Cassazione Civile, Ordinanza n. 16844/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto dell’appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva respinto il ricorso avverso un avviso di accertamento per il 2012. Con tale atto l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Irpef, Irap e Iva, costi indebitamente dedotti e detrazioni indebitamente operate in relazione a fatture considerate relative a operazioni oggettivamente inesistenti, riguardanti lavori di taglio di alberi. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto controverso e la contraddittoria motivazione sulla qualificazione delle operazioni come oggettivamente e non soggettivamente inesistenti, sostenendo che le prestazioni fatturate erano state realmente eseguite e che ciò risultava dalla vendita del legname ricavato. Sosteneva inoltre che la CTR non avesse motivato adeguatamente sulla distinzione tra falso oggettivo e falso soggettivo e che la successiva sentenza penale richiamata deponeva a favore della propria tesi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha osservato che, sotto il nuovo art. 360, n. 5 c.p.c., è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non di mere argomentazioni difensive, elementi istruttori o valutazioni di merito; nella specie il ricorrente aveva prospettato non già un fatto storico omesso, ma una richiesta di rivalutazione del merito sulla natura delle operazioni fatturate e sulla prova dell’effettiva esecuzione dei lavori. Ha inoltre rilevato che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. Il ricorso è quindi stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e, trattandosi di definizione conforme alla proposta, anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare mere deduzioni difensive, elementi istruttori o valutazioni di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento e il modo in cui è stato discusso e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
L’onere di specificazione del ricorso per cassazione impone il deposito e la puntuale indicazione degli atti rilevanti a fondamento del motivo.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.
La definizione del giudizio conforme alla proposta comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
La Corte ha applicato una sanzione pecuniaria in favore della controparte, ritenendo manifestamente infondato il ricorso.
La Corte ha applicato una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende in ragione della definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la valutazione delle prove o la diversa lettura del merito.
- Non è sufficiente lamentare che il giudice abbia qualificato diversamente le operazioni o abbia attribuito maggior peso a determinati elementi istruttori: tale censura, se diretta a ottenere una nuova valutazione del merito, è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente che deduca il vizio motivazionale deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La distinzione tra operazioni oggettivamente inesistenti e soggettivamente inesistenti richiede prova concreta dell’effettiva esecuzione delle prestazioni quando si contesti la pretesa fiscale basata su fatture ritenute false; tuttavia, la censura in cassazione deve investire correttamente un vizio di legittimità e non una rivalutazione del fatto.
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