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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16837/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due amministratori di un comune hanno proposto ricorso per eccesso di potere giurisdizionale contro la sentenza della Corte dei conti che, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado e li aveva dichiarati responsabili, insieme ad altri, della causazione del dissesto finanziario dell'ente locale, condannandoli al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 248, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. I ricorrenti sostenevano che il giudice contabile avesse oltrepassato i limiti della giurisdizione: primo, perché avrebbe applicato in modo innovativo un rito sanzionatorio con accertamento della responsabilità non previsto dall'art. 133 c.g.c., richiamando come vincolanti argomenti che essi consideravano meri obiter dicta delle Sezioni riunite; secondo, perché avrebbe esteso la legittimazione passiva a soggetti che, secondo loro, non rientrano tra gli 'amministratori' destinatari della sanzione. Il pubblico ministero ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto, osservando che le censure riguardavano in realtà errores in iudicando o in procedendo, non sindacabili con il ricorso ex art. 362 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze dei ricorrenti non integrassero un vero difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ma contestassero il modo in cui il giudice contabile aveva interpretato e applicato le norme processuali e sostanziali del giudizio contabile. In particolare, il preteso uso di obiter dicta delle Sezioni riunite e la questione relativa alla legittimazione passiva attengono a errori interni alla giurisdizione, non ai suoi limiti esterni. La Corte ha quindi confermato che il controllo delle Sezioni unite si arresta alla verifica dei limiti esterni della giurisdizione contabile. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione consente il sindacato solo sui limiti esterni della giurisdizione, non su errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 103, secondo comma, Cost.

    È richiamato come parametro della giurisdizione contabile, ma non consente di trasformare in vizio di giurisdizione una censura sull'applicazione delle norme processuali o sostanziali.

  • art. 1 della legge n. 20 del 1994

    Norma richiamata nel contesto della responsabilità amministrativo-contabile, ma non interpretata nel senso di ampliare il sindacato delle Sezioni unite oltre i limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 133 c.g.c.

    Il rito sanzionatorio contabile è richiamato dai ricorrenti; la Corte chiarisce che la sua interpretazione e applicazione rientra nella giurisdizione contabile e non può essere censurata come eccesso di potere giurisdizionale se si lamentano solo errores interni.

  • art. 248, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000

    La disposizione sulla sanzione pecuniaria per il dissesto è invocata dalle parti; la sua applicazione concreta attiene al merito della giurisdizione contabile, non ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 11 c.g.c.

    Le Sezioni riunite della Corte dei conti sono indicate come articolazione interna deputata all'uniforme interpretazione e corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica.

  • art. 117 c.g.c.

    Se una sezione d'appello non condivide un principio di diritto delle Sezioni riunite, deve rimettere la questione con ordinanza motivata; la possibile violazione di tale disciplina resta interna alla giurisdizione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La Corte applica la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende nella misura di euro 2.000 per la definizione del giudizio conforme alla proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è ammissibile solo quando si deduca un difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non può essere utilizzato per denunciare errori di interpretazione o applicazione della legge commessi dal giudice speciale.
  • La violazione delle regole che disciplinano i rapporti interni tra organi della stessa giurisdizione speciale, compreso il vincolo al principio di diritto enunciato dall'organo nomofilattico interno, integra al più un error in iudicando o in procedendo, non un eccesso di potere giurisdizionale.
  • Non sussiste invasione della sfera riservata al legislatore quando il giudice speciale si limiti a interpretare le norme esistenti, anche se l'interpretazione sia ritenuta abnorme o errata; il vizio eventualmente deducibile resta interno alla giurisdizione.
  • La contestazione della legittimazione passiva o dell'applicazione concreta di una sanzione prevista dalla legge riguarda il merito della decisione e non i limiti esterni della giurisdizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la condanna prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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