare irrilevante se il giudice di merito accerta che tali dati erano persino più favorevoli al contribuente e comunque non idonei a infirmare la presunzione posta a base dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.