Cassazione Civile, Ordinanza n. 20628/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento emesso per imposte dirette e IVA relative all’anno d’imposta 2008. Il contribuente aveva perso sia in primo grado sia in appello davanti alla commissione tributaria regionale. In cassazione aveva proposto ricorso affidato a quattro motivi: (1) dedotta violazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 l. n. 212/2000, per asserita invalidità della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso; (2) omesso esame di un fatto decisivo, sostanzialmente riproponendo la censura sulla delega di firma; (3) dedotta violazione di norme costituzionali e procedimentali, per avere la CTR escluso l’applicabilità del contraddittorio preventivo; (4) dedotta violazione dell’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 e dell’art. 108, comma 2, TUIR, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere la CTR ritenuto indeducibile un costo di sponsorizzazione verso una associazione sportiva dilettantistica. Tuttavia, nelle more, il contribuente aveva chiesto di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dalla l. n. 197/2022, depositando l’istanza e rappresentando che non era dovuto alcun ulteriore versamento perché quanto già pagato in via provvisoria superava quanto dovuto per la definizione.
La decisione
La Corte non è entrata nell’esame dei quattro motivi di ricorso perché ha preso atto della domanda di definizione agevolata della controversia fiscale pendente ai sensi dell’art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022. Verificato il deposito della domanda e considerato che, secondo quanto allegato e risultante anche dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate, non era richiesto alcun versamento ulteriore, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. È stata inoltre esclusa l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato solo per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione proposti dal contribuente.
Invocato dal ricorrente per contestare la validità della delega di firma dell'avviso di accertamento.
Invocato dal ricorrente in relazione alla validità e motivazione dell'atto impositivo.
artt. 24 e 97 Cost.
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo.
artt. 5, 6, 7 e 10, comma 1, l. n. 241/1990
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio procedimentale.
Richiamato dal ricorrente sulla necessità del contraddittorio preventivo.
art. 90, comma 8, l. n. 289/2002
Invocato dal ricorrente per la deducibilità del costo di sponsorizzazione verso associazione sportiva dilettantistica.
Invocato dal ricorrente a fondamento della deducibilità del costo contestato.
art. 1, commi 186-202, l. n. 197/2022
Normativa sulla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti, sulla base della quale la Corte ha dichiarato estinto il giudizio.
art. 1, commi 197 e 198, l. n. 197/2022
Prevede il deposito della domanda di definizione e del versamento dovuto; in presenza di tale deposito, il processo è dichiarato estinto.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che trovi applicazione in caso di declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti e deposita nei termini la domanda unitamente alla prova del versamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- Se, in base alla definizione agevolata, non è dovuto alcun ulteriore versamento perché le somme già corrisposte in pendenza di lite superano l'importo dovuto, la mancata esecuzione di nuovi pagamenti non impedisce la declaratoria di estinzione, purché la domanda risulti tempestivamente depositata.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata delle liti pendenti, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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