Cassazione Civile, Ordinanza n. 16842/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un ente pubblico ha impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a plurimi ruoli, con i quali gli veniva richiesto il pagamento di quote consortili per gli anni 2018-2021, complessivamente pari a euro 1.585.990,94 oltre diritti di notifica. La pretesa trovava fondamento in una legge regionale che prevede il contributo del gestore del servizio idrico integrato e dei comuni, per la quota riferibile alle acque meteoritiche non comprese nelle acque reflue urbane, alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio tratto dalle opere di bonifica e idrauliche. L'ente ricorrente sosteneva che la disciplina regionale fosse incostituzionale nella parte in cui individua soggetti passivi diversi dai proprietari degli immobili nel perimetro consortile, e che comunque l'art. 10, comma 2, fosse inapplicabile per mancanza dei provvedimenti attuativi e per violazione dell'obbligo di rendicontazione. Il consorzio di bonifica eccepiva però che la controversia non fosse tributaria, poiché la misura del contributo era rimessa a una convenzione tra ente e consorzio e quindi la pretesa aveva natura negoziale e non tributaria. L'ente ha quindi chiesto in Cassazione, con regolamento preventivo di giurisdizione, che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che i contributi richiesti al gestore del servizio idrico integrato, previsti dalla normativa regionale in attuazione della disciplina statale sui consorzi di bonifica, non abbiano natura tributaria quando la loro determinazione avvenga all'esito di una procedura convenzionale o negoziale tra consorzio e utente. La dedotta mancanza o incompletezza delle disposizioni attuative della convenzione, così come il rinvio a successive attività di determinazione degli indici di beneficio e di rendicontazione dei costi, è stata qualificata come questione di merito e non di giurisdizione. Di conseguenza, la domanda va decisa dal giudice ordinario e le spese sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 166, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
è richiamato come riferimento della disciplina primaria statale dei contributi dovuti in relazione alle attività di bonifica; tali contributi, nella fattispecie, hanno natura diversa dai contributi imposti ai proprietari degli immobili nel comprensorio consortile.
i contributi dovuti dai proprietari degli immobili ricompresi nel perimetro consortile hanno pacificamente natura tributaria, a differenza dei contributi oggetto della controversia.
art. 10, commi 2 e 3, L. Regione Basilicata n. 1/2017
"2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l’eventuale quota riferibile alle acque meteoritiche non ricomprese nella definizione di “acque reflue urbane” di cui all’art. 74, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell’ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche"; "3. Ai fini di cui al comma 2, il Consorzio di bonifica stipula apposita convenzione con l’Ente di governo delle risorse idriche sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale la quale esercita i poteri sostitutivi ove fra i predetti enti non venga stipulata la convenzione nel termine assegnato dalla stessa Regione"
la previsione normativa regionale è letta come base di una regolazione attuativa fondata su convenzione, non come imposizione tributaria immediata in capo a soggetti passivi d'imposta.
art. 74, comma 1, lett. i), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
è richiamato per delimitare la nozione di acque reflue urbane e la quota riferibile alle acque meteoritiche oggetto della contribuzione.
Massime di principio
- In materia di consorzi di bonifica, i contributi gravanti sui proprietari dei fondi consorziati hanno natura tributaria, mentre i corrispettivi richiesti a soggetti estranei al consorzio, quando la quantificazione sia rimessa a una procedura negoziale o convenzionale, non rientrano nella giurisdizione tributaria.
- La natura giuridica della pretesa non dipende da successive inadempienze, incompletezze attuative o mancata rendicontazione, perché tali questioni attengono al merito del rapporto e non al riparto di giurisdizione.
- Quando la legge prevede che la misura del contributo sia determinata tramite convenzione tra consorzio e utente, la controversia sulla debenza o sulla misura del prelievo appartiene al giudice ordinario.
- Il nesso di corrispettività o sinallagma tra beneficio ottenuto e somma richiesta è elemento incompatibile con la qualificazione della pretesa come tributo in senso proprio.
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