Cassazione Civile, Ordinanza n. 16966/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda due avvisi di accertamento relativi alle annualità 2011 e 2012, emessi a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza e di indagine penale. L'Ufficio aveva recuperato, tra l'altro, IVA per cessioni senza imposta fatturate verso soggetti indicati come esportatori abituali sulla base di lettere di intento ritenute false, IVA indebitamente detratta su fatture considerate soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore, costi black-list indebitamente dedotti e altre riprese per ricavi non dichiarati. In appello la CTR aveva confermato la legittimità delle riprese IVA rilevanti e annullato quelle sui costi black-list. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che per il 2011 la denuncia penale sarebbe stata trasmessa oltre il termine ordinario e quindi il raddoppio non sarebbe stato applicabile; 2) violazione delle norme sull'esenzione IVA per cessioni all'esportazione e sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la sua consapevolezza della falsità delle lettere di intento e della frode IVA relativa alle fatture soggettivamente inesistenti, valorizzando indizi ritenuti dalla ricorrente irrilevanti e senza adeguata prova del suo coinvolgimento o vantaggio fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel regime transitorio applicabile, il raddoppio dei termini operava per gli avvisi già notificati entro la data rilevante, e comunque per l'anno 2011 la denuncia risultava trasmessa prima della scadenza del termine quinquennale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e dell'art. 2697 c.c., tendeva a sollecitare una nuova valutazione del merito; la CTR aveva infatti accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, sia la consapevolezza della contribuente nella falsità delle lettere di intento sia la sua consapevolezza dell'interposizione soggettiva del fornitore, sulla base di una serie di presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha anche ribadito che, nelle cessioni all'esportazione, la non imponibilità viene meno se la dichiarazione di intento è falsa e il cedente non dimostra di aver adottato tutte le misure ragionevoli per escludere il proprio coinvolgimento nella frode; nelle operazioni soggettivamente inesistenti, invece, l'Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e consapevolezza del cessionario, prova che può essere fornita anche per presunzioni. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro di legittimità per dedurre violazioni di legge sostanziale.
art. 1, comma 132, L. n. 208 del 2015
il regime transitorio sul raddoppio dei termini opera per i periodi d'imposta anteriori al 2016 secondo le condizioni e i limiti indicati dalla norma e dalla disciplina transitoria richiamata.
art. 37, commi 24 e 25, d.l. n. 223 del 2006
ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti e dell'obbligo di denuncia.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
i termini di accertamento per le imposte dirette sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
analogamente all'art. 43 d.P.R. 600/1973, i termini IVA sono raddoppiati in presenza delle medesime condizioni penali.
sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili
la disciplina transitoria salva gli effetti degli atti impositivi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 8, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972
la non imponibilità delle cessioni all'esportazione richiede la sussistenza effettiva dei presupposti e non può reggersi su dichiarazioni di intento ideologicamente false; il cedente deve provare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per non partecipare alla frode.
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel contesto delle cessioni all'esportazione con lettere di intento false.
la violazione di questa norma ricorre solo se l'onere probatorio è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice.
le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento della consapevolezza del contribuente e della frode, se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.
richiamato quale fonte dell'obbligo di denuncia penale nei casi di reato tributario.
art. 53 Cost.
evocato a sostegno della ratio del raddoppio dei termini in funzione di tutela della capacità contributiva.
art. 112 Cost.
evocato a sostegno della ratio del raddoppio dei termini in funzione dell'obbligo di esercitare l'azione penale.
Massime di principio
- Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento per violazioni tributarie penalmente rilevanti, la disciplina transitoria salvaguarda gli atti impositivi già notificati e il raddoppio opera in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, indipendentemente dall'esito del procedimento penale o dalla sua effettiva instaurazione.
- La non imponibilità delle cessioni all'esportazione basata su lettera di intento viene meno quando la dichiarazione sia ideologicamente falsa; in tal caso il cedente evita la ripresa solo se prova di aver adottato tutte le misure ragionevoli per escludere il proprio coinvolgimento nella frode.
- In tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario; tale prova può essere fornita anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; se invece si contesta la valutazione delle prove o delle presunzioni, il motivo attiene al merito ed è inammissibile in cassazione.
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