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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23122/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di numerosi medici, che dopo la laurea in medicina avevano frequentato scuole di specializzazione in periodi compresi tra il 1991/92 e il 2005/06, per ottenere il pagamento di differenze retributive e, più in generale, il risarcimento del danno da asserito mancato o tardivo recepimento nell’ordinamento interno della disciplina europea sulla remunerazione degli specializzandi. In appello la domanda era stata rigettata, sul rilievo che la direttiva comunitaria fosse stata già adeguatamente recepita con il d.lgs. n. 257/1991 e che la successiva disciplina del d.lgs. n. 368/1999 operasse solo per gli iscritti dall’anno accademico 2006/2007. Nel ricorso per cassazione i medici hanno dedotto: violazione delle norme interne ed europee in tema di trattamento economico degli specializzandi e di responsabilità dello Stato per tardiva attuazione delle direttive; mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla copertura previdenziale; omessa pronuncia sulle domande di incremento annuo e rideterminazione triennale della remunerazione e sull’azione di arricchimento senza causa; erronea esclusione di questioni di legittimità costituzionale concernenti la mancanza di un adeguato trattamento economico e previdenziale; violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 368/1999 e della CEDU per la dedotta lesione del diritto alla copertura previdenziale.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, confermando che per i medici iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257/1991, che la direttiva 93/16/CEE non ha introdotto un obbligo ulteriore e innovativo sulla misura della remunerazione rispetto alle precedenti direttive già attuate con la borsa di studio del 1991, e che il nuovo sistema introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 è frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata dagli obblighi europei invocati. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, ha ritenuto inammissibili per carenza di interesse le censure su omessa pronuncia relative all’incremento annuo, alla rideterminazione triennale e all’azione di arricchimento senza causa, e ha ribadito la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e della doglianza sulla copertura previdenziale. Il ricorso è stato dunque respinto, senza statuizioni sulle spese per mancata difesa delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 39 d.lgs. n. 368/1999

    la disciplina del trattamento economico prevista da questa norma si applica solo ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006/2007, per effetto dei differimenti legislativi

  • art. 41 d.lgs. n. 368/1999

    la Corte lo richiama come parte del nuovo regime economico e previdenziale applicabile solo dal 2006/2007

  • art. 46 d.lgs. n. 368/1999

    le questioni sulla copertura previdenziale vengono ricondotte alla disciplina posteriore, ma non sono ritenute idonee a fondare l’accoglimento

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    costituisce la base normativa della borsa di studio e del precedente regime economico degli specializzandi, ritenuto conforme agli obblighi comunitari

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi un vizio motivazionale decisivo

  • art. 112 c.p.c.

    la doglianza di omessa pronuncia è respinta perché, per alcune domande, la censura è priva di interesse

  • art. 2041 c.c.

    l’azione di arricchimento senza causa è preclusa dalla presenza di un’azione tipica derivante dalla disciplina speciale applicabile

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è negato perché la questione è ritenuta già risolta in modo chiaro e consolidato (acte clair)

  • art. 117, comma 1, Cost.

    invocato in relazione al parametro europeo, ma le questioni di costituzionalità sono ritenute manifestamente infondate

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    richiamato quale parametro di tutela patrimoniale, senza che la Corte ravvisi violazione

  • art. 14 CEDU

    invocato per asserita disparità di trattamento, ma ritenuto non violato

  • art. 1, comma 300, L. n. 266/2005

    gli effetti del nuovo regime economico del d.lgs. n. 368/1999 decorrono dall’anno accademico 2006/2007

  • art. 32, comma 12, L. n. 449/1997

    richiamato come norma che ha congelato l’adeguamento economico della borsa di studio

  • art. 36, comma 1, L. n. 289/2002

    richiamato per il blocco dell’adeguamento triennale dell’importo della borsa di studio

  • L. n. 428/1990

    indicata come base del recepimento iniziale della disciplina comunitaria, poi attuato dal d.lgs. n. 257/1991

  • d.l. n. 384/1992 convertito in L. n. 438/1992

    richiamato tra le disposizioni di blocco degli adeguamenti triennali

  • L. n. 537/1993

    richiamata tra le disposizioni di blocco degli adeguamenti triennali

  • L. n. 549/1995

    richiamata tra le disposizioni di blocco degli adeguamenti triennali

  • L. n. 662/1996

    richiamata tra le disposizioni di blocco degli adeguamenti triennali

  • L. n. 488/1999

    richiamata tra le disposizioni di blocco degli adeguamenti triennali

  • L. n. 289/2002

    richiamata tra le disposizioni di blocco degli adeguamenti triennali

  • art. 36 Cost.

    ritenuto non applicabile al rapporto degli specializzandi, non configurabile come lavoro subordinato

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro delle censure di costituzionalità in relazione al diritto dell’Unione europea

Massime di principio

  • La remunerazione degli specializzandi in medicina iscritti prima dell’anno accademico 2006/2007 resta disciplinata dal d.lgs. n. 257/1991; il d.lgs. n. 368/1999 opera solo per gli iscritti dal 2006/2007, sicché non sussiste un diritto delle coorti anteriori ad estendere retroattivamente il nuovo regime economico e previdenziale.
  • La direttiva europea sulla formazione specialistica medica non imponeva agli Stati membri una specifica misura della retribuzione né un autonomo regime previdenziale; l’adeguatezza della remunerazione va valutata alla luce della disciplina nazionale di recepimento già introdotta con la borsa di studio del 1991.
  • Quando la questione è già risolta da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e risulta chiara alla luce del diritto dell’Unione, il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non è necessario.
  • L’azione generale di arricchimento senza causa è esperibile solo in mancanza di un’azione tipica prevista dall’ordinamento; se il soggetto dispone, per la medesima pretesa, di una disciplina speciale astrattamente applicabile, la domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile o comunque non utile.
  • Il differimento nel tempo degli effetti di una riforma economico-previdenziale non integra, di per sé, una violazione del principio di uguaglianza, poiché rientra nella discrezionalità del legislatore regolare diversamente situazioni temporali differenti.
  • Le censure di omessa pronuncia sono prive di interesse quando, anche se accolte, non potrebbero condurre a un risultato favorevole per il ricorrente, perché la pretesa sostanziale è comunque infondata alla radice.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezza

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