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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16839/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva introdotto davanti al Tribunale di Bari un giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e dell'INPS chiedendo: (i) l'accertamento del diritto a percepire un trattamento economico equivalente a quello dei magistrati ordinari, con applicazione di tutti gli istituti correlati, anche per il periodo di sospensione dalle funzioni; (ii) l'accertamento dell'illegittima e abusiva reiterazione dei termini apposti ai contratti/proroghe intervenuti nel corso di circa diciotto anni di svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, con conseguente risarcimento del c.d. danno comunitario; (iii) la ricostituzione della posizione previdenziale e assicurativa con i relativi adempimenti a carico dell'Amministrazione. A seguito dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'INPS, la ricorrente ha proposto regolamento preventivo chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che le domande non miravano ad assimilare in via piena la sua posizione allo status del magistrato togato, ma a far valere il riconoscimento dello status di lavoratrice alle dipendenze del Ministero della giustizia e i connessi diritti patrimoniali.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, nonostante fosse stato proposto dalla parte che aveva già introdotto il giudizio di merito, perché l'eccezione dell'INPS aveva determinato un ragionevole dubbio sulla giurisdizione e sussisteva un interesse concreto e immediato alla definizione preventiva della questione. Nel merito, la Corte ha applicato il criterio del petitum sostanziale e ha qualificato la controversia come domanda di accertamento di un rapporto di lavoro sostanzialmente assimilato a quello dei magistrati togati, con richiesta di riconoscimento della relativa tutela economica e previdenziale. Richiamando precedenti delle Sezioni Unite, ha affermato che, in tale prospettiva, la controversia rientra nella giurisdizione amministrativa, in ragione della permanenza della giurisdizione esclusiva con riferimento ai rapporti di lavoro dei magistrati togati ai quali la ricorrente pretendeva di essere assimilata. È stata quindi dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo e disposta la rimessione delle parti dinanzi a quel giudice; nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva delle amministrazioni controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    ai sensi dell’art. 380-bis1, cod. proc. civ.

    richiamato solo quale base procedurale per il deposito della memoria della ricorrente.

  • art. 375 c.p.c.

    non espressamente richiamato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile l'iniziativa anche della parte che ha promosso il giudizio di merito, quando l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte determini un ragionevole dubbio sulla giurisdizione del giudice adito e vi sia interesse concreto e immediato a una decisione definitiva.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, cioè al rapporto giuridico dedotto in giudizio e all'effettiva causa petendi, non alla sola formulazione letterale delle domande.
  • Quando la domanda mira, in sostanza, ad ottenere l'accertamento di un rapporto di impiego o di lavoro assimilato a quello dei magistrati togati e le relative conseguenze economiche e previdenziali, la controversia ricade nella giurisdizione amministrativa in ragione della permanenza della giurisdizione esclusiva sui rapporti di lavoro dei magistrati togati.
  • La qualificazione del rapporto come lavoro subordinato o come rapporto assimilabile allo status dei magistrati ordinari è decisiva per individuare il giudice munito di giurisdizione, dovendosi valorizzare la sostanza della pretesa e non la mera prospettazione formale della parte.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileLavoroFamiglia
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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