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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16840/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (partecipante gara)

La controversia

La controversia nasce da una procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto pazienti e materiali all'interno e tra le strutture di una azienda sanitaria. Dopo un articolato contenzioso amministrativo sulla gara, il giudice amministrativo ha confermato la decisione di aggiudicare il servizio alla società partecipante che aveva impugnato gli atti di gara, disponendo anche il subentro nel contratto già stipulato con l'aggiudicataria. La società aggiudicataria ha quindi proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. deducendo, con due motivi, eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento: (1) il Consiglio di Stato avrebbe invaso la discrezionalità tecnica e amministrativa sostituendosi alla stazione appaltante nel giudizio di anomalia dell'offerta, dichiarando direttamente l'anomalia e l'esclusione senza rimettere la valutazione all'amministrazione; (2) avrebbe altresì disposto direttamente l'aggiudicazione alla controinteressata e il subentro nel contratto senza lasciare all'ASST la fase, asseritamente obbligatoria e discrezionale, di verifica dell'offerta della stessa. La ricorrente invocava la violazione degli artt. 362 c.p.c., 110 e 31, comma 3, c.p.a., nonché dell'art. 97 d.lgs. 50/2016.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non integrassero un vero e proprio difetto di giurisdizione o un superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ma semmai contestassero il modo in cui il giudice amministrativo aveva esercitato la propria giurisdizione, dunque errores in iudicando o in procedendo non scrutinabili in sede di ricorso ex art. 362 c.p.c. La decisione del Consiglio di Stato è stata ricondotta all'applicazione dell'art. 31, comma 3, c.p.a., norma che consente al giudice amministrativo di pronunciare sulla fondatezza della pretesa quando non residuino margini di discrezionalità e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori. È stato quindi escluso lo sconfinamento nel merito amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della controricorrente, oltre a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, con declaratoria anche dei presupposti per il contributo unificato aggravato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è utilizzabile solo per dedurre difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non errores in iudicando o in procedendo

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla giurisdizione, ma non ritenuto violato nei limiti esterni della giurisdizione

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    consente al giudice amministrativo di pronunciare sulla fondatezza della pretesa quando non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori

  • art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato come parametro della verifica di anomalia dell'offerta, ma la sua applicazione concreta è stata considerata questione di legittimità interna, non di giurisdizione

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. consente la condanna equitativa per responsabilità aggravata

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    oltre alla somma equitativa, può essere applicata un'ulteriore condanna pecuniaria nei limiti previsti dalla norma

  • art. 380-bis c.p.c.

    la conformità tra proposta del Presidente e decisione finale comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato

  • art. 80, comma 5, lett. c) ed e), d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato nel contesto della precedente esclusione di un concorrente dalla procedura di gara

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per denunciare errori di applicazione di norme processuali o sostanziali da parte del giudice speciale, ma solo per far valere lo sconfinamento oltre i limiti esterni della giurisdizione.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice amministrativo che, in una controversia di gara, applichi una norma processuale che gli consenta di decidere nel merito della pretesa quando la discrezionalità amministrativa sia esaurita e non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori.
  • La sostituzione del giudice all'amministrazione è configurabile solo quando la pronuncia esprima una valutazione di merito sull'opportunità o convenienza dell'atto amministrativo, mentre resta consentito il sindacato di legittimità anche con effetti conformativi o sostitutivi previsti dalla legge.
  • La qualificazione del vizio come eccesso di potere giurisdizionale richiede la lesione dei limiti esterni della giurisdizione; se la censura investe soltanto il modo in cui il potere giurisdizionale è stato esercitato, il rimedio non è esperibile in cassazione ex art. 362 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileEsecuzioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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