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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16835/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concorrente)

La controversia

Nel giudizio amministrativo pendente davanti al TAR Veneto, alcune imprese partecipanti alla gara hanno chiesto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta da una società concessionaria autostradale per lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di una pavimentazione autostradale. La società aggiudicataria ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che il TAR non fosse munito di giurisdizione, perché la concessionaria non sarebbe una pubblica amministrazione né un organismo di diritto pubblico e, comunque, non ricorrerebbero i presupposti della giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. La ricorrente ha affermato che l'obbligo, previsto contrattualmente nella concessione, di seguire procedure di evidenza pubblica non basta a radicare la giurisdizione amministrativa, trattandosi di mero impegno privatistico e non di esercizio di poteri pubblicistici. Nel corso del giudizio di legittimità è poi emerso che le ricorrenti in primo grado avevano rinunciato al ricorso davanti al TAR, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse al regolamento di giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il regolamento preventivo di giurisdizione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il regolamento, essendo un procedimento incidentale rispetto al giudizio principale, viene meno se viene meno il giudizio cui accede; nel caso concreto, la rinuncia al ricorso davanti al TAR ha travolto l'interesse alla decisione sulla giurisdizione. La Corte non è dunque entrata nel merito della questione di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché gli intimati non hanno svolto difese, e nessun contributo unificato aggiuntivo per la natura non impugnatoria del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente come regola generale di riparto, nel senso che la giurisdizione amministrativa presuppone l'esercizio di poteri pubblicistici.

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.

    richiamato come norma sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie sulle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte di soggetti tenuti all'evidenza pubblica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere, nel caso concreto, il presupposto del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, in ragione della natura non impugnatoria del regolamento preventivo di giurisdizione.

Massime di principio

  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è un procedimento incidentale rispetto al giudizio principale: se quest'ultimo viene meno per rinuncia o altra causa, viene meno anche l'interesse alla pronuncia sulla giurisdizione, con conseguente inammissibilità del regolamento per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia all'impugnazione proposta nel giudizio a quo può determinare la sopravvenuta inammissibilità del regolamento di giurisdizione, poiché la decisione sulla giurisdizione non avrebbe più utilità concreta per le parti.
  • Il problema del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nei contratti di appalto affidati da soggetti privati concessionari, non viene esaminato nel merito se sopravviene la perdita dell'interesse processuale.
  • La natura contrattuale dell'obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica, se pure prospettata, non viene scrutinata quando il giudizio incidentale sulla giurisdizione diviene privo di oggetto per la definizione del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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